Corte costituzionale

Ordinanza n. 375/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e

639 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

21 febbraio 1991 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento

penale a carico di La Guzza Antonino, iscritta al n. 288 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con ordinanza del 21 febbraio 1991, la Corte di

appello di Catania, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di

revisione della sentenza con la quale La Guzza Antonino venne

condannato dalla Corte di assise di Catania per il delitto di

omicidio aggravato, ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 633, 636 e 639

del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevedono che

il procedimento di revisione di una sentenza pronunziata dalla Corte

di assise venga devoluto alla competenza della Corte di assise di

appello del distretto in cui ha sede la Corte di assise di primo

grado", assumendo che, da un lato, il giudizio di revisione, "pur

avendo una sua autonomia rispetto al processo principale", impone "un

riesame nel merito di fatti che hanno formato oggetto di precedenti

valutazioni compiute da altri giudici predeterminati per legge", e

che, dall'altro, la Corte di assise, "per la sua particolare

composizione e per la sua autonomia funzionale rispetto alla funzione

ordinaria.. .. .. deve ritenersi giudice precostituito per legge in

relazione a tutti i reati che sono devoluti alla sua competenza";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, il principio del giudice naturale precostituito per legge non

può ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del

presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge

sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in

vista di singole controversie, sicché la devoluzione alla Corte di

appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo

l'invocato parametro costituzionale, mentre appare del tutto estranea

al tema la ripartizione delle competenze fra i diversi giudici di

merito, ugualmente precostituiti, avendo questi per definizione già

esaurito nel corrispondente grado di giudizio la sfera di

giurisdizione loro rispettivamente assegnata dall'ordinamento;

e che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione,

dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte