Corte costituzionale

Ordinanza n. 375/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 47, comma 4,

e 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), come modificata, da ultimo,

dalla legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice

di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e

successive modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio

1998 dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari, iscritta al n. 822

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Cagliari, con

ordinanza emessa il 21 luglio 1998, pervenuta a questa Corte il 21

ottobre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), come modificato, da ultimo,

dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art.

656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n.

354, e successive modificazioni), "nella parte in cui prevede che il

magistrato di sorveglianza cui è rivolta istanza di affidamento in

prova al servizio sociale, se sono offerte concrete indicazioni in

ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione

all'affidamento ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione

dello stato di detenzione e se non vi è pericolo di fuga, può

sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del

condannato fino alla decisione del tribunale di sorveglianza

sull'istanza di affidamento", per contrasto con gli articoli 3, 25,

secondo comma, 27, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione; b)

dell'art. 47-ter, comma 1-quater, della predetta legge n. 354 del

1975, aggiunto dall'art. 4 della citata legge n. 165 del 1998, "nella

parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza cui è

rivolta istanza di affidamento in prova al servizio sociale può

disporre l'applicazione provvisoria, nei confronti del condannato,

della detenzione domiciliare qualora, sussistendo i presupposti di

cui al comma 1-bis dello stesso articolo, la pena che il condannato

deve espiare è superiore a due anni, pur essendo inferiore ai limiti

previsti dall'art. 47, comma 1", della stessa legge n. 354 del 1975

in tema di ammissione all'affidamento, per contrasto con l'articolo 3

della Costituzione;

che, ad avviso del remittente, il nuovo comma 4 dell'art. 47

della legge sull'ordinamento penitenziario, che prevede la

possibilità per il magistrato di sorveglianza di sospendere

l'esecuzione della pena e di disporre la scarcerazione del

condannato, in vista di esigenze cautelari che non si

identificherebbero con la necessità di evitare, nell'esecuzione

penale, trattamenti contrari al senso di umanità, contrasterebbe, in

primo luogo, con il principio di indefettibilità della sanzione

penale nei confronti di tutti gli autori dei reati, principio che si

ricaverebbe dal combinato disposto degli articoli 3, 25, 101 e 112

della Costituzione;

che la medesima norma, in secondo luogo, consentirebbe il

verificarsi di risultati illogici e irrazionali in rapporto

all'esigenza di garantire la finalità rieducativa della pena, e

dunque sarebbe in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, in quanto permetterebbe di porre il condannato in stato

di libertà fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e

dunque per un tempo che potrebbe di fatto essere assai lungo, per la

pratica impossibilità che il tribunale di sorveglianza decida - come

previsto dalla stessa norma - entro il termine di quarantacinque

giorni, ritenuto del tutto inadeguato e comunque privo di sanzione

processuale: con la conseguenza che durante la sospensione verrebbe

meno ogni trattamento, e che a seguito dell'eventuale reiezione

dell'istanza si attuerebbe il trattamento del condannato in modo

frammentario e potenzialmente desocializzante, in contrasto con il

principio di gradualità in tema di esecuzione della pena;

che, inoltre, sempre secondo il giudice a quo, la norma

denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per

la disparità di trattamento che realizzerebbe nei confronti dei

condannati instanti per la concessione della detenzione domiciliare,

ai quali l'art. 47-ter, comma 1-quater, della medesima legge

consente di applicare provvisoriamente, ad opera del magistrato di

sorveglianza, quest'ultima misura alternativa: disparità di

trattamento sia nel senso che i condannati instanti per l'affidamento

al servizio sociale, a differenza di quelli instanti per la

detenzione domiciliare, vengono esposti al rischio dell'attuazione

frammentaria del trattamento nel caso di rigetto dell'istanza da

parte del tribunale, sia nel senso che i condannati instanti per la

detenzione domiciliare verrebbero posti in posizione più

sfavorevole, dal punto di vista dello status libertatis, rispetto ai

condannati instanti per l'affidamento al servizio sociale, cui può

essere concessa la sospensione dell'esecuzione;

che pertanto, secondo l'autorità remittente, il nuovo art. 47,

comma 4, dell'ordinamento penitenziario dovrebbe essere oggetto di

una pronuncia di "totale illegittimità costituzionale" nella parte

in cui esso è applicabile in tema di istanze di affidamento al

servizio sociale, nonché, in forza del rinvio di cui all'art. 50

della stessa legge, in tema di istanze di ammissione alla

semilibertà, dovendosi individuare, invece, l'unica misura

interinale idonea a conciliare i principi esposti, senza conseguire

risultati illogici, nell'ammissione del condannato, in via

provvisoria, alla detenzione domiciliare;

che il giudice a quo prosegue sostenendo che, in base ad una

interpretazione conforme al favor rei si potrebbe invero applicare

provvisoriamente la detenzione domiciliare al condannato instante per

l'affidamento al servizio sociale, in applicazione dell'art. 47-ter,

comma 1-quater, in relazione al comma 1-bis, della stessa legge, ma

che ciò sarebbe possibile solo se la pena da espiare non superi i

due anni (limite per l'applicazione della detenzione domiciliare

"generica" di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis), e non se la pena sia

invece superiore a due anni, ancorché compresa entro i tre anni,

cioè entro il limite massimo di pena che consente, ai sensi

dell'art. 47, comma 1, l'affidamento al servizio sociale;

che pertanto, secondo il remittente, il predetto art. 47-ter,

comma 1-quater, nella parte in cui non consente l'applicazione

provvisoria della detenzione domiciliare ai condannati instanti per

l'affidamento al servizio sociale, la cui pena da espiare sia

superiore a due anni, ma compresa entro il limite di tre anni,

sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la

ingiustificata disparità di trattamento che si verificherebbe, da un

lato, fra i detenuti instanti per l'affidamento al servizio sociale,

sulla mera base del quantum di pena da espiare, a cui non si potrebbe

attribuire rilievo decisivo, quanto alla meritevolezza di tutela

dell'interesse del condannato alla risocializzazione, se non sulla

base di una valutazione in concreto; dall'altro lato, fra condannati

detenuti con pena da espiare superiore a due anni ma non a tre anni

alla data di entrata in vigore della legge n. 165 del 1998, ai quali

non può applicarsi in via provvisoria la detenzione domiciliare, e

condannati in analoga situazione che si trovassero, al momento in cui

la condanna è diventata definitiva, sottoposti alla misura cautelare

degli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da

eseguire, i quali, in forza del combinato disposto dei commi 5 e 10

dell'art. 656 cod. proc. pen., potrebbero essere ammessi in via

interinale alla detenzione domiciliare;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio,

chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che, ancorché il remittente proponga due distinte

questioni di legittimità costituzionale, relative rispettivamente

all'art. 47, comma 4, e all'art. 47-ter, comma 1-quater,

dell'ordinamento penitenziario, in sostanza le censure prospettate

mirano all'unico risultato di eliminare dall'ordinamento la facoltà,

attribuita al magistrato di sorveglianza dal comma 4 dell'art. 47, di

sospendere l'esecuzione della pena per i condannati detenuti,

instanti per l'affidamento al servizio sociale, sostituendovi la

facoltà di concedere, anche quando la pena da espiare superi i due

anni ma sia compresa nel limite di tre anni, la detenzione

domiciliare: e dunque le questioni possono essere congiuntamente

considerate;

che, in realtà, il remittente formula nei confronti delle norme

legislative in esame una serie di critiche che possono apparire più

o meno persuasive sotto il profilo delle valutazioni di politica

penitenziaria, ma che non sono tali da assurgere a censure, dotate di

qualche consistenza, sul piano della legittimità costituzionale;

che, infatti, i precetti costituzionali invocati, dai quali il

remittente ricava il principio di indefettibilità della pena, non

comportano la inammissibilità di misure cautelari, legislativamente

previste e ragionevolmente giustificate, di sospensione della

esecuzione della pena, anche già iniziata, in attesa della decisione

sulla applicazione di misure alternative che il legislatore

considera, a certe condizioni, strumento da preferire rispetto alla

detenzione in carcere;

che la impugnata norma dell'art. 47, comma 4, dell'ordinamento

penitenziario tende a rendere possibile, anche a chi non abbia potuto

usufruire della sospensione della esecuzione prima del suo inizio, ai

sensi del nuovo art. 656, comma 5, cod. proc. pen., evitare, in

attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, la prosecuzione

della detenzione in carcere per una pena, non superiore a tre anni,

destinata presumibilmente ad essere scontata, a seguito della

decisione medesima, nella forma alternativa dell'affidamento in prova

al servizio sociale: e ciò in presenza dei presupposti tipici di una

misura cautelare, rimessi all'apprezzamento in concreto del

magistrato di sorveglianza, e consistenti nella esistenza di

"concrete indicazioni" circa la concedibilità della misura

alternativa extracarceraria e il pregiudizio derivante

all'interessato dalla protrazione dello stato di detenzione, e sempre

che, inoltre, non vi sia pericolo di fuga; onde la previsione

legislativa della sospensione appare non irragionevolmente

giustificata;

che per sostenere l'illegittimità costituzionale della

previsione, non può invocarsi l'asserita probabilità che i

tribunali di sorveglianza decidano sulle istanze di affidamento al

servizio sociale senza osservare il termine imposto dalla legge, non

potendosi, dalla eventualità di fatto dell'inosservanza, o dalle

difficoltà organizzative che potrebbero esserne alla base, trarre

motivi di censura costituzionale della legge, e non solo, caso mai,

argomenti di critica politica alle scelte del legislatore o alle

mancate misure di adeguamento organizzativo;

che nemmeno sussiste la violazione dell'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, non potendosi, manifestamente, considerare in

contrasto con la finalità rieducativa una misura cautelare di

semplice sospensione dell'esecuzione della pena, che si limita a

rinviare nel tempo l'esecuzione medesima; né potendosi ritenere

costituzionalmente preclusa, in forza dell'invocato principio di

gradualità, l'adozione in via interinale di una siffatta misura

sospensiva, nelle more della decisione sull'applicazione di una

misura alternativa alla detenzione;

che le denunciate disparità di trattamento, vuoi fra condannati

instanti per l'affidamento al servizio sociale e condannati instanti

per la concessione della detenzione domiciliare, vuoi fra condannati

a pene superiori e rispettivamente inferiori a due anni, vuoi infine

fra condannati già in carcere per l'esecuzione della pena e

condannati che al momento in cui la condanna è divenuta definitiva

si trovassero agli arresti domiciliari, non integrano violazioni del

principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di situazioni

caratterizzate dalla diversità dei presupposti di fatto e della

configurazione normativa delle differenti misure considerate,

rispetto alle quali il legislatore, nell'esercizio della sua

discrezionalità, ha apprestato discipline a loro volta

differenziate: senza dire che il remittente prospetta a sua volta una

soluzione di assai dubbia logicità quando chiede che venga reso

possibile, attraverso una addizione al comma 1-quater dell'art.

47-ter dell'ordinamento penitenziario, applicare in via provvisoria

la detenzione domiciliare a condannati che, per l'entità della pena

da espiare, non possono vedersi applicare tale misura in via

definitiva (art. 47-ter, comma 1-bis);

che, pertanto, le questioni sollevate appaiono, sotto ogni

profilo, manifestamente non fondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47,

comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della legge

27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di

procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25,

secondo comma, 27, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione, dal

Magistrato di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art.

47-ter, comma 1-quater, della predetta legge n. 354 del 1975,

aggiunto dall'art. 4 della predetta legge n. 165 del 1998,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Magistrato di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte