Ordinanza n. 378/1999
Altra decisione · depositata il 28/07/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 18legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1997 dal pretore
di Tolmezzo nei procedimenti penali riuniti a carico di Massimo
Cassan, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 luglio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso con
l'imputazione di oltraggio, il pretore di Tolmezzo, con ordinanza
emessa il 9 ottobre 1997, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 341 del codice penale, in riferimento agli
artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo
comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della
Costituzione;
che il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale: a) della configurazione dell'oltraggio a un pubblico
ufficiale come autonomo reato, anziché quale aggravante del reato di
ingiuria; b) in subordine, del tipo e dell'entità della pena
stabiliti per tale reato, a causa della mancata previsione della pena
pecuniaria in alternativa a quella detentiva, e del regime di
procedibilità d'ufficio anziché a querela di parte;
che il pretore di Tolmezzo ricorda che sono state più volte
dichiarate non fondate (sin dalla sentenza n. 109 del 1968) o
manifestamente infondate (tra le molte, ordinanze n. 165 del 1980 e
n. 134 del 1983) analoghe questioni di legittimità costituzionale,
ma ritiene, tenuta presente la sopravvenuta dichiarazione di
illegittimità costituzionale dello stesso art. 341 cod. pen. nella
parte in cui prevedeva la pena di mesi sei di reclusione come minimo
edittale (sentenza n. 341 del 1994), di sollevare nuovamente la
questione proponendo numerosi profili per i quali, a suo avviso,
sarebbe in contrasto con la Costituzione la più incisiva tutela
dell'onore del pubblico ufficiale rispetto a quella degli altri
cittadini.
Considerato che, successivamente all'ordinanza con la quale è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, l'art.
341 del codice penale è stato abrogato con l'art. 18, comma 1, della
legge 25 giugno 1999, n. 205, nel contesto di una più ampia
normativa di delega al Governo per la depenalizzazione di reati
considerati minori e di modifiche al sistema penale e tributario;
che, essendo venuta meno la disposizione incriminatrice
denunciata, in forza della quale il giudice rimettente procede
penalmente, deve essere nuovamente valutata la rilevanza della
questione nel giudizio principale;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Tolmezzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte