Sentenza n. 377/1993
Altra decisione · depositata il 14/10/1993 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
il 26 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 5 aprile successivo,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del
Ministro dei trasporti n. 13 del 24 novembre 1992, con cui sono state
approvate, con decorrenza 1 gennaio 1993, le tariffe dei servizi di
trasporto aereo di linea operati dalle Società Alitalia e ATI, ed
iscritto al n. 12 del registro conflitti 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato
dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 26 marzo 1993, la Regione Sardegna
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
ordine al decreto del Ministro dei trasporti in data 24 novembre
1992, n. 13 - con cui sono state approvate, con decorrenza 1 gennaio
1993, le tariffe dei servizi di trasporto aereo di linea operati
dalle società Alitalia ed ATI -, per violazione dell'art. 53 dello
Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3), e relative norme d'attuazione.
La ricorrente espone in punto di fatto quanto segue.
Con nota del 30 settembre 1992 il Ministero dei trasporti ha
trasmesso alla Regione Sardegna delle istanze di adeguamento
tariffario, a partire dal 1 novembre 1992, presentate dalle società
Alitalia ed ATI, relativamente ai servizi di linea aerea di cui esse
sono concessionarie; ed insieme ha trasmesso una lettera della
società ATI con la quale questa manifestava l'intendimento di
abolire dalla stessa data del 1 novembre le agevolazioni per i
residenti sardi sui collegamenti Alghero/Milano e vv., Alghero/Roma e
vv., Cagliari/Roma e vv. Con la nota il Ministero chiedeva alla
Regione di esprimere il parere di competenza.
Alla nota ministeriale rispondeva l'Assessore dei trasporti della
Regione Sardegna con nota del 13 ottobre 1992, nella quale si
contestavano radicalmente le proposte delle società Alitalia ed ATI,
specie quelle relative alla abolizione delle agevolazioni per i
residenti sardi.
A seguito di ciò il 14 ottobre 1992 si è svolto a Roma, presso
il Ministero dei trasporti, un incontro fra rappresentanti della
Regione e della società ATI al fine di concordare una nuova
disciplina delle tariffe, tale da contemperare le esigenze delle
società concessionarie con quelle della Regione Sardegna e dei suoi
abitanti.
L'accordo raggiunto in quella sede si basava sul principio di un
trattamento comunque agevolato per tutti gli utenti dei voli da e per
la Sardegna, ed in particolare prevedeva che: a) sulle tre linee
cosiddette sociali (Cagliari/Roma e vv., Alghero/Roma e vv.,
Alghero/Milano e vv.) lo sconto rispetto alla tariffa ordinaria, per
i residenti sardi, sarebbe diminuito dal 30% al 20%; b) su tutte le
altre linee interessanti la Sardegna l'agevolazione per i residenti
sarebbe stata costituita dal mantenimento della tariffa vigente; c)
sulle medesime linee, per i non residenti, l'aumento sarebbe stato
solo del 3%. Tale accordo non venne formalizzato in occasione della
riunione del 14 ottobre 1992, ed a seguito di questa la Regione è
rimasta in attesa che le venissero trasmesse le nuove proposte di
tariffe (modificate conformemente all'accordo), al fine di poter
esprimere su di esse il parere di propria competenza ( ex art. 53
dello Statuto sardo).
Ma anziché trasmettere alla Regione la documentazione necessaria
ai fini del definitivo parere, con nota del 21 gennaio 1993 (prot. n.
301540/32.3.) il Ministero dei trasporti le ha trasmesso copia del
decreto ministeriale 24 novembre 1992, n. 13, con cui sono state
approvate le nuove tariffe con decorrenza 1 gennaio 1993; ed assieme
ad esso il Ministero ha trasmesso, fra l'altro, per la prima volta,
una nota del 20 ottobre 1992 (peraltro priva degli allegati) con la
quale la società ATI, anche a seguito degli incontri avuti con i
rappresentanti della Regione Sardegna, presentava una nuova tariffa
dei voli di linea di cui richiedeva l'approvazione ministeriale.
Per quanto riguarda più in particolare il suddetto decreto del
Ministro dei trasporti n. 13 del 24 novembre 1992, prosegue la
ricorrente, le tariffe approvate dal Ministro non corrispondono
all'accordo che era stato raggiunto il 14 ottobre 1992. Ciò, in
particolare, perché mentre in questo si prevedeva (a parte la
tariffa particolare sui tre collegamenti Cagliari/Roma, Alghero/Roma,
Alghero/Milano) che su tutti gli altri voli nazionali da e per la
Sardegna restassero invariate le tariffe per i residui sardi, e per i
non residenti venissero aumentate del 3%, viceversa il decreto
ministeriale, all'art. 4, ha approvato delle tariffe di voli da e per
la Sardegna (via Fiumicino e via Milano) che prevedono un aumento
della tariffa anche per i residenti in Sardegna.
Ciò che peraltro soprattutto rileva è che comunque tale nuova
tariffa è stata approvata dal Ministro senza che su di essa sia
stato richiesto il parere della Regione Sardegna, parere che è
prescritto in base all'art. 53 dello Statuto sardo, cui hanno poi
dato attuazione gli artt. 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348.
Secondo questi ultimi articoli, infatti, quando le determinazioni
statali sulle tariffe dei servizi nazionali di comunicazione e
trasporti aerei che interessano la Sardegna "siano assunti da una
autorità individuale - come è accaduto nel caso in questione -
allora "deve essere preliminarmente sentito il parere della Regione".
Ciò posto, la ricorrente osserva che si possono fare due ipotesi in
ordine alle modalità secondo cui si è svolto il procedimento di
approvazione delle tariffe aeree in questione.
Può essere che vi sia stata una procedura unica, iniziata con le
istanze di modificazione delle tariffe presentate dalle società
Alitalia ed ATI in data 22 settembre 1992, e conclusasi con
l'approvazione della nuova tariffa da parte dell'impugnato decreto
ministeriale del 24 novembre 1992, n. 13.
Oppure, come indurrebbe a ritenere il preambolo del decreto
ministeriale impugnato, le procedure sono state due. La prima
iniziata con le richieste di modificazione delle tariffe del 22
settembre 1992, già ricordate, e conclusasi con il decreto del
Ministro dei trasporti n. 11 del 20 ottobre 1992, non conosciuto
dalla Regione ricorrente, ma richiamato nel preambolo del successivo
decreto n. 13 del 24 novembre, dove si dice che con il decreto n. 11
del 1992 erano state "approvate le tariffe dei servizi aerei
nazionali di linea". La seconda procedura, invece, iniziata a seguito
di successive richieste delle Società esercenti i servizi di linea
(in particolare con la già ricordata nota della società ATI del 20
ottobre 1992) e quindi conclusasi con l'impugnato decreto
ministeriale n. 13 del 24 novembre 1992.
Ma, quale che sia delle due ipotesi quella esatta, prosegue la
ricorrente, in entrambi i casi il Ministro dei trasporti, con
l'impugnato decreto ministeriale, avrebbe esercitato in modo
illegittimo il suo potere di approvazione della tariffa.
Infatti, se è vera la seconda delle due ipotesi dianzi formulate
(quella della duplicità delle procedure), la Regione ricorrente non
ha nemmeno avuto comunicazione dell'inizio della procedura.
Se, invece, fosse vera la prima delle due ipotesi (quella, cioè,
della unicità della procedura), egualmente la Regione deve lamentare
la lesione delle sue attribuzioni, poiché non le è stata sottoposta
per il prescritto parere la tariffa approvata con il decreto
ministeriale 24 novembre 1992, n. 13.
Infatti, ad avviso della ricorrente, la riunione del 14 ottobre
1992 fra rappresentanti della Regione e dell'ATI si era conclusa con
un accordo su di alcuni principi e criteri che comportavano una
completa rielaborazione della precedente proposta di tariffa dell'ATI
(nella parte riguardante i voli da e per la Sardegna); a seguito del
suddetto accordo, essendosi ormai con esso superata la iniziale
proposta di tariffa del 22 settembre 1992, occorreva cioè che la
nuova tariffa predisposta dall'ATI in conformità all'accordo fosse
da questa presentata al Ministero e da quest'ultimo trasmessa alla
Regione ricorrente per il parere definitivo di sua competenza.
Come infatti è stato affermato da questa Corte (sent. n.
37/1989), quando lo Statuto prescrive il parere della Regione su di
un atto del Governo, questo dovrà sottoporre alla Regione il testo
nella sua versione definitiva che "a conclusione del lavoro
preparatorio" il Governo stesso "si appresta definitivamente ad
adottare".
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato osserva come non appaia meritevole di
esser condiviso il principale assunto avversario, secondo cui il
parere obbligatoriamente richiesto dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del
1979 dovrebbe, di necessità, riguardare il testo definitivo del
provvedimento in via di adozione da parte dell'autorità statale.
Il caso in esame, invero, non è assimilabile a quello affrontato
dalla richiamata sentenza n. 37 del 1989, concernente la legittimità
del procedimento di formazione delle norme di attuazione dello
statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
A parte l'oggetto dei pareri nell'uno e nell'altro caso, sono
tangibilmente diverse le funzioni per il cui esercizio l'ordinamento
richiede un previo "parere", così come sono diverse la veste (o la
qualitas) del "consulente" previste, rispettivamente, dagli artt. 107
dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e 67 del d.P.R. n.
348 del 1979, risultandone anche per tali aspetti confermata
l'improponibilità dell'accostamento operato nel ricorso.
3. - Ha depositato memoria la Regione Sardegna, insistendo per
l'accoglimento del ricorso.
La ricorrente premette che, a seguito dell'esame di alcuni
documenti, non conosciuti al momento della proposizione del ricorso,
è stato possibile chiarire l'iter procedurale che ha portato
all'impugnato decreto ministeriale del 24 novembre 1992. Il
procedimento ha preso l'avvio con le istanze di adeguamento
tariffario della Alitalia e della ATI del 22 settembre 1992, cui
hanno fatto seguito, nell'ordine: la nota del Ministero dei trasporti
30 settembre 1992 alla Regione Sardegna, di trasmissione della
istanza e di richiesta di parere; la nota dell'Assessore dei
trasporti della Regione Sardegna del 13 ottobre 1992, che contestava
radicalmente le proposte di revisione; l'incontro del 14 ottobre 1992
presso il Ministero dei trasporti fra rappresentanti della Regione e
della Società ATI, nel quale si era raggiunto un accordo per una
diversa disciplina delle tariffe; una nota dell'ATI al Ministero dei
trasporti con cui si formula una nuova proposta di revisione
riguardante le linee aree con la Sardegna (peraltro non
corrispondente all'accordo del 14 ottobre 1992) mai trasmessa alla
Regione; un promemoria per il Ministro, in data 14 novembre 1992, del
Direttore Generale dell'Aviazione Civile, che illustra la procedura
seguita a seguito delle istanze di revisione, dà conto della "nuova
proposta" di revisione dell'ATI del 20 ottobre 1992, e sottopone alla
firma del Ministro il provvedimento, cioè il decreto ministeriale
del 24 novembre 1992, n. 13.
Risulta, pertanto, confermato, prosegue la ricorrente, quanto già
dedotto nel ricorso, e cioè che non è stata mai sottoposta alla
Regione Sardegna per il prescritto parere la tariffa approvata con il
decreto ministeriale 24 novembre 1992, n. 13, non essendo stata
trasmessa alla Regione per il parere la "nuova proposta" di tariffa
dell'ATI del 20 ottobre 1992.
In ordine, poi, alla tesi dell'Avvocatura dello Stato, la quale
contesta l'assimilazione fatta nel ricorso fra il parere prescritto
in base all'art. 53 dello Statuto della Sardegna e quello previsto
dall'art. 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, la ricorrente
osserva che non vi è nessun plausibile motivo per differenziare il
significato ed il regime giuridico dei due pareri suddetti, entrambi
previsti dai rispettivi statuti speciali a tutela dell'autonomia
regionale.
4. - Ha depositato memoria anche il Presidente del Consiglio dei
ministri, insistendo per il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato osserva che la procedura che portò
all'adozione del provvedimento impugnato iniziò con le istanze
dell'Alitalia e dell'ATI del 22 settembre 1992, che, conformemente
alla normativa regionale, furono prontamente inviate alla Regione
Sardegna per l'acquisizione del parere di competenza.
La formalizzazione da parte dell'ATI, nella nota del 20 ottobre
1992, degli esiti dell'accordo intervenuto nella riunione del 14
ottobre non può essere considerata come una nuova istanza in quanto
riproduceva i contenuti dell'accordo stesso, sol comportando
l'integrazione e la modifica di alcune voci contabili dell'istanza
originaria.
Ne segue, continua l'Avvocatura, che a torto sarebbe stata
configurabile la necessità di investire ulteriormente la Regione
Sardegna che aveva partecipato a tutte le fasi di messa a punto della
"nuova richiesta"; e che altrettanto infondatamente la ricorrente
lamenta la lesione delle sue attribuzioni, da ritenere invece
salvaguardate e, in concreto, esercitate in occasione dell'esame
dell'originaria proposta e delle intese in merito raggiunte nella
riunione del 14 ottobre 1992, le cui conclusioni sono state recepite
nella nuova stesura dell'istanza e, poi, nel provvedimento
ministeriale impugnato.
Si osserva, infine, che nessun fondamento può riconoscersi alla
denunciata discordanza tra il decreto ministeriale impugnato e le
intese raggiunte, dal momento che l'invarianza tariffaria per gli
altri collegamenti a favore dei residenti sardi non poteva che
riguardare i collegamenti diretti e non anche quelli così detti
indiretti, previsti all'art. 4 del decreto. Infatti, le tariffe relative costituiscono un "genus" del tutto particolare e si applicano
nei casi in cui, non esistendo un collegamento diretto, in luogo
della sommatoria delle tariffe dei due collegamenti, al fine di
favorire l'utenza, viene applicata la tariffa corrispondente a quella
del percorso teorico diretto, con un abbattimento di circa il 25%.
Trattandosi pertanto - in pratica - di tariffe agevolative,
assimilabili alle tariffe promozionali, alle quali non è stato mai
esteso il regime agevolativo sopra riportato, esse non potevano
essere oggetto dell'accordo, legittimamente limitato alle tariffe dei
collegamenti diretti. Considerato in diritto
1. - La Regione Sardegna solleva conflitto di attribuzioni nei
confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti
n. 13 del 24 novembre 1992, con il quale - ai sensi della legge 2
ottobre 1991, n. 316 - sono state approvate, con decorrenza 1 gennaio
1993, le tariffe dei servizi aerei di linea interni operati dalle
società Alitalia ed ATI. Ad avviso della ricorrente tale decreto
sarebbe stato emanato in violazione dell'art. 53 dello Statuto
speciale per la Sardegna - il quale richiede che la Regione sia
"rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della
regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti
terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla"
- e degli artt. 66 e 67 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 19
giugno 1979, n. 348, ai sensi dei quali, per quanto qui interessa,
quando i provvedimenti di determinazione delle tariffe per i
viaggiatori e le merci sono assunti, come nella fattispecie, da
un'autorità individuale, "deve essere preliminarmente sentito il
parere della regione": in particolare, la ricorrente lamenta che ad
essa non sia stato sottoposto per il definitivo parere il testo che,
al termine del lavoro preparatorio, il Ministro si apprestava
conclusivamente ad adottare.
2.1. - Dall'esame della documentazione depositata emerge con
chiarezza l'iter che ha condotto alla emanazione del decreto
impugnato, iter sul cui svolgimento del resto le stesse parti
concordano pienamente.
È pacifico che le note del 22 settembre 1992 con cui la società
ATI, ai sensi della legge n. 316 del 1991, sottopose all'approvazione
del Ministro una serie di variazioni tariffarie relative, fra
l'altro, a collegamenti interessanti la Regione Sardegna furono
trasmesse a quest'ultima dal Ministero per il prescritto parere; che,
con nota del 13 ottobre 1992, l'assessore dei trasporti della Regione
medesima espresse parere negativo in merito alla proposta di
abolizione delle agevolazioni (pari ad uno sconto del 30% rispetto
alle tariffe di fascia) vigenti per i residenti sardi sulle linee
Alghero-Roma, Alghero-Milano e Cagliari-Roma o viceversa; che in data
14 ottobre 1992 si svolse presso il Ministero dei trasporti una
riunione tra rappresentanti della Regione e della società ATI, dalla
quale scaturì un accordo, il cui contenuto - non formalizzato ma
anch'esso pacifico fra le parti - prevedeva essenzialmente, per i
residenti sardi, la riduzione (anziché l'abolizione) dal 30 al 20
per cento delle vigenti agevolazioni tariffarie sulle tre linee
anzidette e il mantenimento delle attuali tariffe sugli altri
collegamenti interessanti la Sardegna, a fronte di un aumento
generale del 3% per i non residenti; che, a questo punto, il Ministro
procedeva alla emanazione del decreto impugnato, con cui approvava le
nuove tariffe sulla base delle variazioni apportate dalla società
ATI alla propria originaria proposta in conformità all'accordo
raggiunto nella predetta riunione del 14 ottobre 1992 (salvo un punto
del quale la ricorrente contesta la conformità e su cui si dirà in
seguito).
2.2. - Alla luce di detti elementi di fatto, la doglianza della
Regione Sardegna si appalesa infondata, e il ricorso va pertanto
rigettato.
Deve, infatti, escludersi che nella indicata procedura non sia
stata adeguatamente garantita la partecipazione della Regione
Sardegna, nella prescritta forma della collaborazione consultiva. In
particolare, non può condividersi la tesi della ricorrente - su cui
essenzialmente si incentra il ricorso - secondo cui doveva ad essa
essere sottoposto, perché potesse esprimere il suo definitivo
parere, il testo finale dell'emanando decreto.
A sostegno di detta tesi viene invocato il precedente di cui alla
sentenza n. 37 del 1989. Ma esso non è applicabile alla fattispecie
in esame, poiché riguarda una ipotesi di funzione consultiva del
tutto peculiare - qual è quella svolta dalla Commissione paritetica
di cui all'art. 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige -,
sia perché concerne la procedura di emanazione delle norme di
attuazione dello statuto medesimo, cioè di norme che concorrono a
determinare lo stesso assetto delle competenze tra Stato e soggetti
di autonomia, sia perché l'esigenza - sottolineata allora dalla
Corte - che la detta Commissione esprima il parere definitivo sul
testo che il Governo, al termine del lavoro preparatorio, si appresta
ad adottare trova un aggancio testuale (come pure rilevato nella
predetta pronuncia) nell'art. 108, secondo comma, del richiamato
statuto speciale.
Nel caso oggetto del presente giudizio si è in presenza di una
ordinaria forma di collaborazione consultiva per il cui corretto
svolgimento è sufficiente, in ossequio al principio di leale
cooperazione, che la regione sia posta in grado di esprimere il
parere alla luce di tutti gli elementi in base ai quali lo Stato
intende esercitare il proprio potere e che il provvedimento
ministeriale eventualmente divergente - nel contenuto sostanziale -
dal parere sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. sent. n. 1031
del 1988).
Ora, il sopra descritto iter procedurale della fattispecie in
esame risulta senz'altro rispettoso dei detti principi. Basta
osservare al riguardo che al parere negativo espresso dalla Regione
con la nota del 13 ottobre 1992 è seguito, come detto, un incontro
presso il Ministero tra rappresentanti della Regione medesima e della
società ATI, nel quale si addivenne sul punto controverso ad un
dettagliato "accordo" (come la stessa ricorrente lo definisce), poi
sostanzialmente trasfuso nel provvedimento impugnato: è evidente,
pertanto, come legittimamente il Ministero abbia considerato tale
accordo quale valida espressione da parte della Regione di un parere
positivo sul contenuto dell'emanando decreto. Del resto, la
ricorrente non ha mai sostenuto che i soggetti che parteciparono alla
predetta riunione non possedessero la qualità di propri legittimi
rappresentanti ed anzi invoca il contenuto dell'accordo per
denunciare la parziale difformità del decreto rispetto ad esso.
Deve, pertanto, concludersi che nella fattispecie non sussistono
elementi per poter ritenere che la procedura seguita abbia violato le
norme statutarie e di attuazione invocate dalla ricorrente.
3. - La Regione Sardegna, come già detto, rileva, infine, sia pur
marginalmente, che vi sarebbe un elemento di difformità tra il
contenuto dell'accordo raggiunto e quello del decreto impugnato,
costituito dal fatto che all'art. 4 del provvedimento si approvano
tariffe di voli interessanti la Sardegna, le quali, contrariamente
alle intese, prevedrebbero degli aumenti anche per i residenti sardi.
Anche tale specifica censura non è fondata.
Va innanzitutto rilevato che sulla proposta di applicazione delle
tariffe poi inserite nel menzionato art. 4 del decreto, che risulta
contenuta nelle note dell'ATI del 22 settembre 1992 trasmesse alla
Regione per il parere, quest'ultima non espresse, nella nota del 13
ottobre 1992, alcun rilievo specifico.
Deve, inoltre, osservarsi che la norma in esame estende tariffe
particolari (c.d. tariffe dirette) a nuovi percorsi con scalo
intermedio a Roma o a Milano, ridotte di circa il 25% rispetto al
prezzo che si otterrebbe sommando i prezzi dei due segmenti del
collegamento: trattasi, in definitiva, di tariffe in parte del tutto
nuove, aventi natura sostanzialmente agevolativa, e in ordine alle
quali, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non emerge
dalla documentazione depositata che sia stato disposto alcun aumento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dei
trasporti, approvare, con il decreto n. 13 del 24 novembre 1992, le
tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea operati dalle
società Alitalia ed ATI, senza aver sottoposto ad un ulteriore
parere della Regione Sardegna il testo sul quale la Regione medesima
ha già avuto modo di esercitare la propria funzione consultiva.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte