Corte costituzionale

Ordinanza n. 379/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 216, primo comma e 648, primo comma, del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985

dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Fermo, iscritta al n.

240 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 185- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che: I) con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985

(comunicata il 12 febbraio e notificata il 23 marzo successivi;

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185- bis del 7 agosto 1985 e

iscritta al n. 240 R.O. 1985) il giudice istruttore del Tribunale

civile di Fermo ha d'ufficio sollevato e giudicato rilevante e, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 648 co. 1 e 216 co. 1 c.p.c. nella parte in cui la prima norma

consente al giudice istruttore di concedere la provvisoria esecuzione

del decreto ingiuntivo pur se la opposizione sia fondata su prova

scritta costituita da scrittura proveniente dal creditore ingiungente

che l'abbia disconosciuta; II) avanti la Corte non si sono costituiti

il "Calzaturificio Rossella" e il calzaturificio "La Ragazza di

Giovanni" ma ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio

dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e

concludendo con atto depositato il 27 agosto 1985 per la infondatezza

della proposta questione; III) nell'adunanza del 14 ottobre 1987 in

camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione;

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile

perché si risolve in interpretazione delle norme impugnate, che non

coinvolge sospetti d'incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24

Cost., del combinato disposto degli artt. 648 comma 1 e 216 comma 1

c.p.c. nei termini prospettati dal giudice istruttore del Tribunale

civile di Fermo con ordinanza 28 gennaio 1985 (n. 240 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte