Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma

secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 5 febbraio 1990 dal Pretore di La Spezia nel procedimento

civile vertente tra la s.r.l. Gerla e s.r.l. Intercar, iscritta al n.

212 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima Serie speciale dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione proposto

dalla s.r.l. Gerla avverso un decreto ingiuntivo - emesso sulla base

di estratti autentici del registro IVA - relativo al pagamento delle

riparazioni, con sostituzione di alcune parti, di una autovettura, il

Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1990, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 634, secondo

comma, del codice di procedura civile;

che ad avviso del giudice a quo la norma censurata, nel

comprendere tra le prove scritte idonee (art. 633 c.p.c.)

all'emissione del decreto gli estratti autentici delle scritture

contabili di cui all'art. 2214 segg. c.c., nonché delle scritture

prescritte dalle leggi tributarie, purché regolarmente tenute, per i

crediti degli imprenditori relativi alle sole somministrazioni di

merci e di denaro, e non anche alle prestazioni di servizi,

concreterebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto

tra tali categorie di crediti non vi è alcuna differenza alla luce

della ratio della norma che introduce, a favore degli imprenditori,

una facilitazione sul piano probatorio sul presupposto della

particolare attendibilità delle loro scritture che, benché atti di

parte, sono tuttavia "soggette a regolamentazioni e controlli sotto

il profilo fiscale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che condizione di ammissibilità del procedimento

monitorio per quel che riguarda i crediti pecuniari o di cose

fungibili è la determinatezza o l'agevole determinabilità

quantitativa dell'oggetto della prestazione (art. 633, primo comma,

c.p.c.: "somma liquida di danaro"; somme dovute a titolo di compenso

o di rimborso per attività funzionali o professionali purché

determinabili in base a tariffe legalmente approvate; "determinata

quantità di cose fungibili");

che a tale condizione è legato lo stesso regime della prova

scritta idonea, racchiuso nell'art. 634 c.p.c. con riferimento

all'art. 633, primo comma n. 1, c.p.c.;

che, in considerazione di ciò, si giustifica che gli estratti

autentici delle scritture contabili obbligatoriamente tenute

dall'imprenditore siano prova scritta idonea per i soli crediti dello

stesso relativi a somministrazione di danaro e di merci, vale a dire

aventi un oggetto determinato in re ipsa (somme di danaro) ovvero il

prezzo di merci il cui ammontare è comunque agevolmente

determinabile sulla base di elementi obbiettivi, quali il prezzo

corrente stabilito per atto della pubblica autorità o quello

desumibile da listini o da mercuriali (cfr. artt. 1474 e 1515, terzo

comma, c.c.), e non anche per quelli aventi ad oggetto compensi per

prestazioni di servizi, crediti, questi ultimi, che non presentano

alcuno dei requisiti suindicati;

che pertanto non ricorre la denunciata violazione del princi'pio

di uguaglianza, sicché la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 634, secondo comma, del codice di procedura

civile, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte