Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 187, primo

comma, e 160, primo comma, n. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(legge fallimentare) e 100 delle disposizioni di attuazione al codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1984 dal

Tribunale di Ragusa, iscritta al n.86 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 20 novembre 1984

(notificata e comunicata l'11 gennaio 1985; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 137- bis del 12 giugno 1985 e iscritta al n. 86/1985)

nella procedura, introdotta con ricorso depositato il 27 marzo 1984,

di ammissione della FA.MA.CE., società a responsabilità limitata

derivata dalla trasformazione della s.n.c., avvenuta con atto

iscritto al registro delle società il 25 maggio 1983, a sua volta

derivante dalla FA.MA.CE. di Lembo e C., società di fatto operante

da molti anni a Ragusa ed esercente la produzione di manufatti

cementizi, il Tribunale di Ragusa ha sollevato d'ufficio e giudicato

rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.187,

primo comma e 160 primo comma n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e 100

d.a.c.c., nella parte in cui consentono la fruizione

dell'amministrazione controllata alle imprese individuali e la

escludono per le imprese sociali irregolari; II) avanti la Corte non

si è costituita la FA.MA.CE., ma ha spiegato intervento per il

Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello

Stato con atto depositato il 2 luglio 1985 con il quale ha

argomentato e concluso per la dichiarazione d'inammissibilità e, in

ipotesi, di infondatezza della proposta questione;

Considerato che il giudice a quo ha potuto in fatto svolgere una

indagine sulla contabilità della FA.MA.CE nell'ultimo biennio

poiché la FA.MA.CE esercita l'impresa industriale da molti anni;

che il dato formale del biennio della iscrizione della FA.MA.CE.

nel registro delle società si è perfezionato nelle more della

procedura e che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile per sopravvenuta irrilevanza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile per sopravvenuta irrilevanza

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 187, primo

comma e 160 primo comma n. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e 100

d.a.c.c., sollevata, per contrasto con l'art. 3, Cost. con ordinanza

20 novembre 1984 del Tribunale di Ragusa (n. 86 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte