Sentenza n. 375/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
citata
- art. 9legge 122/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Commissario generale del Governo italiano per il territorio di
Trieste 24 marzo 1956, n. 81 (Norme per la elezione dei consigli
provinciali), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1994 dal
Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul
ricorso proposto da Gruden Andrej ed altri contro il Ministero
dell'interno ed altri, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1994
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 14 ottobre 1994, il Tribunale
amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del decreto del Commissario generale del Governo
italiano per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81 (Norme per
la elezione dei consigli provinciali), "nella parte in cui,
nell'estendere a detto territorio la legge n. 122 del 1951, ha fatto
eccezione per l'art. 9, sostituito con diversa disposizione che, in
materia di definizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi
uninominali per le elezioni del Consiglio provinciale e della loro
distribuzione nell'ambito provinciale, non faceva salva la garanzia,
di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 122/5/1,
dell'assegnazione di non più della metà dei collegi a un singolo
comune, riservando a sé ogni potere in materia".
2. - Il T.A.R. remittente premette in fatto quanto segue.
I ricorrenti, quali elettori dei Comuni di Sgonico, Duino
Aurisina, Monrupino, S. Dorligo della Valle e Muggia, in Provincia di
Trieste, nonché quali appartenenti alla locale minoranza slovena,
impugnano il decreto del Prefetto della Provincia di Trieste del 22
settembre 1994 di convocazione dei comizi elettorali per la
rinnovazione del Consiglio provinciale di Trieste e per l'elezione
diretta del Presidente della Provincia di Trieste, nonché, fra
l'altro, il decreto del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia del 20 novembre 1989, con cui è stata, da ultimo,
modificata la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali
per l'elezione del Consiglio provinciale di Trieste, in quanto fanno
applicazione del citato decreto del Commissario generale del Governo
per il territorio di Trieste n. 81 del 24 marzo 1956: affermano i
ricorrenti che le elezioni provinciali, se si svolgessero in base
agli atti impugnati, e quindi secondo le disposizioni del decreto
stesso, darebbero origine ad organi in cui la rappresentanza dei
comuni diversi dal capoluogo sarebbe di gran lunga inferiore a quella
che essi potrebbero legittimamente assicurarsi in base alla
legislazione nazionale. Sostengono, infatti, che il citato atto
commissariale, non recependo, nell'ordinamento del territorio, poi
divenuto Provincia di Trieste, l'art. 9, secondo comma, della legge
n. 122 del 1951 (che recita: "A nessun Comune possono essere
assegnati più della metà dei collegi spettanti alla Provincia") e
attribuendo il potere di fissazione della tabella delle
circoscrizioni dei collegi al medesimo Commissario, ha consentito, a
mezzo dei decreti commissariali che, sempre in virtù del predetto
atto, hanno definito, di volta in volta, detta tabella, di ridurre ai
minimi termini la rappresentanza dei comuni minori nel Consiglio
provinciale (l'ultimo di tali decreti, pur essi impugnati, assegnava
loro tre collegi su ventiquattro), di talché questo si è
trasformato, nella sostanza, in un doppione del Consiglio comunale di
Trieste. I ricorrenti sollevano poi questione di legittimità
costituzionale del citato decreto del Commissario generale del
Governo del 24 marzo 1956 per violazione degli artt. 77, 3 e 6 della
Costituzione e chiedono, altresì, la sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti amministrativi impugnati. Con ordinanza resa nella
camera di consiglio del 14 ottobre 1994, il Tribunale amministrativo
remittente ha disposto la sospensione provvisoria dei provvedimenti
impugnati fino alla restituzione degli atti da parte di questa Corte,
cui seguirà la decisione definitiva sull'istanza di sospensiva.
3. - Ciò posto, il Collegio remittente ritiene, in primo luogo,
di riconoscere il carattere legislativo dell'atto commissariale, in
virtù dell'esplicita delega, contenuta nel d.P.R. 27 ottobre 1954,
al Commissario predetto ad esercitare i compiti già spettanti al
cessato Governo militare alleato, fra cui era indubbiamente compresa
l'emanazione di atti normativi, sia pure con efficacia ovviamente
limitata al territorio amministrato, ed in particolare il potere di
estendere, con o senza modificazioni, allo stesso territorio la
legislazione italiana, di cui appare aver fatto uso nel caso in
esame. In ordine, poi, alla questione dell'attuale vigenza dell'art.
9, secondo comma, della legge n. 122 del 1951, osserva il remittente
che è lo stesso art. 9 della legge n. 81 del 1993 a disporre, al
primo comma, che "l'elezione dei consiglieri provinciali è
effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le
disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive
modificazioni", in quanto compatibili con il precedente art. 8 e con
gli altri commi del medesimo art. 9. Tali disposizioni, ed in
particolare i commi dal terzo all'ottavo dell'art. 9, introducono
rilevanti novità sulla ripartizione dei seggi fra i vari gruppi di
candidati e le loro coalizioni, ma non sulla ripartizione delle
circoscrizioni dei collegi uninominali, che permangono, fra comune
capoluogo e comuni minori: ne rimane confermata la perdurante vigenza
dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 122 del 1951.
Da ciò consegue che la sua mancata estensione al territorio (ora
Provincia) di Trieste, ad opera del decreto commissariale in esame,
continua, pur nelle rilevanti novità introdotte dalla recente
legislazione, a porre in posizione deteriore, rispetto a quella
nazionale, i locali comuni minori.
4. - Osserva, a questo punto, il giudice a quo che fra le
questioni sollevate dai ricorrenti alcune appaiono manifestamente
infondate.
In primo luogo lo è la contestazione della legittimità
costituzionale del potere del Commissario generale del Governo di
modificare le disposizioni legislative italiane, estese al territorio
di Trieste, in quanto sprovvisto di poteri legislativi legittimamente
delegati al Governo stesso ex art. 77 della Costituzione. Invero,
l'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con cui
è stato approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia, ha infatti non solo trasferito pro futuro alla Regione
stessa, al Prefetto della Provincia di Trieste e al Commissario del
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia i poteri già di
competenza del Commissario generale, ma ha altresì inteso
convalidare retroattivamente l'esercizio di poteri legislativi da
parte di detto Commissario (cfr. la sentenza di questa Corte n. 53
del 1964). Del pari manifestamente infondata appare al remittente la
dedotta violazione dell'art. 6 della Costituzione, interpretato come
disposizione onnicomprensiva di tutela delle minoranze linguistiche
e, nel caso, della minoranza slovena. La disposizione in questione,
invece, impegna e autorizza la Repubblica, nelle sue varie
articolazioni, ad emanare "apposite norme", di carattere pertanto
legislativo o regolamentare, a seconda della rispettiva competenza, a
tutela delle anzidette minoranze ed è, pertanto, estranea alla
fattispecie controversa.
5. - Non è, invece, ad avviso del Collegio remittente,
manifestamente infondata la dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo, già più volte sottolineato, che il
decreto n. 81 del 24 marzo 1956 del Commissario generale del Governo
italiano per il territorio di Trieste, non estendendo integralmente a
detto territorio l'art. 9 della legge n. 122 del 1951, ma omettendo
di recepirne il secondo comma e riservando a sé di stabilire la
tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per le elezioni
provinciali, abbia, senza plausibile giustificazione, differenziato
in peius la condizione dei comuni dell'attuale Provincia di Trieste
diversi dal capoluogo, e per essi quella degli interessi dei loro
cittadini elettori, rispetto a quella di tutti i comuni minori del
restante territorio nazionale, nell'elezione del Consiglio
provinciale.
L'art. 9, secondo comma, della legge n. 122 del 1951 vincola
l'autorità amministrativa che, ai sensi del successivo quarto comma,
sarà chiamata a predisporre la tabella delle circoscrizioni dei
collegi uninominali, a non assegnarne a nessun comune, per quanto
popoloso, più della metà di quelli assegnati alla provincia. Nei
confronti di detto comune, ordinariamente il capoluogo, quelli minori
godono perciò di un numero di collegi proporzionalmente più ampio
rispetto alla popolazione residente, formati, pertanto, da un numero
inferiore di elettori. Sotto entrambi i profili, dal momento che la
cifra individuale ottenuta dai candidati alle elezioni provinciali è
determinata dal rapportare in percentuale, rispetto al totale dei
voti validi espressi nel collegio, i voti validi ottenuti da ciascun
candidato, tale disposizione avvantaggia quelli che si presentano nei
comuni minori. Attraverso tali meccanismi - prosegue il giudice a
quo - la norma, a parità delle altre condizioni (appartenenza dei
candidati all'una piuttosto che all'altra lista, sistema di
votazione, ecc.), continua a corrispondere alla sua ratio , che è,
come giustamente sostengono i ricorrenti, quella di garantire, almeno
tendenzialmente, nel consiglio provinciale una adeguata
rappresentanza dei comuni meno popolosi, affinché esso non sia
pressoché esclusiva espressione del comune, solitamente il
capoluogo, con maggior numero di elettori. In seguito alle modifiche
all'art. 9 introdotte dal Commissario generale con il decreto di che
trattasi, l'elezione del Consiglio provinciale di Trieste avviene in
condizioni del tutto diverse, dal momento che ai comuni minori è
stato assegnato un numero di gran lunga inferiore alla metà dei
collegi (dal 1983, 3 su 24) e che il Consiglio stesso risulta, senza
variazioni significative da un'elezione all'altra, in grandissima
prevalenza composto da consiglieri eletti nel Comune di Trieste. In
ordine alle cause di tale indubbia differenza, il Collegio remittente
osserva che la tesi secondo cui essa sarebbe giustificata dalla
anomala sproporzione che, nella Provincia di Trieste, si sarebbe
verificata (dopo le mutilazioni territoriali conseguenti agli eventi
bellici) fra la popolazione del capoluogo, pari all'85/86% del
totale, e quella degli altri comuni, non appare persuasiva. Non è
dato invero comprendere perché solo nella Provincia di Trieste si
dovrebbe tendere a conformare il consiglio provinciale a criteri che,
nel riparto dei collegi uninominali fra i vari comuni, possono essere
detti di rappresentanza proporzionale, quando la legislazione
nazionale adotta il criterio opposto, cioè quello di una
rappresentanza tendenzialmente più che proporzionale dei comuni
minori.
Le parti ricorrenti hanno documentato che anche in altre province
si verifica una significativa sproporzione fra la popolazione del
capoluogo e quella degli altri comuni e, nonostante ciò, al primo
viene attribuita non più della metà dei collegi. Particolarmente
significativi appaiono gli esempi di Genova, che con il 72% della
popolazione si vede assegnati 18 collegi su 36, e di Roma, che con
quasi il 75% della popolazione ha 22 collegi su 45. È vero -
prosegue il giudice a quo - che nessuno di questi capoluoghi
raggiunge la percentuale di Trieste, ma non si vede dove possa essere
individuato, ed in base a quale disposizione, il limite a partire dal
quale la deroga alla normativa valida per tutti gli altri è
autorizzata e ritenuta non discriminatoria. Pur nella differenza,
peraltro non significativa, delle percentuali, il caso di Trieste non
si differenzia pertanto da quello di altri capoluoghi, in cui si
concentra la gran parte della popolazione della provincia, in modo
tale da far ritenere che si tratti di casi diversi, giustamente
trattati diversamente dalla legge. Osserva, infine, il remittente
che la novità sostanziale dell'atto commissariale sta nell'aver
totalmente rimesso, nel territorio di Trieste, all'arbitrio
dell'autorità amministrativa la decisione sulla ripartizione dei
collegi fra i comuni. Ciò significa che il fatto di aver riservato
soltanto ad un organo, espressione diretta del Governo, i poteri in
così delicato settore, pertinente alla materia elettorale, depone
indubbiamente a favore dell'interpretazione dei ricorrenti, secondo
cui ragioni di carattere etnico-politico, piuttosto che esigenze di
buon andamento amministrativo, stiano alla base della difforme
legislazione esistente a Trieste, rispetto al resto del territorio
nazionale.
6. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale chiede che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, la osservanza del precetto
fondamentale dell'eguaglianza non esclude che il legislatore possa
disciplinare, con norme diverse, situazioni che egli considera
differenziate. Ora, è di tutta evidenza che la situazione esistente
nella Provincia di Trieste si differenzia sostanzialmente da quella
delle altre province italiane, giustificando, quindi, un diverso regime giuridico nella disciplina della definizione dei limiti
territoriali dei collegi uninominali.
Infatti, sulla base dei risultati ufficiali dell'ultimo censimento
generale della popolazione, attestati nel d.P.C.M. 14 giugno 1993, la
Provincia di Trieste registra n. 261.825 abitanti, di cui n. 231.100
residenti nel capoluogo e n. 30.725 residenti nei rimanenti comuni.
Ove venisse applicata integralmente la disposizione del più volte
citato art. 9 della legge n. 122 del 1951 (e, quindi, venisse
assegnata la metà dei 24 collegi della provincia ai Comuni di Duino
Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico), si
otterrebbe che i collegi endourbani del capoluogo avrebbero una
popolazione media di 19.258 abitanti, a fronte di una popolazione media pari ai 2.560 abitanti degli altri collegi provinciali.
Ed in tale ipotesi - prosegue l'Avvocatura - dubbi di legittimità
- ben più seri di quelli prospettati dal giudice a quo - si
porrebbero sotto il profilo specifico della violazione del principio
dell'eguaglianza del voto consacrato nell'art. 48 della Costituzione.
Ma quand'anche venissero superate tali decisive considerazioni e si
facesse applicazione, nella Provincia di Trieste, dei criteri e dei
principi generali che, in atto, sovrintendono alla formazione dei
collegi uninominali nelle altre province italiane, non verrebbero
comunque superate (ma, anzi, vieppiù aggravate), ad avviso
dell'Avvocatura, le eccezioni che il tribunale solleva in ordine alla
minor tutela accordata alla rappresentanza dei comuni, nonché alla
salvaguardia della minoranza linguistica slovena, che costituisce la
popolazione prevalente dei comuni in questione. Ed infatti, posto
che, nell'intera provincia, la popolazione del collegio medio
(determinato dividendo il numero degli abitanti della provincia per
il numero complessivo dei collegi) verrebbe ad attestarsi su circa
10.909 abitanti, solamente 130.908 cittadini di Trieste verrebbero ad
essere ricompresi nei 12 collegi endourbani, mentre la restante
popolazione (pari a 100.192 abitanti) non potrebbe che
necessariamente essere inserita negli altri 12 collegi comprendenti
anche i comuni minori, che, giova ribadirlo, registrano una
popolazione complessiva di 30.725 abitanti.
Non sembra quindi dubitabile - conclude il Presidente del
Consiglio - che la mancata estensione al territorio della Provincia
di Trieste della norma del secondo comma dell'art. 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122 trova ampia ed obiettiva giustificazione nella
notevole sproporzione che vi era e tuttora vi è fra la popolazione
del capoluogo e quella dei comuni del circondario. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia
Giulia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del decreto del Commissario
generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 24 marzo
1956, n. 81 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), "nella
parte in cui, nell'estendere a detto territorio la legge n. 122 del
1951, ha fatto eccezione per l'art. 9, sostituito con diversa
disposizione che, in materia di definizione della tabella delle
circoscrizioni dei collegi uninominali per le elezioni del consiglio
provinciale e della loro distribuzione nell'ambito provinciale, non
faceva salva la garanzia, di cui all'art. 9, secondo comma, della
legge n. 122/51, dell'assegnazione di non più della metà dei
collegi a un singolo comune, riservando a sé ogni potere in
materia".
2. - Il Collegio remittente premette, per quanto qui maggiormente
interessa, che deve riconoscersi il carattere legislativo dell'atto
commissariale impugnato, in virtù del d.P.R. 27 ottobre 1954, con il
quale furono attribuiti al Commissario predetto (fra l'altro) i
poteri già esercitati nel territorio di Trieste dal cessato Governo
militare alleato: tra questi era indubbiamente compreso quello di
emanare atti legislativi, ed in particolare il potere di estendere,
con o senza modificazioni, al territorio medesimo la legislazione
italiana.
Aggiunge, altresì, il remittente che non è contestabile (e va,
quindi, ritenuta manifestamente infondata la relativa questione
sollevata dai ricorrenti nel giudizio a quo) la legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 77 della Costituzione (che
disciplina l'esercizio di poteri legislativi da parte del Governo),
del decreto commissariale impugnato, in quanto l'art. 70 dello
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), come questa Corte ha affermato
nella sentenza n. 53 del 1964, ha inteso convalidare retroattivamente
l'esercizio di poteri legislativi da parte del Commissario generale.
Tutto ciò premesso, il giudice remittente ritiene che il decreto
impugnato violi l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
omette di recepire il secondo comma dell'art. 9 della legge 8 marzo
1951, n. 122, il quale vincola l'autorità amministrativa, chiamata a
predisporre la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali,
a non assegnarne a nessun comune, per quanto popoloso, più della
metà di quelli spettanti alla provincia. La omissione di tale
clausola di garanzia, operante nel restante territorio nazionale e
tendente ad attribuire ai comuni meno popolosi una adeguata
rappresentanza nel consiglio provinciale affinché questo non sia
pressoché esclusiva espressione del comune più grande (di solito il
capoluogo), determina, ad avviso del giudice a quo, senza plausibile
giustificazione, un trattamento deteriore, in materia di elezione del
consiglio provinciale, dei comuni dell'attuale Provincia di Trieste
diversi dal capoluogo - e per essi degli interessi dei loro cittadini
elettori - rispetto ai comuni minori del restante territorio
nazionale.
3.1. - La questione è fondata.
L'art. 9, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 così
dispone: "A nessun Comune possono essere assegnati più della metà
dei collegi spettanti alla Provincia".
La norma (la quale, come ha evidenziato anche il giudice a quo, non
è stata toccata dalla recente normativa elettorale dettata con la
legge 25 marzo 1993, n. 81) venne introdotta nel testo dell'art. 9 a
seguito dell'approvazione di un emendamento, accettato dal Governo e
dalla Commissione, nella seduta della Camera dei deputati dell'11
gennaio 1951. Come risulta dagli atti parlamentari, nell'illustrare
l'emendamento, il proponente sottolineò che esso mirava a soddisfare
l'esigenza "che ogni zona della provincia, nella quale si possa
individuare una determinata, specifica caratteristica, una
determinata, specifica cerchia d'interessi, abbia il suo
rappresentante, anche se la sua popolazione non giunga al livello
risultante in base a criteri rigorosamente matematici"; la maggiore
rappresentanza che in questo modo venivano ad avere i comuni
periferici rispetto al capoluogo fu giustificata "dalla necessità di
far sì che il consiglio provinciale non costituisca una specie di
riproduzione, in grande o in piccolo, secondo i punti di vista, del
consiglio comunale".
La norma mira, in sostanza, ad assicurare, attraverso
l'introduzione del menzionato correttivo, un "peso" più adeguato, in
termini di rappresentatività nel consiglio provinciale - in coerenza
con i fini istituzionali di tale organo -, agli interessi dei comuni
minori in quei non numerosi casi in cui la popolazione del capoluogo
oltrepassa la metà di quella dell'intera provincia.
3.2. - Non occorre in questa sede valutare se la mancata
estensione, ad opera del decreto impugnato, della norma anzidetta al
territorio di Trieste potesse, all'epoca, trovare qualche ragione
giustificativa a causa della particolare situazione storico-politica
del tempo e della conseguente speciale condizione giuridica in cui
detto territorio venne a trovarsi subito dopo gli accordi di Londra
del 1954.
Quel che si deve affermare con certezza è che tali ipotetiche
motivazioni vennero comunque ben presto a cadere: non è pertanto
ravvisabile alcuna razionale giustificazione alla inapplicabilità,
alla disciplina dell'elezione del Consiglio provinciale di Trieste,
della norma di garanzia per i comuni minori dettata dal citato art.
9, secondo comma, della legge n. 122 del 1951, non potendo, d'altra
parte, nell'ambito della soluzione adottata dal legislatore, assumere
rilievo l'entità, più o meno percentualmente elevata, della
popolazione del capoluogo in raffronto a quella dell'intera
provincia.
Contrasta, in conclusione, con il principio di eguaglianza la
diversa disciplina prevista per l'elezione del Consiglio provinciale
di Trieste rispetto alla normativa generale vigente in materia e il
conseguente trattamento deteriore riservato dal decreto commissariale
impugnato ai comuni minori di detta Provincia - e quindi ai cittadini
elettori dei comuni medesimi - in raffronto a quello ad essi
assicurato nel restante territorio nazionale (va, al riguardo,
rilevato che anche la Regione siciliana, dotata di potestà
legislativa esclusiva in materia, ha riprodotto la menzionata
clausola di salvaguardia: cfr. art. 1, ultimo comma, della legge
regionale 9 maggio 1969, n. 14).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
del decreto impugnato nella parte in cui non prevede che, per
l'elezione del Consiglio provinciale di Trieste, si applichi l'art.
9, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, secondo cui "a
nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi
spettanti alla provincia".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del
Commissario generale del Governo italiano per il territorio di
Trieste 24 marzo 1956, n. 81 (Norme per la elezione dei consigli
provinciali), nella parte in cui non prevede che si applichi l'art.
9, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte