Sentenza n. 375/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo
comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il
15 giungo 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da
Mastrangeli Antonia, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Mastrangeli Antonia nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Antonio Carriero per Mastrangeli Antonio e l'Avvocato
delle Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con atto in data 28 marzo 1985 Antonia Mastrangeli ha ricorso
alla Corte dei conti avverso il decreto n. 2698780 del 26 novembre
1983, con il quale il Ministro del Tesoro le aveva negato il
ripristino della pensione di reversibilità goduta dal 17 maggio 1966
quale vedova di Angelo Pacelli invalido di guerra deceduto per causa
diversa, e successivamente sospesa in ragione del nuovo matrimonio
contratto dalla ricorrente in data 12 settembre 1976.
Nel corso del giudizio la medesima ricorrente ha chiesto
l'estensione alla fattispecie in esame della pronuncia di
incostituzionalità n. 181 del 1975 con la quale questa Corte ha
dichiarato illegittima la norma che prevede, a carico della vedova di
guerra che contrae nuove nozze, la perdita della pensione indiretta,
anche nelle ipotesi in cui il nuovo coniuge non fruisca di reddito
assoggettabile ad imposta complementare.
Su conforme richiesta del Procuratore Generale, la Corte dei
conti, nel negare l'estensibilità al caso in esame dell'invocata
sentenza costituzionale (sul presupposto che la stessa riguarda la
sola pensione di guerra indiretta e non anche quella di
riversibilità), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 51,
ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra) per contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
La norma impugnata, nel disporre che la vedova dell'invalido di
guerra, deceduto per causa diversa da quella che ha determinato
l'invalidità, perde il diritto alla pensione di riversibilità per
il solo fatto che contrae nuovo matrimonio, senza alcun riguardo alle
condizioni economiche dell'altro coniuge, violerebbe ad avviso del
giudice a quo, il principio di eguaglianza ponendo in essere
un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina
prevista per la vedova del soggetto deceduto a causa della guerra, la
quale perde invece il diritto alla pensione, solo se, passata a nuove
nozze, il marito non fruisca di un certo reddito ("assoggettabile
all'imposta complementare" secondo la sentenza n. 184 del 1975, o,
superiore al minimo imponibile secondo quanto prevedono gli artt. 42
e 70 del testo unico n.915 del 1978).
Osserva la Corte remittente che la pur ipotizzabile differenza di
status, tra la vedova di guerra e la vedova di invalido deceduto, per
causa diversa, non può giustificare la denunciata disparità tra i
due conseguenti trattamenti pensionistici, dal momento che gli stessi
avrebbero entrambi natura risarcitoria.
Si rileva infine, nell'ordinanza di rinvio, che se il legislatore,
mediante la riversibilità della pensione ha voluto perpetuare nel
tempo, e cioè anche oltre il decesso dell'originario destinatario,
la corresponsione dell'indennizzo per causa di guerra, non si
comprende per quale motivo, l'altro coniuge che ne usufruisce non
possa continuare a beneficiarne per il solo fatto che contrae un
nuovo vincolo matrimoniale, prescindendo da considerazioni
reddituali.
2. - Dinanzi a questa Corte si è costituita la ricorrente che,
ribadendo le argomentazioni svolte nell'atto di rimessione, ha
concluso per la fondatezza della questione sollevata.
Conclusioni opposte ha invece formulato l'Avvocatura generale
dello Stato che, intervenendo in giudizio, ha evidenziato la
diversità di natura giuridica che esiste fra la posizione soggettiva
attribuita alla vedova di guerra e la posizione soggettiva
riconosciuta alla vedova di invalido di guerra morto per causa
diversa; mentre, infatti, la prima consisterebbe in un diritto
autonomo e originario, la seconda si sostanzierebbe in un diritto di
natura derivativa, strettamente legato alla pensione diretta già
fruita in vita dal marito. Tale diritto sarebbe poi considerato dal
legislatore unicamente sotto l'aspetto patrimoniale, a differenza
della pensione indiretta che troverebbe, invece, giustificazione
nella valutazione politico-sociale della situazione in cui viene a
trovarsi la donna in seguito al decesso del coniuge per fatti di
guerra, in questo caso, infatti, il conseguente scioglimento del
matrimonio darebbe luogo ad una condizione di benemerenza, "acquisita
con il sacrificio sopportato per il superiore fine comune".
Ed è proprio in base a tale condizione che, ad avviso
dell'Avvocatura, può giustificarsi, da un lato, la persistenza del
diritto a percepire la pensione indiretta anche in costanza di nuovo
matrimonio (subordinatamente all'accertamento delle condizioni
economiche dell'altro coniuge), e, dall'altro la diversa disciplina
dettata per la pensione di riversibilità che non risponde
all'esigenza - espressamente contemplata dall'art. 1 del d.P.R. n.
915 del 1978 - di risarcire il danno subito per la perdita del
congiunto a causa della guerra. Considerato in diritto
1. - È sottoposta all'esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevede che la vedova del
mutilato o invalido di guerra, deceduto per cause diverse da quelle
che hanno determinato l'invalidità, perde il diritto alla pensione
di riversibilità nel caso in cui contragga nuovo matrimonio,
indipendentemente dalle condizioni economiche del coniuge.
La Corte dei conti sospetta che tale previsione contrasti con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto creerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento nei confronti della vedova del militare o
del civile deceduto per cause di guerra, la quale, invece, passando a
nuove nozze, perde il diritto alla pensione indiretta solo se il
marito già fruisce o verrà a fruire di un certo reddito, come
previsto dagli artt. 42 e 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte con la sentenza n. 184 del 1975 ebbe a dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma primo, della
legge 10 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 47, comma
primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui
prevedevano che la vedova del militare o del civile deceduto per
causa di guerra perdeva la pensione indiretta per il solo fatto del
nuovo matrimonio, anche se il marito non fruiva del reddito
assoggettabile ad imposta complementare.
L'illegittimità costituzionale fu dichiarata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata differenziazione
del trattamento previsto per la vedova rispetto a quello allora
riservato al vedovo di persona deceduta per causa di guerra, per il
quale era invece prevista la perdita della pensione indiretta solo se
avesse contratto nuove nozze con persona titolare di un reddito
superiore a certi limiti.
Successivamente a tale pronunzia è stato approvato con d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915, il testo unico in materia di pensioni di
guerra che, nel coordinare la disciplina della materia, prevede
all'art. 42 che la vedova del militare o del civile deceduto a causa
della guerra, la quale contragga nuove nozze, perde il diritto alla
pensione indiretta se il coniuge fruisca o venga a fruire
successivamente al matrimonio di un reddito superiore ad un certo
importo (determinato in base al rinvio all'art. 70 del medesimo testo
unico).
L'art. 51, ultimo comma, del testo unico citato, (cioè la
disposizione oggetto di censura), prevede invece che la vedova di
invalido titolare di pensione di guerra, deceduto per causa diversa
da quella che ha determinato l'invalidità, perda il diritto alla
pensione di riversibilità se contragga nuove nozze,
indipendentemente dalla misura del reddito del nuovo coniuge.
Infine, l'art. 55 del testo unico equipara alla vedova, il vedovo
di donna deceduta a causa di guerra o di donna invalida di guerra
deceduta per causa diversa.
Di conseguenza, in base alla disciplina vigente, sia il vedovo che
la vedova di persona deceduta per causa di guerra, perdono il diritto
alla pensione indiretta solo se contraggano matrimonio con persona
munita di un reddito superiore ad una certa misura, mentre sia il
vedovo che la vedova di persona invalida di guerra, deceduta per
causa diversa da quella che aveva dato luogo all'invalidità, perdono
la pensione di riversibilità comunque contraggano nuovo matrimonio e
cioè indipendentemente dal possesso o meno di un certo reddito da
parte del nuovo coniuge.
Da quanto precede risulta dunque come si sia in presenza di una
situazione completamente diversa da quella che aveva dato luogo, con
la sentenza n. 184 del 1975, alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale della precedente normativa perché tale pronunzia si
era riferita esclusivamente alla differenziazione del trattamento
riservato alla vedova rispetto a quella riservata al vedovo, ritenuta
ingiustificata in quanto fondata esclusivamente sulla diversità di
sesso. La disciplina del trattamento pensionistico, sia esso
indiretto che di riversibilità, è invece attualmente identico sia
per il vedovo che per la vedova, onde, ai fini della decisione della
presente questione, non può costituire precedente la sentenza n. 184
del 1975, richiamata nell'ordinanza di rinvio, in quanto fondata su
di un diverso presupposto.
Il giudice a quo pone invero prevalentemente l'accento sulla
diversità del trattamento previsto per la vedova (titolare di
pensione indiretta) del soggetto deceduto per causa di guerra,
rispetto a quello previsto per la vedova (titolare di pensione di
riversibilità) di invalido di guerra, deceduto per causa diversa,
ponendo però a raffronto situazioni fra loro non omogenee, quali
sono, nel quadro della pensionistica di guerra, la pensione indiretta
a quella di riversibilità.
La pensione "indiretta" difatti, (allo stesso modo di quella
"diretta" spettante all'invalido) ha natura risarcitoria e
costituisce un diritto autonomo che sorge iure proprio in capo
all'avente titolo in dipendenza della morte di un soggetto - cui
l'avente titolo stesso sia legato da rapporti familiari - cagionata
da un evento (malattia o fatto) bellico. La pensione di
riversibilità, prevista peraltro in favore di una più ristretta
categoria di soggetti nell'ambito della famiglia dell'invalido
titolare di pensione di guerra "diretta", deceduto per causa diversa
da quella che ha dato luogo alla invalidità, è invece un beneficio
derivato che, come questa Corte ha precisato (sentenza n. 186 del
1985), "risponde ad esigenze di ordine naturale ed etico", per cui
"agli aventi causa del pensionato di guerra deceduto è fatto un
trattamento di particolare favore".
Il carattere derivato del beneficio fa assumere perciò
particolare rilevanza all'unico presupposto cui esso è subordinato e
cioè lo stato di vedovanza il cui venir meno, per consapevole
scelta, giustifica, indipendentemente dallo stato di bisogno, la
cessazione del beneficio, legato, come già rilevato da questa Corte,
ad esigenze d'ordine anche "etico" (sentenza n. 186 del 1985,
citata), il che ne fa assimilare la disciplina a quella prevista
dall'art. 143- bis del codice civile.
Il trattamento differenziato, circa la perdita della pensione,
previsto per i vedovi cui sia stata attribuita a titolo derivato una
pensione di riversibilità, rispetto ai vedovi titolari iure proprio
di pensione indiretta, la cui perdita, in conseguenza di un nuovo
matrimonio tiene invece conto anche delle condizioni economiche del
nuovo coniuge, non appare perciò irragionevole in relazione alla
diversa natura del titolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51, ultimo comma, del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte