Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1985 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo

ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle

locazioni di immobili urbani), promosso con l'ordinanza emessa il 18

maggio 1981 dal Pretore di Civitanova Marche nel procedimento civile

vertente tra Lamponi Santina ed altri e Paglialunga Tullio, iscritta al

n. 572 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Civitanova Marche, con ordinanza del 18

maggio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 69, settimo e ottavo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui non dispone

l'onere del conduttore di richiedere preventivamente in via giudiziaria

la liquidazione dell'indennità di avviamento commerciale, in caso di

controversia sul punto tra le parti, ovvero nella parte in cui non

dispone la possibilità della liquidazione di detta indennità

d'ufficio o ad istanza del locatore"; e che tale denuncia si fonda

sulla "possibilità che l'applicazione dell'art. 69 commi settimo e

ottavo legge n. 392/78, in costanza di un comportamento omissivo del

conduttore, solo al quale compete di richiedere la liquidazione della

indennità per avviamento commerciale, provochi l'impossibilità in

assoluto dell'esercizio dell'azione esecutiva da parte del locatore";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che il giudice a quo, indicando come alternativamente

possibili più pronunce di illegittimità parziale dell'art. 69,

settimo e ottavo comma, della legge n. 392 del 1978, non consente di

identificare il thema decidendum sottoposto al presente giudizio di

legittimità costituzionale (v. sentenza n. 300 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della

legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, dal Pretore di Civitanova Marche con ordinanza del

18 maggio 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte