Corte costituzionale

Ordinanza n. 375/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/10/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491,

secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1993

dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Griggio

Luciano ed altri, iscritta al artt. 25 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica artt. 7, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Padova ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514, e

567, secondo comma, "nella parte in cui non prevedono che il Pretore,

quale giudice del dibattimento, possa acquisire e prendere visione

degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, qualora

tale cognizione sia necessaria ai fini di dichiarare la nullità di

un atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e utilizzabile

nel dibattimento";

che, nel sollevare la questione, il remittente si duole di non

poter prendere visione del fascicolo del pubblico ministero, nella

sua interezza, al fine di accertare se nella fase delle indagini

preliminari, allorquando è stato compiuto un accertamento tecnico

non ripetibile senza dare avviso al difensore degli attuali imputati,

costoro fossero già identificabili come autori del fatto contestato

anche se ancora non formalmente iscritti nel registro degli indagati;

che, sotto il profilo della rilevanza, il remittente ritiene che

l'impossibilità di procedere a tale controllo non consenta di

valutare l'eccezione sollevata dal difensore degli imputati circa la

nullità dell'atto di indagine compiuto in violazione dei diritti

della difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza

della sollevata questione.

Considerato che nel provvedimento di rimessione a questa Corte il

Pretore di Padova non chiarisce affatto i motivi in base ai quali

egli non sarebbe in grado, sulla scorta degli atti in suo possesso,

ovvero avvalendosi dei mezzi previsti dagli artt. 496 e segg. per

l'istruzione dibattimentale, di valutare l'eccezione di nullità

sollevata dalla difesa, mentre lo stesso Pretore, con ordinanza del 7

gennaio 1993, (espressamente richiamata nel provvedimento di

rimessione) aveva già ritenuto che tale accertamento potesse

compiersi "attraverso l'esame dell'autore dell'informativa";

che tale soluzione risulta poi immotivatamente abbandonata nel

prosieguo del dibattimento, giacché il remittente ritiene ora,

contraddicendo il proprio precedente provvedimento, che solo l'esame

di tutto il fascicolo del pubblico ministero possa consentirgli di

decidere sull'eccezione;

che la sollevata questione appare, allo stato, chiaramente priva

dell'indispensabile requisito della rilevanza, essendo previsti

dall'Ordinamento mezzi ordinari e sufficienti a compiere

l'accertamento necessario per valutare l'eccezione sollevata dalla

difesa degli imputati;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

artt. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493,

511, 514 e 567, secondo comma, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte