Sentenza n. 376/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 180/1998
- art. 8legge 267/1998
usata come parametro
citata
- art. 42legge 144/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 8, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354
(Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di
ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6,
della legge 17 maggio 1999, n. 144), promosso con ordinanza emessa il
3 luglio 2000 dal Collegio arbitrale nell'arbitrato in corso tra il
Consorzio Ricostruzione (CO.RI.) ed il comune di Napoli, iscritta al
n. 549 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione del Consorzio CO.RI. nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice
relatore Annibale Marini;
Uditi l'avv.to Paolo Vosa per il Consorzio CO.RI. e l'avv.to
dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 3 luglio 2000 il Collegio arbitrale
di Napoli, nell'arbitrato in corso tra il Consorzio Ricostruzione
(CO.RI.) ed il comune di Napoli Area Funzionale CIPE, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 Cost., questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2,
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni
per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio
1999, n. 144).
Il collegio rimettente - consapevole della problematicità del
tema - si interroga preliminarmente sulla propria legittimazione a
sollevare questione di legittimità costituzionale ed a tale riguardo
assume di poter cogliere, nella evoluzione sia normativa che
dottrinaria e giurisprudenziale, "una più accentuata adesione alla
tesi della configurabilità degli arbitri come giudice a quo".
Deporrebbero in tal senso, in estrema sintesi, la più marcata
assimilazione, nella evoluzione normativa, del collegio arbitrale -
quando si tratti, come nella specie, di arbitrato rituale -
all'autorità giudiziaria, la sostanziale equiparazione del lodo alla
sentenza giudiziale, l'introduzione dell'impugnazione per nullità
del lodo per violazione del contraddittorio ed infine la nuova
formulazione dell'art. 819 del codice di procedura civile.
Passando, quindi, ai profili di merito il collegio arbitrale
espone, quanto alla rilevanza della questione, di doversi pronunciare
su una controversia, introdotta con atto notificato il 22 giugno
1998, insorta tra il Consorzio CO.RI., concessionario per la
realizzazione di parte del programma di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante
ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici
per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), ed il
comune di Napoli.
Rileva peraltro il rimettente che l'art. 8, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo n. 354 del 1999, intervenuto successivamente
all'instaurazione del giudizio arbitrale, nel prevedere che il
commissario straordinario liquidatore, ai fini delle previste
transazioni, possa prendere in considerazione solamente i giudizi
ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato
notificate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, avrebbe inequivocamente esteso anche alle controversie
relative all'esecuzione delle opere comprese nei programmi di
ricostruzione di cui al predetto titolo VIII della legge n. 219 del
1981 l'applicabilità dell'art. 3, comma 2, del suddetto
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo cui "le controversie
relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di
ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono
essere devolute a collegi arbitrali". Ne conseguirebbe pertanto
l'impossibilità, per il collegio arbitrale adito, di pervenire ad
una decisione di merito.
La normativa denunciata, secondo il rimettente, si porrebbe
tuttavia in contrasto, in primo luogo, con gli artt. 76 e 77 Cost.
Il citato art. 3 del decreto-legge n. 180 del 1998 si riferirebbe
infatti come risulterebbe evidente dal suo tenore letterale,
oltreché dal titolo, dal preambolo e dal contenuto dell'intero
decreto-legge alle sole controversie relative ad opere pubbliche
comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da
calamità naturali. La legge n. 219 del 1981 riguarderebbe opere
pubbliche di tal genere solamente per i primi sette titoli, mentre il
titolo VIII conterrebbe una normativa del tutto distinta, finalizzata
alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale nell'area
metropolitana di Napoli. L'art. 8 del decreto legislativo n. 354 del
1999, estendendo, sia pure implicitamente, anche alle controversie
relative a tale programma di edilizia residenziale il divieto di
devoluzione ad arbitri, avrebbe sostanzialmente violato il principio
desumibile dall'art. 77 della Costituzione ed esplicitato
dall'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 secondo cui i
decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione ed il
loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al
titolo.
La medesima norma sarebbe altresì affetta dal vizio di eccesso
di delega, non essendovi traccia, nei principi e criteri direttivi
contenuti nella legge di delegazione, "di un'estensione del potere
del legislatore delegato tale da consentirgli di considerare la
disciplina contenuta nel decreto-legge 180/1998 come applicabile, ai
fini delle procedure di liquidazione affidate ad apposito
Commissario, anche al contenzioso originato dal programma
residenziale" di cui al citato titolo VIII della legge n. 219 del
1981.
Il divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie di cui si
tratta sarebbe poi in contrasto con il principio di ragionevolezza,
apparendo, al contrario, il rito arbitrale, per la sua maggiore
speditezza, coerente con un impianto normativo destinato a
fronteggiare situazioni di emergenza, quale quello di cui al
decreto-legge n. 180 del 1998.
Del pari irragionevole e fonte di ingiustificata disparità di
trattamento tra situazioni analoghe sarebbero poi ad avviso ancora
del rimettente la fissazione di un termine a decorrere dal quale
siffatto divieto opera e la conseguente previsione di esclusione
dalla generale procedura transattiva delle istanze di accesso ad
arbitrato notificate oltre il suddetto termine.
Nessun specifico argomento è addotto, infine, a sostegno delle
censure riferite agli artt. 24 e 97 Cost.
2. - Si è costituito in giudizio il Consorzio CO.RI. concludendo
per l'accoglimento della questione.
Preliminarmente la parte privata - sulla scorta, in buona
sostanza, degli stessi argomenti addotti dal rimettente - ribadisce
la legittimazione del collegio arbitrale a sollevare la questione di
legittimità costituzionale.
Nel merito, la medesima parte rileva che il decreto-legge n. 180
del 1998 venne emanato per fronteggiare l'emergenza conseguente al
disastro idrogeologico che aveva colpito il comune di Sarno ed assume
pertanto che il divieto di devoluzione ai collegi arbitrali delle
controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in
programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità
naturali, divieto contenuto nell'art. 3 dello stesso decreto-legge,
non poteva all'evidenza ritenersi direttamente applicabile anche alle
controversie sorte tra concedenti e concessionari per la
realizzazione del programma di edilizia residenziale di cui al titolo
VIII della legge n. 219 del 1981, stante l'estraneità di tale
programma alla disciplina dettata dal suddetto decreto-legge.
Con la successiva legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), intervenuta
nel corso del giudizio arbitrale, il Governo venne delegato (art. 42)
ad emanare uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura
del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge
n. 219 del 1981, con fissazione dei relativi principi e criteri
direttivi.
La delega al Governo non comprendeva peraltro il potere di
legiferare in materia di competenza arbitrale né comunque di
ampliare l'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 3 del
decreto-legge n. 180 del 1998. L'art. 8 del decreto legislativo
n. 354 del 1999, che di fatto secondo il Consorzio CO.RI. - avrebbe
esteso tale divieto alle controversie riguardanti il programma di
edilizia residenziale di cui al citato titolo VIII della legge n. 219
del 1981, sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 76 Cost.
Entrambe le norme denunciate violerebbero poi l'art. 77 Cost.,
sia perché l'estensione del divieto di arbitrato alle controversie
relative al suddetto programma di edilizia residenziale sarebbe stata
disposta in difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed
urgenza richiesti dalla norma costituzionale, sia perché il d.-l.
n. 180 del 1998 difetterebbe dei necessari caratteri di specificità
ed omogeneità, stante l'eterogeneità delle situazioni colpite dal
divieto di giudizio arbitrale.
Le norme stesse, infine, si porrebbero, ad avviso della medesima
parte, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione sulla
base di considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte
nell'ordinanza di rimessione.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e
infondatezza della questione.
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica,
l'Avvocatura, in via preliminare, manifesta dubbi in ordine alla
legittimazione del collegio arbitrale a sollevare questione di
legittimità costituzionale, in base al combinato disposto degli
artt. 25 e 102 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e tenuto conto altresì dell'orientamento della Corte di
giustizia, secondo cui l'arbitro non può essere considerato
giurisdizione dello Stato membro ai sensi dell'art. 177 del Trattato
CE.
Nel merito, la parte pubblica deduce innanzitutto l'insussistenza
del vizio riferito all'art. 77 Cost., derivante dall'asserita
disomogeneità della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, del
decreto-legge n. 180 del 1998 rispetto alla materia disciplinata
dallo stesso decreto-legge. La norma, ad avviso dell'Avvocatura,
intenderebbe infatti affermare un principio valido con riferimento ad
ogni tipo di calamità naturale.
Priva di pregio sarebbe altresì la censura sollevata, riguardo
all'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 354 del
1999, con riferimento al parametro di cui all'art. 76 Cost.
Il d.P.C.m. 22 maggio 1984 (recte: 22 maggio 1981), emanato ai
sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei
comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), avrebbe infatti
individuato anche il comune di Napoli tra quelli "gravemente
danneggiati" a seguito degli eventi sismici del novembre 1980,
cosicché il programma straordinario di edilizia residenziale per
l'area metropolitana di Napoli, di cui al titolo VIII della legge
n. 219 del 1981, rientrerebbe a pieno titolo nell'ambito dei
"provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei
territori colpiti". La norma del decreto legislativo avrebbe dunque
un valore meramente dichiarativo e consequenziale rispetto
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, già
direttamente applicabile alle controversie relative al suddetto
programma straordinario di edilizia residenziale.
Parimenti infondate sarebbero infine le censure riferite agli
Osserva al riguardo l'Avvocatura che il giudizio arbitrale a
prescindere dalla dubbia costituzionalità di quello di cui si
tratta, in quanto obbligatorio costituisce comunque una eccezione
alla regola della giurisdizione ordinaria e si caratterizza per la
rapidità di giudizio ma anche per le minori garanzie offerte alle
parti. Tale ridotto livello di garanzia non sarebbe compatibile con
la necessità di tutela dell'interesse pubblico, "particolarmente
pregnante quando esso è collegato alla ricostruzione e sviluppo di
aree colpite da calamità naturali di grave entità".
In punto di fatto, a sostegno di tale assunto, la parte pubblica
rileva che la quasi totalità delle procedure arbitrali relative al
programma di ricostruzione risultano attivate dopo il 1995, quando
cioè la pubblica amministrazione, a seguito dello scioglimento della
struttura tecnico-organizzativa che aveva curato la gestione del
programma di ricostruzione, risultava ormai priva del necessario
supporto tecnico e perciò sostanzialmente incapace di difendersi
nella sede arbitrale.
In ogni caso, e conclusivamente, sarebbe decisiva, nel senso
della infondatezza della questione, l'inesistenza di qualsiasi limite
costituzionale al potere del legislatore di sottrarre alla competenza
arbitrale controversie nelle quali sia individuabile un interesse
pubblico di particolare rilevanza. Considerato in diritto
1. - Il collegio arbitrale costituitosi in Napoli per la
risoluzione della controversia insorta tra il Consorzio CO.RI. ed il
comune di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97
della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 3,
comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per
la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone
colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni
per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio
1999, n. 144).
Ad avviso del collegio rimettente le norme impugnate, attribuendo
all'esclusiva cognizione del giudice statale le controversie, già
oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario
di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante
ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici
per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti),
violerebbero i limiti posti tanto alla decretazione d'urgenza
dall'art. 77 Cost. quanto alla legislazione delegata dall'art. 76
Cost., ponendosi sotto altro aspetto in contrasto con il generale
canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza.
Vengono, infine, evocati, dallo stesso rimettente, in modo del
tutto apodittico i parametri di cui agli artt. 24 e 97 Cost.
2. - Si deve preliminarmente accertare - in riferimento alla
eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato -
se il collegio arbitrale sia legittimato a sollevare, ai sensi
dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, la
questione di legittimità costituzionale.
In proposito, occorre muovere dalla giurisprudenza di questa
Corte secondo cui, per aversi giudizio a quo, è sufficiente che
sussista esercizio di "funzioni giudicanti per l'obiettiva
applicazione della legge" da parte di soggetti, "pure estranei
all'organizzazione della giurisdizione", "posti in posizione super
partes" (sentenze n. 387 del 1996, n. 226 del 1976 e n. 83 del 1966).
Ai limitati fini che qui interessano, e senza addentrarsi nella
complessa problematica relativa alla natura giuridica dell'arbitrato
rituale, basta osservare che l'arbitrato costituisce un procedimento
previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per
l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della
risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e
di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto
l'aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da
quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione,
anche per quanto riguarda la ricerca e l'interpretazione delle norme
applicabili alla fattispecie.
Il dubbio sulla legittimità costituzionale della legge da
applicare non è diverso, in linea di principio, da ogni altro
problema che si ponga nell'itinerario logico del decidente al fine di
pervenire ad una decisione giuridicamente corretta: anche le norme
costituzionali, con i loro effetti eventualmente invalidanti delle
norme di legge ordinaria con esse contrastanti, fanno parte del
diritto che deve essere applicato dagli arbitri i quali - come ogni
giudice - sono vincolati al dovere di interpretare le leggi secundum
Constitutionem.
In un assetto costituzionale nel quale è precluso ad ogni organo
giudicante tanto il potere di disapplicare le leggi, quanto quello di
definire il giudizio applicando leggi di dubbia costituzionalità,
anche gli arbitri - il cui giudizio è potenzialmente fungibile con
quello degli organi della giurisdizione - debbono utilizzare il
sistema di sindacato incidentale sulle leggi.
La tesi della sospensione del giudizio arbitrale al fine di
consentire alle parti di sottoporre il dubbio di legittimità
costituzionale al giudice ordinario, è solo apparentemente coerente
con la disciplina dettata dall'art. 819 cod. proc. civ. in tema di
questioni incidentali. La norma codicistica, infatti, postula che -
una volta sospeso il procedimento arbitrale - il giudice competente
adito dalle parti decida la questione incidentale; mentre, nel caso
della questione di costituzionalità, al giudice ordinario sarebbe
demandato solo il compito di reiterare la valutazione di rilevanza e
di non manifesta infondatezza, già effettuata dagli arbitri, al fine
di sollevare davanti a questa Corte una questione pregiudiziale
rispetto ad una decisione di merito che non spetta al giudice
medesimo ma agli arbitri.
Conclusivamente, dunque, va affermato, alla luce della richiamata
giurisprudenza di questa Corte, che anche gli arbitri rituali possono
e debbono sollevare incidentalmente questione di legittimità
costituzionale delle norme di legge che sono chiamati ad applicare,
quando risulti impossibile superare il dubbio attraverso l'opera
interpretativa.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
3.1. - Il collegio rimettente muove dalla premessa che l'art. 3,
comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo il quale
"le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese
in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità
naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali", non possa
riferirsi alle controversie riguardanti le opere di cui al titolo
VIII della legge n. 219 del 1981. Ciò, sia perché il decreto-legge
n. 180 del 1998 sarebbe stato emanato esclusivamente per fronteggiare
la situazione di emergenza derivante dai disastri idrogeologici
del maggio 1998, sia perché, in ogni caso, il programma di edilizia
di cui al titolo VIII della menzionata legge n. 219 del 1981 non
potrebbe qualificarsi come programma di ricostruzione di territori
colpiti da calamità naturali. Ne discenderebbe che la norma di cui
all'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre
1999, n. 354, solo apparentemente dichiarativa, avrebbe in realtà
esteso il divieto di arbitrato alle suddette controversie, con palese
eccesso di delega.
Siffatta premessa interpretativa è sicuramente erronea.
L'inequivoco tenore letterale dell'art. 3, comma 2, del
decreto-legge n. 180 del 1998 rende infatti palese che esso enuncia
una regola di carattere generale, riguardante le controversie
relative alle opere pubbliche comprese in tutti i programmi di
ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Né in ciò
può ravvisarsi una violazione dell'art. 77 della Costituzione che
comunque risulterebbe sanata dall'intervenuta conversione in legge
del decreto atteso che una norma di carattere generale in tema di
programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali
non può certo ritenersi estranea o disomogenea rispetto alla materia
di un decreto-legge adottato in conseguenza della straordinaria
necessità ed urgenza di provvedere in merito ad una specifica
calamità naturale.
Non può d'altro canto dubitarsi che il programma straordinario
di edilizia residenziale per l'area metropolitana di Napoli, di cui
al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, rientri a pieno titolo
tra i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità
naturali.
A favore di tale conclusione depone infatti la ratio complessiva
della legge n. 219 del 1981 recante provvedimenti organici per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 unita alla circostanza
che il comune di Napoli era già stato a suo tempo individuato con
d.P.C.m. 22 maggio 1981, adottato ai sensi del decreto-legge
13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma
del novembre 1980), convertito, con modificazioni, in legge 15 aprile
1981, n. 128 tra quelli "gravemente danneggiati" dal terremoto che
aveva colpito la regione Campania nel 1980.
L'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo
20 settembre 1999, n. 354, escludendo che il commissario
straordinario possa prendere in esame, ai fini della definizione
transattiva delle controversie di cui si tratta, le istanze di
accesso ad arbitrato notificate dopo l'entrata in vigore del
decreto-legge n. 180 del 1998, non ha dunque affatto ampliato
l'ambito di applicazione del divieto di arbitrato introdotto
dall'art. 3, secondo comma, del suddetto decreto-legge e non è
pertanto censurabile, a tale riguardo, sotto il profilo dell'eccesso
di delega.
3.2. - Il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione è
evocato dal rimettente sia con riguardo al generale canone di
ragionevolezza, sia sotto il profilo dell'asserita violazione del
principio di eguaglianza.
Per ciò che concerne il primo aspetto, va premesso che la
discrezionalità di cui il legislatore sicuramente gode
nell'individuazione delle materie sottratte alla possibilità di
compromesso incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.
Siffatto limite non può certo dirsi superato nella specie,
considerato il rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata
la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti
da calamità naturali, anche in ragione dell'elevato valore delle
relative controversie e della conseguente entità dei costi che il
ricorso ad arbitrato comporterebbe per le pubbliche amministrazioni
interessate.
Nessuna lesione del principio di eguaglianza può d'altro canto
ravvisarsi nel fatto che controversie di uguale natura ed oggetto
siano assoggettate o meno al divieto di arbitrato a seconda della
data di notifica del relativo atto introduttivo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il
fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione
delle situazioni soggettive, cosicché non sussiste alcuna
ingiustificata disparità di trattamento per il solo fatto che
situazioni pur identiche siano soggette a diversa disciplina ratione
temporis (sentenze n. 409 del 1998 e n. 18 del 1994).
La circostanza che il legislatore, nell'esercizio della sua
discrezionalità, abbia nella specie ritenuto di porre al riparo
dagli effetti della nuova legge non soltanto le controversie per le
quali fosse già stato emesso il lodo così come una rigorosa
applicazione del suddetto principio avrebbe consentito - ma anche
quelle in relazione alle quali fosse stata solo notificata, alla data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 180 del 1998, l'istanza di
accesso ad arbitrato, non può d'altro canto ascriversi a violazione
dell'art. 3 della Costituzione in danno di coloro i quali, alla
stessa data, non avevano nemmeno introdotto il giudizio arbitrale.
3.3. - Del tutto prive di specifica motivazione risultano infine
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180
(Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione
Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998,
n. 267, e 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre
1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma
di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6,
della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 76, 77 e 97 della Costituzione, dal Collegio arbitrale
di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte