Corte costituzionale

Ordinanza n. 376/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/11/1996 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1996

dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Pahor

Samo, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 - prima serie

speciale dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Pahor

Samo il tribunale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del codice di

procedura penale;

che l'imputato aveva riproposto, per pretesi nuovi motivi, la

richiesta di rimessione ai sensi degli artt. 45 e ss. dello stesso

codice, già formulata numerose altre volte lungo l'arco del

dibattimento e respinta o dichiarata inammissibile dalla Corte di

cassazione;

che, secondo il rimettente, la Corte di cassazione ha sempre

escluso ogni possibilità di sindacato da parte del giudice di merito

circa l'ammissibilità dell'istanza, anche nel caso (come quello in

esame) in cui vi sia una reiterazione basata su motivi "solo

apparentemente nuovi";

che, ad avviso del Collegio, l'imminenza della prescrizione è

l'effetto non tanto della carenza d'una norma che attribuisca al

giudice di merito il potere delibatorio sull'ammissibilità o la

fondatezza della questione, quanto del rigido divieto - ignoto al

codice abrogato e stabilito, ora, nel citato art. 47 - di pronunciare

sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara

inammissibile o rigetta la richiesta;

che in tale situazione l'art. 47 si pone in contrasto con gli

artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, poiché il giudice non sarebbe

soggetto solo alla legge, ma anche alle iniziative dell'imputato, e

vi sarebbe altresì intrinseca irragionevolezza della disposizione e

del canone di buon andamento dell'amministrazione;

che la Corte costituzionale dovrebbe dunque dichiarare

l'illegittimità costituzionale della norma censurata, consentendo al

giudice - pendente la richiesta di rimessione - di pronunciare la

sentenza di merito, fatto salvo il potere della Corte di cassazione

di annullare la sentenza emessa in difetto temporaneo di potere

giurisdizionale.

Considerato che la disposizione denunciata è stata dichiarata

costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 353 del 1996;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e

101, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Trieste con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte