Sentenza n. 375/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/10/1993 · relatore Francesco Guizzi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e
sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria),
promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto dal Comune di La Spezia contro la
s.n.c. Pastificio Frediani Montecatini, iscritta al n. 124 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto La Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, nel giudizio
sul ricorso promosso dal Comune di La Spezia avverso la sentenza n.
248 del 1988 pronunciata dal Pretore di La Spezia in una causa di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione
amministrativa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in
materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e
polizia veterinaria).
La Corte rimettente ricorda, in via preliminare, che fra le
funzioni amministrative in materia di igiene e sanità, trasferite
alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono quelle
concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio
e lavorazione delle sostanze alimentari (art. 27, lett. e del decreto
citato) e riconosce la competenza regionale per l'applicazione delle
sanzioni amministrative nei casi di violazione delle leggi
disciplinatrici della materia.
La Regione Liguria - ricorda la Corte di Cassazione - ha adottato
una legge generale per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie (legge 2 dicembre 1982, n. 45) che, all'art. 7, ultimo
comma, individua quale organo competente a comminare la sanzione
quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Con la legge
14 aprile 1983, n. 11, la Regione ha poi introdotto ulteriori norme
per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella specifica materia
dell'igiene e della sanità pubblica. L'art. 4 di tale legge introduce un criterio diverso rispetto a quello del luogo della commessa
violazione, attribuendo le funzioni di cui alla legge regionale al
sindaco del comune nel cui territorio la violazione viene accertata.
Tale disposizione appare al giudice a quo sfornita di
giustificazione razionale, anche alla luce di quanto disposto dalla
legge regionale generale (la n. 45 del 1982), e viene dunque
censurata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Vi sarebbe altresì violazione dell'art. 117 della Costituzione.
La normativa regionale, nella materia in esame, non può infatti
ledere i principi generali fissati dalla legislazione statale: e ora,
in tema di sanzioni amministrative l'art. 17, quinto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede come ufficio territorialmente
competente quello del luogo dove è stata commessa la violazione.
La norma impugnata, prosegue la Corte rimettente, contrasta anche
con il principio di buon andamento dell'amministrazione posto
dall'art. 97 della Costituzione, considerata la mera casualità con
cui si accerta la presenza della sostanza alimentare in un
determinato luogo - che può non coincidere con quello di produzione
ed essere dislocato nel territorio di altra regione - con il rischio,
in tali ipotesi, che il produttore sia assoggettato, per il medesimo
fatto, alla potestà sanzionatoria di due diverse regioni. Considerato in diritto Dubita la Corte di Cassazione, prima sezione civile, in
riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione
Liguria 14 aprile 1983, n. 11, nella parte in cui individua quale
organo competente ad applicare la sanzione amministrativa quello del
luogo di accertamento della violazione, anziché quello in cui è
stata commessa la violazione della vigente normativa in materia di
igiene e sanità pubblica.
La questione è fondata.
Fra le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità,
trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono,
come ricorda anche il giudice a quo, quelle concernenti la tutela
igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle
sostanze alimentari: è dunque fuori discussione la competenza
regionale per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative
(si veda, nella giurisprudenza più recente di questa Corte, la sent.
n. 1034 del 1988).
Non per questo, il legislatore regionale può sottrarsi
all'osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore
statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto
già precisato da questa Corte (v., ad es., la sent. n. 350 del
1991). Nella materia in esame, l'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, introduce un principio sugli uffici territorialmente
competenti che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia
del buon andamento dell'attività amministrativa.
Va infine considerato che la disposizione di cui all'art. 4 della
legge regionale n. 11 del 1983, incongruamente derogando alla legge
generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7,
ultimo comma, legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un
elemento di contraddittorietà nella stessa legislazione della
Regione, e va dunque censurato anche alla luce del canone di
razionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e
sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria),
nella parte in cui individua quale organo competente all'esercizio
delle funzioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o
sub delegati), il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione
è stata accertata, anziché il Sindaco del comune in cui la
violazione è stata commessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte