Sentenza n. 376/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 431/1985
- art. 82d.P.R. 616/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel gudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma
secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promosso con
ordinanza emesa l'8 ottobre 1992 dal pretore di Verona - sezione
distaccata di Soave - nel procedimento penale a carico di Silvano Di
Francescantonio ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'8 ottobre 1992, il pretore di Verona -
sezione distaccata di Soave - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1-sexies, comma secondo, della legge 8
agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616).
Il pretore premette che gli imputati sono stati accusati di avere
effettuato o comunque disposto lavori di livellamento, in zona
sottoposta a vincolo ambientale, in assenza dell'autorizzazione
prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 del 1939.
Successivamente essi hanno però ottenuto l'autorizzazione in
sanatoria e altresì il rilascio di apposita concessione edilizia per
la costruzione di un capannone industriale nel luogo dello
sbancamento, con il nulla osta dell'amministrazione provinciale.
A norma del secondo comma dell'art. 1-sexies impugnato - prosegue
l'ordinanza -, si dovrebbe ordinare la rimessione in pristino dei
luoghi. Ma ciò determinerebbe una situazione giuridica di
incompatibilità con l'ottenuta concessione ad edificare.
Il problema - argomenta il pretore - deriva dalla assenza di una
chiara definizione legislativa del rapporto tra l'art. 20 della legge
n. 47 del 1985 e l'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente
affermato l'autonomia dei due reati, tra i quali si ritiene
sussistere concorso formale. La speciale estinzione dei reati
contravvenzionali, prevista dall'art. 22 della legge n. 47 del 1985
in caso di rilascio in sanatoria delle concessioni, non può quindi
trovare applicazione con riguardo alle infrazioni punite dall'art.
1-sexies.
Ne deriverebbe la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in
quanto si è in presenza di una normativa la quale determina
irrazionali sovrapposizioni di competenze e obblighi che,
legittimamente esercitate ed adempiuti, conducono a risultati
insuperabilmente contraddittori.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Richiamata la sentenza n. 67 del 1992, con cui questa Corte ha
escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-sexies impugnato,
l'Avvocatura, in relazione alla specifica censura mossa dal giudice
remittente, osserva che la irrilevanza del meccanismo di sanatoria
appare nel caso adeguatamente giustificata in ragione: a)
dell'importanza primaria del valore ambientale presidiato dalla
norma; b) dalla circostanza che, mentre nella materia urbanistica la
sanatoria interviene in base ad una ricognizione ex post
dell'originaria conformità dell'opera abusivamente realizzata agli
strumenti urbanistici vigenti, in materia paesistica difetta un tale
parametro, così che la necessaria previetà del controllo di
compatibilità urbanistica garantisce la più ampia e specifica
valutazione dell'impatto ambientale dell'opera, solo in forza della
quale - se di esito favorevole - può aversi il superamento del
generale divieto di modificazione dello stato dei luoghi protetti. Considerato in diritto
1. - L'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, viene
impugnato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte
in cui prevede l'obbligo, anziché la facoltà, del giudice di
ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del
condannato.
L'obbligatoria rimessione in pristino, a seguito di lavori
eseguiti in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della
legge 24 giugno 1939, n. 1497, determinerebbe infatti una situazione
di incompatibilità giuridica con l'autorizzazione in sanatoria che
venisse, come nel caso specifico, successivamente concessa. Si
avrebbe quindi una irrazionale sovrapposizione di competenze e di
obblighi di pubblici uffici che finirebbero con l'operare in modo
contraddittorio.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 97 della Costituzione viene invocato quale parametro in
relazione alla finalità del "buon andamento" cui la norma, insieme
con quella dell'imparzialità, vincola la disciplina legislativa
della pubblica amministrazione.
Il principio comporta che, così con riguardo alla organizzazione
degli uffici come con riguardo al loro funzionamento, la disciplina
si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà
rispetto al fine che si vuol perseguire (sentenza n. 160 del 1988).
Sebbene la norma richiamata sia inserita in una sezione della
Costituzione intitolata alla pubblica amministrazione e sebbene la
giustizia consista in un sistema ordinamentale ed organizzativo ben
differenziato dagli altri apparati pubblici, la Corte ha già
statuito che l'art. 97 della Costituzione, nello stabilire che i
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, ha
inteso riferirsi non soltanto agli organi della pubblica
amministrazione in senso stretto, ma anche agli organi
dell'amministrazione della giustizia (sentenze nn. 18 del 1989 e 86
del 1982).
Peraltro, tanto detto principio quanto il correlativo sindacato di
legittimità costituzionale attengono, come ben risulta dalle
richiamate decisioni, alle leggi concernenti l'organizzazione della
giustizia: quindi a quelle che definiscono l'ordinamento degli uffici
giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo.
Ambito del tutto diverso, ed estraneo per definizione alla
tematica del buon andamento della pubblica amministrazione, è
l'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in
relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto di tale esercizio
possono o devono essere adottati.
La questione sollevata dal pretore di Verona - sezione distaccata
di Soave - attenendo per l'appunto a provvedimenti da adottarsi dal
giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, va quindi
dichiarata infondata, in riferimento all'invocato parametro dell'art.
97 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1-sexies, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte