Corte costituzionale

Ordinanza n. 375/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice

di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,

dal tribunale di Ravenna con ordinanza emessa il 26 settembre 2000,

iscritta al n. 807 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Ravenna ha sollevato, in riferimento

all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura

penale, nella parte in cui consente la lettura degli atti assunti nel

corso delle indagini preliminari solo quando ne è divenuta

impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili;

che il giudice a quo chiamato a decidere sull'acquisizione al

fascicolo per il dibattimento del verbale di una "individuazione

fotografica" effettuata da una testimone nell'immediatezza del fatto

per cui si procede, espone che tale atto è "divenuto irripetibile a

causa dell'incapacità della teste di ricordare alcunché in merito

all'esito dello stesso, nonché di focalizzare nella memoria

l'effigie della persona all'epoca riconosciuta";

che tale impossibilità di ripetizione non poteva peraltro

ritenersi "imprevedibile al tempo delle indagini, stante da un lato

l'età già matura della teste e dall'altro il lungo lasso di tempo

che sarebbe verosimilmente trascorso tra il fatto e la celebrazione

del dibattimento";

che la formulazione dell'art. 512 cod. proc.

pen. precluderebbe quindi di disporre la lettura dell'atto,

consentita solo ove l'impossibilità di ripetizione derivi da fatti o

circostanze imprevedibili;

che la norma censurata, in quanto prevede "limiti estranei ed

ulteriori" - in particolare, la "imprevedibilità

dell'irrepetibilità" - all'operatività delle deroghe al principio

del contraddittorio nella formazione della prova, si porrebbe in

contrasto con l'art. 111, quinto comma, Cost., ove si fa riferimento

solo alla "accertata impossibilità di natura oggettiva" della

ripetizione della prova;

che le regole dettate dall'art. 111, quinto comma, della

Costituzione non si limiterebbero infatti a fissare "un contenuto

minimo di garanzia" per l'imputato, sì da consentire al legislatore

ordinario di introdurre ulteriori limiti e condizioni

all'utilizzabilità degli atti, ma sarebbero poste "anche a tutela

dell'interesse all'accertamento della verità, del quale è in primis

portatrice la parte pubblica ovvero a tutela altresì delle altre

parti private che si assumono lese dal reato" le quali avrebbero

quindi diritto ad utilizzare, nei casi consentiti, gli atti formati

fuori del contraddittorio;

che, ad avviso del rimettente, tale opzione interpretativa si

basa sulla constatazione che il principio del giusto processo,

enunciato dall'art. 111 Cost., si riferisce non solo all'imputato, ma

a tutte le parti processuali, ed è conforme alla corretta

individuazione dello scopo del processo penale, ravvisabile

nell'accertamento della verità;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata

infondata, non essendo condivisibile né la premessa interpretativa

circa la prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione dell'atto,

né la chiave di lettura che viene fornita della norma

costituzionale.

Considerato che il rimettente muove dalla premessa interpretativa

che nel caso sottoposto al suo esame si versi in una ipotesi di

irripetibilità di un atto assunto nel corso delle indagini

preliminari, al quale - ove si trattasse di impossibilità di

ripetizione per fatti e circostanze imprevedibili - sarebbe

applicabile la disciplina delle letture prevista dall'art. 512 cod.

proc. pen;

che il giudice a quo mostra peraltro di non cogliere la

differenza tra oggettiva impossibilità di ripetizione

dell'assunzione dell'atto dichiarativo (quale potrebbe derivare da

morte, irreperibilità, infermità che determina una totale amnesia

del testimone), rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 512

cod. proc. pen., e mera incapacità dedotta dal teste di richiamare

alla memoria il contenuto dell'atto assunto durante le indagini

preliminari, situazione appunto ravvisabile nel comportamento

processuale di un testimone che afferma di non essere in grado di

rispondere perché non ricorda fatti o circostanze riferiti in

precedenza;

che all'evidenza nel caso di specie non si versa in un caso

di oggettiva impossibilità di procedere all'assunzione dell'atto

(con riferimento ad una diversa situazione di fatto, comportante

l'impossibilità di ripetizione per infermità sopravvenuta, e quindi

l'applicabilità dell'art. 512 cod. proc. pen., v. ordinanza n. 20

del 1995);

che quindi, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine

alla prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione dell'atto,

l'art. 512 cod. proc. pen., ove interpretato correttamente, non è

applicabile alla situazione presa in esame dal giudice a quo;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata per erroneità del presupposto interpretativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, quinto comma, della

Costituzione, dal tribunale di Ravenna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte