Corte costituzionale

Ordinanza n. 379/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo

comma, del codice di procedura civile (Notificazione alle persone

giuridiche), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dalla

Corte di appello di Palermo, iscritta al n. 126 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 124 dell'anno 1980;

Visti l'atto di costituzione di Di Marco Onofrio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio di appello proposto da Onofrio Di Marco

contro la s.p.a. Immobiliare Calatafimi avverso la sentenza 6 maggio

1978, con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato

inammissibile la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal Di Marco nei

confronti della Immobiliare Calatafimi, a causa della nullità della

notificazione della citazione alla convenuta, rimasta contumace, la

Corte d'appello di Palermo ha sollevato, su istanza di parte,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 145, primo comma,

c.p.c., nella parte in cui non consente (secondo l'interpretazione

del giudice a quo) che - contrariamente a quanto disposto per le

persone fisiche - la notificazione alla persona giuridica possa

essere ritualmente eseguita a mani del portiere dello stabile in cui

la persona giuridica ha sede (e che naturalmente non sia addetto

all'esclusivo servizio di questa, nel quale ultimo caso si

rientrerebbe nella previsione dello stesso art. 145, primo comma,

cit.);

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata

istituirebbe una arbitraria ed irrazionale differenziazione - non

giustificata da alcuna diversità intrinseca del rapporto di

portierato - tra il regime delle notificazioni alle persone fisiche,

per le quali la notificazione al portiere è ammessa dall'art. 139,

terzo comma, c.p.c., e la disciplina delle notificazioni alle persone

giuridiche, che non contempla tale possibilità;

che con ciò la norma denunciata renderebbe più difficile agire

in giudizio contro le persone giuridiche e sarebbe pertanto in

contrasto con l'art. 24 Cost.;

che in data 21 giugno 1980 ha depositato atto di deduzioni nella

cancelleria della Corte Onofrio Di Marco, parte del giudizio a quo,

asserendo che la sua costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte è

da considerare tempestiva perché non gli è mai stata notificata

l'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Palermo e

conseguentemente non è mai iniziato nei suoi confronti il decorso

del termine di costituzione risultante dal combinato disposto

dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale e dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

che il Di Marco ha inoltre svolto argomentazioni adesive a

quelle contenute nell'ordinanza di rinvio, sostenendo la fondatezza

della proposta questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la costituzione del Di Marco deve considerarsi

tempestiva perché la parte privata ha depositato nella cancelleria

della Corte l'atto di costituzione il 21 giugno 1980 mentre

l'ordinanza di rimessione gli era stata notificata soltanto due

giorni prima;

che l'individuazione dei soggetti abilitati a ricevere le

notificazioni in materia civile è il frutto di valutazioni

discrezionali del legislatore il quale, tra una pluralità di

soluzioni astrattamente possibili, sceglie quelle ritenute più

idonee in ragione di numerosi fattori, tra i quali la natura dei

destinatari, i luoghi in cui essi vivono e svolgono la loro

attività, la natura delle loro relazioni sociali e familiari;

che non compete perciò alla Corte sindacare le valutazioni

legislative sull'idoneità o meno di determinate persone a ricevere

le notificazioni, salvo il caso in cui la scelta del legislatore sia

del tutto priva di una ragionevole giustificazione;

che, sicuramente, questa ipotesi estrema non ricorre nella

fattispecie condotta all'esame di questa Corte, dal momento che la

disposizione denunciata, anche se interpretata nel senso indicato dal

giudice a quo, è diretta ad assicurare il risultato concreto della

notificazione alla persona giuridica, imponendo a tale fine, non

irrazionalmente, che la notifica sia effettuata a mani di soggetti

legati alla medesima da un rapporto qualificato;

che per queste ragioni la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, c.p.c.,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte

d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte