Corte costituzionale

Ordinanza n. 376/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 25 giugno 1983 dal Pretore di La Spezia, iscritta al n. 215 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 197 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 giugno 1983 (notificata il

12 e comunicata il 13 del successivo luglio; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 luglio 1984 e iscritta al n. 215

R.O. 1984) sulle opposizioni proposte nei confronti dell'I.N.P.S. da

Bruno Teresa e da Del Vecchio Carmine e Di Staso Francesco ai decreti

ingiuntivi emessi sulla base delle attestazioni del direttore

provinciale dell'I.N.P.S. di La Spezia, il Pretore di La Spezia ha

giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 635 co. 2° c.p.c. nei limiti in cui prevede che

l'attestazione di un funzionario sia documento idoneo, al fine

dell'emissione del decreto ingiuntivo, per i crediti degli Enti di

Previdenza e Assistenza derivanti da omesso versamento dei contributi

(orientamento interpretativo accolto dalla Corte di Cassazione);

che avanti la Corte si sono costituiti, nell'interesse

dell'I.N.P.S., gli avv.ti Gianni Romoli e Mario Procaccio, giusta

delega in calce all'atto depositato il 14 settembre 1984 argomentando

e concludendo per la dichiarazione di costituzionalità della norma

impugnata e che ha spiegato intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 7 agosto

1984 nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza della

proposta questione;

Considerato che le attestazioni dei direttori delle sedi

provinciali dell'I.N.P.S., riguardanti l'ammontare dei contributi

previdenziali dovuti dal datore di lavoro all'Istituto, devono essere

fondate sugli accertamenti eseguiti dai funzionari dell'Istituto

stesso e che, in occasione di tali accertamenti, ove correttamente

eseguiti, il datore di lavoro o il suo rappresentante hanno la

possibilità di formulare osservazioni e contestazioni;

che l'attendibilità riconosciuta, nella fase di cognizione

sommaria, a tutta una serie di atti provenienti dallo Stato o da enti

pubblici creditori trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire

a tutte le parti del processo sia attrici che convenute una incisiva

tutela giudiziaria dei propri diritti;

che, per le suesposte ragioni, la norma impugnata non vulnera il

diritto di difesa, né può essere validamente posta a raffronto -

stante la strutturale diversità di situazioni regolate - con la

nuova procedura contenziosa introdotta con la legge 24 novembre 1981,

n. 689;

che in conclusione la questione si appalesa manifestamente

infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 635, 2° comma c.p.c. nella parte in cui

qualifica prove idonee all'emanazione di decreti ingiuntivi gli

accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza e di

assistenza sull'omesso versamento di contributi, sollevata dal

Pretore di La Spezia con ordinanza del 25 giugno 1983 (n. 215 R.O.

1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte