Sentenza n. 378/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato
il 25 novembre 1994, depositato in Cancelleria il 1° dicembre 1994,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550
(Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne),
ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 1994;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e
l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione
Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, in riferimento al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 20 luglio 1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina
dello sci nautico in acque interne), chiedendo si dichiari che non
spetta allo Stato, e per esso al Ministro dei trasporti e della
navigazione, regolamentare l'attività di sci nautico nelle acque dei
laghi regionali, materia compresa nella navigazione lacuale
rientrante nelle attribuzioni normative ed amministrative conferite
alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, e di
conseguenza l'annullamento del regolamento impugnato.
La Regione Piemonte osserva che il regolamento denunciato come
invasivo presenta un contenuto più ampio del precedente decreto
adottato dal Ministro dei trasporti il 18 settembre 1986, il quale,
disciplinando l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne, si
limitava a regolamentare il riconoscimento dell'idoneità al traino
dei mezzi nautici e le modalità dell'apposita annotazione sulle relative licenze di navigazione.
Il regolamento denunciato, invece, ampliando la materia trattata
senza tener conto delle competenze normative ed amministrative
regionali, avrebbe compresso con una nuova disciplina di dettaglio
l'autonomia della Regione, che ha già provveduto ad adottare una
propria regolamentazione per la navigazione nei laghi piemontesi,
esercitando le competenze trasferite con l'art. 5 del d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 5 e con l'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
In particolare la Regione - richiamando i decreti del Presidente
della Giunta regionale 4 maggio 1992, n. 1992, 1° luglio 1992, n.
2906 e 17 giugno 1992, n. 2685 - afferma di avere già disciplinato
la navigazione nei laghi di Avigliana, Mergozzo, Orta e Viverone, nei
quali sarebbe del tutto precluso l'esercizio dello sci d'acqua se
trovasse ora attuazione il regolamento statale. Quest'ultimo,
difatti, delimita in maniera fissa e predeterminata per tutti i laghi
l'area che può essere destinata all'attività di sci nautico, senza
tener conto della specificità delle diverse situazioni. L'esercizio
della stessa attività sarebbe invece consentito dalla disciplina
regionale che, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza e di
tutela ambientale, delimita gli spazi destinati allo sci d'acqua
secondo indicazioni cartografiche specificamente determinate per
ciascun lago.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, affermando che è priva di fondamento la denuncia di indebita
invasione delle attribuzioni regionali.
L'Avvocatura, richiamando i principi enunciati dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 214 del 1985), esclude che
il regolamento denunciato possa esplicare efficacia nell'ambito di
quelle regioni che, come il Piemonte, hanno già provveduto a
disciplinare, nell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti in una
materia di competenza concorrente, la pratica dello sci nautico nelle
acque interne al rispettivo territorio. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione ha ad oggetto il regolamento che
disciplina lo sci nautico in acque interne, adottato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550.
Esso, abrogando il precedente decreto ministeriale 18 settembre 1986,
è diretto ad uniformare, con opportuni adattamenti, la disciplina
dello sci nautico in acque interne a quella vigente nelle acque
marittime. In particolare il regolamento stabilisce il tempo in cui
tale attività è consentita, i requisiti dei conduttori e dei
natanti, la delimitazione degli spazi e le modalità con le quali
devono avvenire la partenza ed il rientro, le condizioni per
l'esercizio dello sci nautico, specificamente per conto terzi o da
società sportive.
La Regione Piemonte denuncia il regolamento statale perché,
incidendo su aspetti di interesse esclusivamente locale, invaderebbe
competenze normative ed amministrative regionali in materia di
navigazione lacuale. In contrasto con gli artt. 117 e 118 della
Costituzione, sarebbero toccate funzioni già trasferite alle regioni
a statuto ordinario dall'art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e
dall'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La regolamentazione
statale si sovrapporrebbe a quella della Regione, che ha già
provveduto a disciplinare la navigazione e l'esercizio dello sci
nautico nelle acque dei laghi compresi nel territorio regionale.
2. - I termini del conflitto, delimitati dal ricorso che lo ha
promosso, riguardano esclusivamente il contenuto sostanziale della
disciplina adottata con il regolamento di cui al decreto ministeriale
n. 550 del 1994, in una materia legata a specifiche situazioni locali
e rimessa in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione alla
competenza concorrente delle regioni, chiamate ad apprezzare e
disciplinare le peculiarità della navigazione interna (cfr. sentenze
n. 216 del 1993 e n. 478 del 1991).
Il conflitto presuppone, inoltre, che le disposizioni del
regolamento siano applicabili anche alla Regione Piemonte.
3. - Il decreto impugnato non si configura, sotto il profilo
formale e sostanziale, come atto di indirizzo e coordinamento. Pur
investendo profili attinenti alla sicurezza dei mezzi, a modalità di
esercizio dell'attività ed alla competenza di chi vi è addetto -
aspetti che possono richiedere indirizzi unitari e criteri di
valutazione omogenei sul territorio nazionale -, il regolamento detta
una disciplina di dettaglio che involge competenze normative della
Regione. In tal caso la disciplina statale può solo integrare
transitoriamente l'ordinamento ed assumere carattere suppletivo,
valendo se e fin quando vi sia inerzia della Regione nel disciplinare
con proprie norme lo stesso oggetto (sentenze n. 49 del 1991 e n. 165
del 1989).
Le disposizioni dettate con il regolamento denunciato come
invasivo sono modellate sulle norme vigenti per lo sci nautico in
acque marittime ed offrono una compiuta disciplina di riferimento,
idonea ad operare in assenza di norme regionali. In questo settore si
è ritenuto necessario garantire che vi sia in ogni caso una
regolamentazione, trattandosi di un'attività che richiede il
rispetto di regole di comportamento dirette anche a garantire la
sicurezza di chi pratica lo sci nautico e dei terzi.
La disciplina statale denunciata come invasiva può essere
qualificata come suppletiva. In quanto tale, essa è efficace
soltanto per il tempo in cui le regioni non provvedano a disciplinare
autonomamente la materia e non può operare dove, come in Piemonte,
sia stata emanata una specifica regolamentazione regionale. Manca,
quindi, la denunciata invasività ed il conflitto di attribuzione
deve essere dichiarato inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio
1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina dello sci nautico in
acque interne), promosso dalla Regione Piemonte nei confronti dello
Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte