Corte costituzionale

Ordinanza n. 376/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio

1998 dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di P.M.,

iscritta al n. 823 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Ferrara ha sollevato, in riferimento

all'art. 27, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice

penale, "limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";

che il rimettente, giudice del dibattimento in un procedimento

nel quale era stato contestato il reato di omicidio colposo, commesso

con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro, rileva che, stando al tenore della imputazione, la vittima

era deceduta in data 28 settembre 1995 in conseguenza del

ribaltamento di un trattore sprovvisto della prescritta protezione,

acquistato dall'imputata il 5 marzo 1984 e da questa venduto alla

vittima il 10 marzo dello stesso anno, e afferma che, ove l'addebito

risultasse provato "nei fatti costitutivi", ne conseguirebbe la

condanna dell'imputata;

che, ad avviso del rimettente, se l'imputata fosse riconosciuta

responsabile, le verrebbe addebitato un evento realizzatosi ad oltre

undici anni di distanza dalla condotta contestata, consistente nella

violazione dell'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per

la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

che, sulla base di queste premesse, il giudice a quo dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, cod. pen,

in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., perché, "ove il

reato si connoti come reato a distanza e le violazioni (alle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) quali reati

istantanei" al giudice non sarebbe consentito "di ancorare la

valutazione del disvalore penale del fatto alla volontà colpevole

esteriorizzata nella condotta" e gli sarebbe invece imposto "di avere

riguardo alla verificazione dell'evento".

Considerato che il rimettente dubita della legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 589 cod. pen., ove è

prevista l'aggravante dell'aver commesso il fatto con violazione

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitando l'oggetto

della questione a quest'ultima ipotesi;

che la questione di legittimità costituzionale, pur avendo come

oggetto l'art. 589, secondo comma, cod. pen., concerne in realtà,

per quanto è dato cogliere dalla scarna ordinanza di rimessione,

profili attinenti in via generale all'accertamento del rapporto di

causalità e della colpa nei casi in cui l'evento colposo si sia

verificato a distanza di tempo dalla azione od omissione;

che appare pertanto evidente che i profili di legittimità

costituzionale, prospettati dal rimettente in riferimento all'art.

27, primo comma, della Costituzione si risolvono in problemi di

fatto, attinenti alla ricostruzione della fattispecie sottoposta al

suo esame, quali l'intervento di eventuali fattori interruttivi del

nesso causale, in relazione anche al notevole lasso di tempo tra la

condotta omissiva e l'evento, e l'incidenza degli obblighi imposti al

venditore dall'art. 7 del d.P.R. n. 547 del 1955, ai fini

dell'accertamento della responsabilità colposa;

che, in relazione all'analogo problema della responsabilità

penale per l'inadempimento di obblighi connessi a posizioni, lato

sensu di garanzia nell'ambito di rapporti o organizzazioni complesse,

questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare che la

compatibilità delle relative fattispecie con l'art. 27, primo comma,

della Costituzione è assicurata dal principio della personalità

della responsabilità penale, in forza del quale di un fatto

costituente reato risponde solo chi lo ha commesso personalmente e

colpevolmente, sulla base del nesso di causalità materiale tra

l'azione o l'omissione e l'evento e di un nesso psichico sufficiente

a conferire alla responsabilità il connotato della personalità,

desumibili dalla disciplina della parte generale del codice penale in

tema di rapporto di causalità e di colpa (v., ex plurimis sentenze

n. 192 del 1982 e n. 173 del 1976);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della

Costituzione, dal pretore di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte