Sentenza n. 38/1958
Altra decisione · depositata il 19/06/1958 · relatore Tomaso Perassi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 9 novembre 1957, depositato il 14 successivo
nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 23 del
Registro ricorsi 1957, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione Trentino - Alto Adige e la Provincia di Bolzano sorto a seguito
della deliberazione adottata il 10 settembre 1957 dalla Giunta
provinciale di Bolzano concernente l'atto di nomina del Commissario
straordinario dell'Azienda elettrica delle città di Bolzano e di
Merano.
Udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1958 la relazione del
giudice Tomaso Perassi;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente, gli Avvocati Egidio Tosato e Karl Tinzl per la
Regione Trentino - Alto Adige e l'avv. Karl Tinzl per la Provincia di
Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Giunta provinciale di Bolzano nella seduta del 10 settembre 1957
adottava la seguente deliberazione:
"Esaminata la situazione dell'Azienda elettrica consorziale delle
Città di Bolzano e di Merano risultante dagli atti d'ufficio nonché
dagli atti d'inchiesta della commissione nominata con proprio
provvedimento 14 febbraio 1957, prot. n. 5426;
"tenuto conto che le diverse irregolarità accertate sono di tale
gravità e così numerose che si è reso impossibile il regolare
funzionamento della azienda;
"tenuto presente che la commissione amministratrice in data 6
agosto 1957 ha volontariamente rassegnato le dimissioni;
"tenuto presente che l'Assemblea non ha provveduto alla
sostituzione dei membri della commissione entro il termine di cui
all'art. 18 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578;
"ritenuta pertanto necessaria la nomina di un commissario
straordinario ricorrendovi motivi di urgente ed assoluta necessità;
"Visto il T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, ed il regolamento per
l'esecuzione della legge 29 marzo 1903 approvato con R.D. 10 marzo
1904, n. 108;
"Viste le disposizioni della legge comunale e provinciale relative
ai consorzi fra comuni;
"in virtù dell'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5:
"ad unanimità di voti delibera con effetto immediato:
"è nominato commissario straordinario dell'Azienda elettrica
consorziale il signor dott. ing. Arrigo de Rizzolli, nato a Riva il 14
novembre 1885, in sostituzione della commissione amministratrice
dimissionaria e con i poteri ad essa attribuiti dalle disposizioni
vigenti".
La norma dell'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino -
Alto Adige, in virtù della quale la Giunta provinciale di Bolzano ha
ritenuto di adottare tale deliberazione, dispone che "alla Giunta
provinciale spetta: 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni
comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui
consorzi e sugli altri enti o istituti locali".
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocato generale dello Stato, con ricorso alla Corte
costituzionale notificato il 9 novembre 1957 alla Regione Trentino -
Alto Adige ed alla Provincia di Bolzano, e depositato in cancelleria il
14 novembre 1957, sollevava conflitto di attribuzione, assumendo che il
provvedimento adottato dalla Giunta provinciale di Bolzano il 10
settembre 1957 ha invaso la sfera di competenza assegnata allo Stato
con violazione dell'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino
- Alto Adige.
Si sostiene dall'Avvocatura generale dello Stato che con
l'impugnata deliberazione la Giunta provinciale di Bolzano, sciogliendo
implicitamente la commissione amministratrice dell'Azienda elettrica
consorziale di Bolzano e Merano e nominando in sua sostituzione un
commissario straordinario, aveva esercitato un atto di controllo sugli
organi della azienda consorziale eccedendo la sfera di competenza della
Provincia e violando l'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale ed i
principi della legislazione dello Stato desumibili dalla legge 10
febbraio 1953, n. 62. A tale riguardo l'Avvocatura generale dello Stato
si è richiamata alla sentenza n. 24 del 21 gennaio 1957 di questa
Corte, nella quale si è affermato che "il controllo sugli organi,
incidendo sulla autonomia dell'ente ed implicando una potestà
disciplinare sulle persone, che dell'ente sono organi, spetta soltanto
allo Stato, salvo che sia eccezionalmente attribuito da una norma di
legge ad altri enti".
Ma tale eccezionale attribuzione di competenza alla Giunta
provinciale di Bolzano non può ritenersi contenuta nell'art. 48 n. 5
dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige. Trattandosi di una
deroga ad un principio generale, questa dovrebbe essere esplicita.
L'art. 48 n. 5 usa l'espressione "vigilanza e tutela" nella sua
accezione più comune di controllo di legittimità e di merito sugli
atti degli enti locali. Il potere che la predetta norma attribuisce
alla Giunta provinciale non può essere più ampio di quello che l'art.
46 dello Statuto speciale per la Sardegna attribuisce alla Regione
sarda e di quello che l'art. 130 della Costituzione attribuisce alle
regioni a statuto ordinario.
Il ricorso del Presidente del Consiglio chiede, pertanto, che la
Corte dichiari che spetta esclusivamente allo Stato il controllo sugli
organi delle aziende consorziali esistenti nella Regione Trentino -
Alto Adige, annullando conseguentemente l'impugnato provvedimento della
Giunta provinciale di Bolzano.
Nel ricorso si spiega che esso è diretto in via principale contro
la Regione perché la Provincia sarebbe legittimata passivamente a
stare in giudizio soltanto nei giudizi relativi alla legittimità
costituzionale delle sue leggi, promossi dallo Stato, dalla Regione o
dall'altra Provincia ai sensi dell'art. 82 dello Statuto speciale per
il Trentino - Alto Adige, mentre in materia di conflitti di
attribuzione la Provincia è rappresentata necessariamente dalla
Regione. Il ricorso è stato notificato anche alla Provincia sia per
tuziorismo, sia perché l'emananda sentenza nella parte in cui
pronunciasse il chiesto annullamento del provvedimento viziato
d'incompetenza, sarebbe destinata a fare stato direttamente nei suoi
confronti.
La Regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della
Giunta regionale, in base all'autorizzazione data dalla Giunta
regionale con deliberazione del 22 novembre 1957, si è costituita nel
presente giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Karl Tinzl e dal
prof. avv. Egidio Tosato, depositando le proprie deduzioni nella
cancelleria della Corte il 29 novembre 1957.
La Regione contesta anzitutto che la Provincia di Bolzano non sia
pienamente legittimata ad assumere la propria difesa avanti la Corte
costituzionale nel presente giudizio. Essa si costituisce perciò non
per la Provincia di Bolzano ma accanto a questa per la difesa della
sfera di attribuzioni spettante alle due Provincie che fanno parte
della Regione.
Nel merito rileva che l'art. 48 n. 5 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige, in base al quale la provincia di Bolzano ha
adottato il provvedimento impugnato dallo Stato, non attribuisce alle
Giunte provinciali di Bolzano e di Trento il potere di controllo di
legittimità e di merito limitatamente agli atti degli enti pubblici
locali, così come è precisato dall'art. 46 dello Statuto speciale per
la Sardegna e dall'art. 130 della Costituzione per le regioni a statuto
ordinario. L'art. 48 n. 5 attribuisce alle Provincie nel modo più
generico e comprensivo la "vigilanza e la tutela sugli enti locali",
che non può esaurirsi in un controllo sugli atti. Nella facoltà
generale di vigilanza e tutela attribuita alla Provincia del Trentino -
Alto Adige è compreso anche il controllo sulle persone, in quanto
involge il controllo sull'attività e sul funzionamento dell'ente.
Comunque nel caso concreto, secondo la Regione, il provvedimento
adottato dalla Giunta provinciale di Bolzano non può essere
considerato l'esercizio di un controllo sugli organi. La Giunta
provinciale con la sua deliberazione non ha sciolto d'autorità la
commissione amministratrice, la quale da tempo era già dimissionaria e
le dimissioni erano state accolte dall'assemblea consorziale. Né la
Giunta provinciale ha sciolto l'assemblea consorziale, come risulta dal
fatto che successivamente alla deliberazione della Giunta provinciale
si è riunita per proporre ricorso alla Giunta regionale, dimostrando
per altro di non essere più in grado di funzionare. La Giunta
provinciale di Bolzano, con la deliberazione adottata, ha inteso solo
di assicurare il funzionamento del l'azienda, cioè il compimento degli
atti di competenza della commissione amministratrice dimissionaria a
mezzo di un commissario straordinario. Ciò significa, conclude la
Regione, che il provvedimento della Giunta provinciale è da
considerarsi un atto di controllo sostitutivo, e, secondo quanto
affermato nella sentenza n. 24 del 26 gennaio 1957 della Corte, i
controlli sostitutivi sono compresi nel controllo sugli atti.
La Regione chiede pertanto che sia respinto il ricorso del
Presidente del Consiglio.
Si è pure costituita la Provincia di Bolzano, in persona del
Presidente della Giunta provinciale, in base alla deliberazione della
Giunta stessa in data 21 novembre 1957, depositando in cancelleria
della Corte le sue deduzioni il 29 novembre 1957.
La Provincia sostiene che non si può contestare la sua
legittimazione passiva avanti la Corte trattandosi nel caso concreto di
un atto amministrativo compiuto dalla Provincia e di cui si chiede
l'annullamento. Essa si richiama a tale proposito ad una affermazione
contenuta nella motivazione della sentenza n. 22 del 21 gennaio 1957
della Corte, secondo la quale "a parte il caso in cui sia lo Stato che
instauri una lite contro la Provincia, nel quale non si può
evidentemente negare alla medesima la legittimazione passiva davanti
alla Corte costituzionale".
Nel merito la Provincia di Bolzano rileva che l'art. 48 n. 5 dello
Statuto del T.A.A.non limita il potere di vigilanza e tutela della
Giunta provinciale agli atti degli enti locali e che tale limitazione
non si può introdurre per via di interpretazione. L'art. 48 n. 5
attribuisce alla Giunta provinciale la vigilanza sulle amministrazioni
comunali e sugli altri enti pubblici in modo generale, comprendendovi
anche il controllo sostitutivo sulle persone, e non soltanto quando si
tratta di sostituire una persona per il compimento di un singolo atto,
ma anche quando si tratta di sostituirla nell'espletamento di tutta
un'attività, non facendo lo Statuto nessuna differenza in proposito.
Conclude pertanto chiedendo che la Corte dichiari infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria
depositata nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1958.
In essa si insiste, in primo luogo, sulla tesi che solo la Regione
è legittimata passivamente per la difesa della sua sfera di interessi
unitariamente considerati, ribadendo che la Regione è legittimata in
proprio, per la difesa di un suo interesse, e non quale rappresentante
necessaria della Provincia, la cui autarchia si esaurisce nell'ambito
della Regione, mentre, fuori di essa s'immedesima con l'autarchia della
Regione unitariamente considerata. Si rileva nella memoria che un
oggetto, o quanto meno, oggetto principale del presente giudizio non è
la legittimità costituzionale dell'atto, che ha dato luogo al sorgere
del conflitto, ma la spettanza delle attribuzioni in contestazione e la
Corte, a differenza di quanto accade nei giudizi di legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, promossi
in via principale dallo Stato o da una Regione, non si limita a
dichiarare la legittimità o l'illegittimità costituzionale dell'atto,
ma risolve il conflitto dichiarando l'ente, al quale spettano le
attribuzioni in contestazione. Si aggiunge che il potere in
contestazione nel presente giudizio è lo stesso che fu oggetto del
ricorso, dichiarato inammissibile appunto per difetto di legittimazione
delle Provincie, dalla sentenza della Corte n. 56 del 13 aprile 1957 e
che se in quel caso fu ritenuto che legittimi contraddittori fossero lo
Stato e la Regione non potrebbe adottarsi nel caso presente una diversa
soluzione solo perché lo Stato è attore e non convenuto. Concludendo
su tale questione, l'Avvocatura dello Stato sostiene l'esclusiva
legittimazione passiva della Regione, la quale espressamente si è
costituita in difesa della sfera di attribuzioni spettante alle due
Provincie, che di essa fanno parte, e ciò sia perché nessuna norma
costituzionale attribuisce alla Provincia la legitimatio ad causam nei
giudizi per regolamento di competenza nei confronti dello Stato, sia
perché l'autarchia della Provincia s'inserisce in quella regionale e
la emananda sentenza è destinata a spiegare effetto per entrambe le
Provincie e farà, quindi, stato anche nei confronti della Provincia di
Trento, che solo la Regione, può, nella sua unità, rappresentare.
Sulla questione di merito, l'Avvocatura dello Stato osserva che
l'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige deve
inquadrarsi nel sistema generale vigente dell'ordinamento giuridico
italiano in materia di controlli sugli organi e sugli atti degli enti
locali quali si desumono dall'art. 130 della Costituzione e dalla legge
10 febbraio 1953, n. 62. Poiché la potestà legislativa spetta alla
Regione e la potestà amministrativa, attribuita alla Regione ed alle
Provincie, deve essere esercitata negli stessi limiti entro cui possono
essere emanate norme legislative (art. 13 dello Statuto speciale), il
potere di vigilanza e tutela, di cui all'art. 48 n. 5, non può essere
esplicato se non nei limiti dei principi stabiliti dalle singole leggi
dello Stato (art. 5 St.) Ora, la legge 10 febbraio 1953, n. 62,
nettamente distingue il controllo sugli atti, ordinario, che è
attribuito agli organi regionali (artt. 56, 60, 61), dal controllo
sugli organi, che è riservato al Governo e al suo rappresentante in
loco e la Regione non potrebbe, legiferando, disporre diversamente. La
generica formula usata nell'art. 48 n. 5 non può indurre a ritenere
che si sia voluto derogare a tali principi generali.
Per quanto concerne in concreto la qualificazione del provvedimento
adottato il 10 settembre 1957 dalla Giunta provinciale di Bolzano,
l'Avvocatura dello Stato osserva, in punto di fatto, che la commissione
amministrativa dell'azienda consorziale, che aveva rassegnato le
dimissioni il 6 agosto 1957, accettate dall'assemblea consorziale il 31
agosto 1957, doveva considerarsi in carica, per il principio della
prorogatio, fino alla nomina dei nuovi componenti da parte
dell'assemblea consorziale. In queste condizioni, secondo l'Avvocatura
dello Stato, il provvedimento del 10 settembre 1957 scioglieva, sia
pure di fatto o surrettiziamente, o comunque privava dei propri poteri
commissione e assemblea, nominando un commissario straordinario perché
provvedesse a tempo indeterminato all'amministrazione dell'azienda
elettrica consorziale. Lo scioglimento degli organi normali di
amministrazione e la nomina di un commissario straordinario che
amministri a tempo indeterminato l'ente controllato importa un
mutamento nella normale organizzazione dell'ente controllato e deve
perciò, considerarsi controllo su organi e non su atti.
La Regione, in una memoria depositata nella cancelleria della Corte
il 9 aprile 1958, ribadisce la tesi che l'impugnata deliberazione della
Giunta provinciale di Bolzano non pone in essere un controllo su
organi. Con tale provvedimento la Giunta provinciale di Bolzano non ha
sciolto la commissione amministratrice dell'azienda né ha sciolto
l'assemblea consorziale. Si è sostituita all'assemblea consorzi le
incapace di funzionare e invece di essa ha provveduto ad assicurare
l'amministrazione dell'azienda mediante la nomina di un commissario
straordinario coi poteri attribuiti alla commissione amministratrice
dalle disposizioni vigenti. Né il fatto che il commissario
straordinario deve provvedere a tutti gli atti di un organo
dimissionario importa che la nomina del commissario perda la natura di
atto di controllo sostitutivo per tradursi in un atto di controllo su
organi. Il controllo sostitutivo si può esplicare anche a mezzo di
appositi commissari e non solo per il compimento di determinati atti,
ma anche per reggere temporaneamente le amministazioni quando queste
non possono funzionare, come si desume dagli artt. 3 e 19, comma
quinto, della legge comunale e provinciale.
La Regione poi contesta la fondatezza della tesi dell'Avvocatura
dello Stato, secondo la quale alle Provincie del Trentino Alto-Adige è
precluso qualsiasi controllo sugli organi degli enti locali sottoposti
alla loro vigilanza e tutela. L'art. 48 n. 5 dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige, che si deve interpretare nel quadro generale del
sistema posto dallo Statuto speciale, importa che il potere di
controllo sugli enti locali attribuito alle Giunte provinciali
comprende non solo il controllo sugli atti, ma anche quello sugli
organi.
La Provincia di Bolzano, in una memoria depositata in cancelleria
il 9 aprile 1958, riferendosi alle considerazioni svolte dalla difesa
della Regione, ribadisce la stessa tesi che l'atto impugnato è un atto
di controllo sostitutivo che rientra nel quadro del controllo sugli
atti e non sugli organi. La Giunta provinciale di Bolzano, essendo
venuta a mancare la funzionalità della commissione amministratrice per
le date dimissioni, si è sostituita all'assemblea consorziale nel
compimento di un atto, cioè quello di provvedere affinché venissero
compiuti gli atti spettanti alla commissione amministratrice. Nella
stessa memoria la Provincia di Bolzano insiste nel contestare
l'interpretazione restrittiva che da parte dell'Avvocatura dello Stato
si tende a dare all'art. 48 n. 5 dello Statuto per il Trentino-Alto
Adige. A questa disposizione non possono essere applicate per analogia
o per un'interpretazione restrittiva le disposizioni di altri statuti
speciali; ed in particolare di quello per la Sardegna, né le
disposizioni vigenti per le regioni senza statuto speciale. L'art. 48
n. 5 attribuisce alla Giunta provinciale la vigilanza e la tutela degli
enti locali senza limitazione alcuna e in ispecie senza limitazione
agli atti dei medesimi. L'invio di un commissario per sostituire
l'attività di un corpo amministrativo che non può funzionare, sia per
singoli atti sia per tutte le sue attività, è un'emanazione del
potere di vigilanza su quell'ente e sulla sua amministrazione.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 1958 le parti hanno svolto i
motivi delle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Il ricorso per regolamento di competenza, proposto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla deliberazione
del 10 settembre 1957 con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha
nominato un commissario straordinario dell'Azienda elettrica
consorziale delle Città di Bolzano e di Merano, è stato notificato
sia alla Regione Trentino-Alto Adige sia alla Giunta provinciale di
Bolzano. L'Avvocatura generale dello Stato, nel dichiarare che il
ricorso è stato notificato anche alla Provincia di Bolzano per
tuziorismo, sostiene che solo la Regione Trentino-Alto Adige ha la
legittimazione passiva a stare in giudizio avanti la Corte agli effetti
della soluzione del conflitto d'attribuzione sorto per effetto della
citata deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano e pertanto
sottopone alla Corte l'esame della questione relativa alla
identificazione del soggetto legittimato a resistere al ricorso
proposto dallo Stato, il quale si dolga che un atto della Giunta
provinciale di Bolzano, esorbitando dalla sua competenza, abbia invaso
la sfera delle sue attribuzioni.
Sulla legittimazione delle due Provincie della Regione
Trentino-Alto Adige a stare in giudizio davanti la Corte, alcuni
principi sono stati affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. Con
le sentenze n. 17 del 21 giugno 1956, n. 22 del 21 gennaio 1957 e n. 56
del 13 aprile 1957, la Corte ha ritenuto che le Provincie hanno
legittimazione attiva dinanzi la Corte nei casi indicati nel l'art. 82,
ultimo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige,
adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e cioè nei
casi di impugnativa di una legge regionale o di una legge dell'altra
Provincia, ma non anche legittimazione attiva nei giudizi di
legittimità costituzionale di leggi o atti aventi valore di legge
dello Stato né per regolamento di competenza nei confronti dello
Stato. Secondo la giurisprudenza della Corte (sent. 22 del 1957)
l'impugnativa di un atto dello Stato per conflitto di attribuzione,
anche se si assume che esso abbia invaso la sfera di competenza
costituzionale di una Provincia, spetta solo alla Regione, la quale
rappresenta gli interessi di tutta la Regione unitariamente
considerata, in essa inserendosi le stesse autonomie delle due
Provincie in materia di conflitti di attribuzione, l'art. 42 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, si applica in quei casi in cui il conflitto
sorge tra le Provincie fra di loro o tra una Provincia e la Regione.
La Corte non ha invece avuto finora occasione di pronunciarsi
specificamente sulla questione, che si pone nel presente giudizio, se
la Provincia abbia la legittimazione passiva avanti la Corte nel caso
di un conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato per assunta
invasione della sfera di competenza costituzionale dello Stato per
effetto di un atto compiuto da una Provincia. Peraltro, nella sentenza
della Corte n. 22 del 21 gennaio 1957 è contenuto il seguente passo:
"a parte il caso in cui sia lo Stato che instauri una lite contro la
Provincia, nel quale caso non si può evidentemente negare alla
medesima la legittimazione passiva davanti alla Corte costituzionale,
è da ritenere che, in materia di conflitti di attribuzione, il
disposto dell'art. 42 (della legge 11 marzo 1953, n. 87) possa trovare
applicazione nei casi in cui il conflitto non nasca tra la Provincia e
lo Stato per l'impugnativa degli atti di quest'ultimo, ma in quei casi
in cui il conflitto nasce tra le Provincie tra di loro o tra una
Provincia e la Regione".
Da queste considerazioni enunciate dalla Corte nella sentenza n. 22
del 1957 sembra doversi dedurre che in materia di conflitti di
attribuzione, nel caso in cui sia lo Stato che instauri una lite contro
una Provincia, cioè, come nel caso presente, impugni un atto della
Giunta provinciale per assunta invasione della competenza
costituzionale dello Stato, non si può negare la legittimazione
passiva della Provincia davanti alla Corte costituzionale. Non appare
fondato interpretare il citato passo della sentenza n. 22 del 1957
della Corte nel senso che l'ipotesi, alla quale si riferisce il
riconoscimento della legittimazione passiva della Provincia, sia quella
di un'impugnativa da parte dello Stato di una legge della Provincia a
norma dell'art. 82, primo comma, dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, perché il caso previsto da questa disposizione
dello Statuto riguarda un'impugnativa di illegittimità costituzionale
di una legge provinciale e non un conflitto di attribuzione sollevato
dallo Stato per un atto della Provincia, che si assuma abbia invaso la
sfera di competenza costituzionale dello Stato. Né, a sostegno di
quella interpretazione della sentenza 22 del 1957, può invocarsi, come
si vorrebbe dall'Avvocatura generale dello Stato, la successiva
sentenza di questa Corte n. 56 del 17 aprile 1957, la quale si è
limitata a dichiarare che la Provincia non ha legittimazione attiva nei
giudizi avanti la Corte per regolamento di competenza nei confronti
dello Stato senza pronunciarsi sulla legittimazione passiva della
Provincia nei giudizi per regolamento di competenza nei confronti della
Provincia.
Si riconosce dall'Avvocatura dello Stato che l'art. 82 dello
Statuto speciale attribuisce alle Provincie la legitimatio ad causam in
tutti i giudizi di legittimità costituzionale delle proprie leggi,
siano essi proposti in via principale dallo Stato, dalla Regione o
dall'altra Provincia, o siano promossi in via incidentale nel corso di
un giudizio civile o amministrativo. Non sarebbe coerente con questo
sistema il negare alle Provincie la legittimazione passiva avanti
questa Corte in un giudizio per regolamento di competenza promosso
dallo Stato per l'annullamento di un atto della Provincia, che si
assume abbia invaso la sfera di competenza dello Stato. Sarebbe
contrario ad un principio generale di diritto che la Provincia, contro
la quale si promuove dallo Stato un'azione per l'annullamento di un suo
atto, non fosse ammessa a difendersi avanti la Corte, che è chiamata a
giudicare sulla legittimità dell'atto della Provincia impugnato dallo
Stato.
In conclusione, la Corte, secondo la propria giurisprudenza,
ritiene che le Provincie del Trentino-Alto Adige, mentre non hanno
legittimazione attiva nei giudizi per regolamento di competenza nei
confronti dello Stato, hanno legittimazione passiva nei giudizi per
regolamento di competenza promossi dallo Stato contro una Provincia.
2. - La Corte, avendo riconosciuto che la Provincia di Bolzano ha
la legittimazione passiva nel presente giudizio, ha bensì ritenuto non
fondata la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale solo la
Regione sarebbe legittimata passivamente a resistere al ricorso
proposto dallo Stato, ma ciò non implica che solo la Provincia di
Bolzano sia il soggetto legittimato a resistere al detto ricorso.
Questo è stato correttamente notificato sia alla Regione Trentino-Alto
Adige che alla Provincia di Bolzano, che ha emanato l'atto
amministrativo per il quale è sorto il conflitto di attribuzione. A
questo riguardo, è necessario tener conto della particolare struttura,
che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ha dato a questa
Regione, nell'ambito della quale si articolano le due Provincie,
costituzionalmente dotate di una particolare autonomia. Come la Corte
ha già avuto occasione di rilevare, le due Provincie non sono in tutto
e per tutto assimilabili alle Regioni, in quanto fanno parte della
Regione Trentino-Alto Adige, e la loro autonomia si inserisce in quella
regionale (sent. 17 del 1956). Ne consegue che la Regione ha veste di
contradditore necessario nei giudizi per regolamento di competenza
promossi dallo Stato in relazione ad un atto amministrativo di una
delle due Provincie, che si pretende eccedere la competenza delle
Provincie, e ciò perché la tutela delle competenze delle Provincie
interessa anche la Regione e la sentenza della Corte che decide sulle
questioni di competenza vale non solo per la Provincia, il cui atto è
stato impugnato dallo Stato col ricorso per regolamento di competenza,
ma anche per la Regione nonché per l'altra Provincia, in quanto
identiche siano le norme dello Statuto che determinano le competenze
dell'una e dell'altra Provincia.
3. - La questione sottoposta all'esame della Corte col ricorso per
regolamento di competenza proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri consiste nel valutare se la deliberazione del 10 settembre
1957, con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha nominato un
commissario straordinario all'Azienda elettrica consorziale di Bolzano
e Merano "in sostituzione della commissione amministratrice
dimissionaria e con i poteri ad essa attribuiti dalle disposizioni
vigenti", ecceda la competenza attribuita alla Giunta provinciale
dall'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed
abbia invaso la sfera di competenza assegnata allo Stato dalla
costituzione e da leggi costituzionali.
È da premettere che, come è riconosciuto anche dalle parti, la
valutazione, che la Corte deve fare, del provvedimento della Giunta
provinciale di Bolzano agli effetti dell'esame del ricorso dello Stato
per regolamento di competenza deve limitarsi ad accertare se esso
eccede o non la competenza spettante alla Giunta provinciale secondo
l'art. 48 n. 5 dello Statuto, prescindendo da qualsiasi questione
attinente alla legittimità del provvedimento stesso sotto altri
profili che non sono di competenza della Corte costituzionale.
Secondo l'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale spetta alla Giunta
provinciale "la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali,
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e
sugli altri enti o istituti locali". Si desume da norme di attuazione
di detto Statuto (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1952, n. 354; art. 2 del decreto 17 luglio 1952, n. 1064) che "le
Giunte provinciali esercitano, a norma dell'art. 48 n. 5 dello Statuto,
le attribuzioni di vigilanza e di tutela già spettanti alle Giunte
provinciali amministrative ed ai prefetti".
E controverso fra le parti quale sia l'estensione dei poteri di
vigilanza e di tutela, che secondo l'art. 48 n. 5 dello Statuto
spettano alle Giunte provinciali, ma non è contestato che essi
comprendono il controllo sugli atti degli enti locali.
La Corte, nella sentenza n. 24 del 1957, in riferimento all'art. 46
dello Statuto speciale per la Sardegna, il quale limita la competenza
della Regione al controllo sugli atti delle provincie e dei comuni, ha
rilevato che tale articolo è da interpretarsi nel modo più largo,
cioè fino a comprendervi anche i controlli sostitutivi, restando però
escluso che alla Regione spetti sugli organi provinciali e comunali
qualsiasi potere di controllo inteso come potere di emanare
provvedimenti a carico delle persone.
Nel caso, che forma oggetto del presente giudizio, la Giunta
provinciale di Bolzano ha adottato l'impugnata deliberazione del 10
settembre 1957 nelle seguenti circostanze. La commissione
amministratrice dell'azienda elettrica consorziale di Bolzano e Merano
si era dimessa il 6 agosto 1957 e l'assemblea consorziale aveva preso
atto di tali dimissioni il 31 agosto 1957. La Giunta provinciale di
Bolzano con la deliberazione del 10 settembre 1957, fondandosi
sull'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
tenuto presente che la assemblea consorziale non aveva provveduto alla
sostituzione dei membri della commissione amministratrice dimissionaria
entro il termine di cui all'art. 18 del T.U. approvato con r. decreto
15 ottobre 1925, n. 2578, e ritenuto che ricorressero motivi di urgente
e assoluta necessità, nominò un commissario straordinario
dell'Azienda elettrica consorziale in sostituzione della commissione
amministratrice dimissionaria e con i poteri ad essa attribuiti dalle
disposizioni vigenti.
Con tale deliberazione la Giunta provinciale non ha sciolto,
neppure implicitamente, la commissione amministratrice, né ha sciolto
l'assemblea consorziale, come si assume dall'Avvocatura dello Stato.
Né può dirsi che la Giunta provinciale abbia emesso un provvedimento
a carico di persone.
La Giunta provinciale si è sostituita all'assemblea consorziale
alla quale spettava la nomina della nuova commissione amministratrice,
ritenendo che essa non fosse in grado di funzionare. In mancanza della
commissione amministratrice dell'azienda, la Giunta provinciale nominò
un commissario straordinario coi poteri della commissione
amministratrice, e quindi con la facoltà di compiere gli atti di
competenza della detta commissione.
Non può ritenersi, come si sostiene dall'Avvocatura generale dello
Stato, che per effetto della deliberazione della Giunta provinciale si
sia avuto lo scioglimento dei normali organi dell'ente e la nomina di
un commissario che amministri a tempo indeterminato l'ente controllato,
in modo da prodursi un mutamento della normale organizzazione
dell'ente. Nella deliberazione con la quale la Giunta provinciale ha
nominato il commissario straordinario non è stata fissata la durata
della sua nomina, ma questa dipendeva dall'assemblea consorziale che
non era sciolta e che restava sola competente a nominare, nel termine
legale che rimaneva fermo, la commissione amministratrice, con la
nomina della quale il commissario straordinario avrebbe cessato di
esercitare le sue funzioni. Il provvedimento della Giunta provinciale
aveva, pertanto, carattere contingente e temporaneo.
Secondo l'art. 19 della legge comunale e provinciale, nel testo
adottato dalla legge 9 marzo 1949, n. 277, "il prefetto ha la facoltà
di inviare appositi commissari presso le amministrazioni degli enti
locali anche per reggerle per il periodo di tempo strettamente
necessario, qualora non fossero, per qualsiasi ragione, in grado di
funzionare". Ora le attribuzioni dei prefetti in materia di vigilanza e
di tutela degli enti locali spettano alla Giunta provinciale in base
all'art. 48 n. 5 dello Statuto.
Ne consegue che la deliberazione del 10 settembre 1957 della Giunta
provinciale di Bolzano, impugnata per aver ecceduto la competenza
spettante alla Giunta provinciale, è da ritenersi un provvedimento col
quale la Giunta provinciale di Bolzano ha esercitato un controllo
sostitutivo che non eccede il controllo sugli atti degli enti locali,
per il quale non è controversa la competenza della Giunta provinciale
secondo l'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.
In queste condizioni, ai fini della decisione del ricorso per
regolamento di competenza proposto dal Presidente del Consiglio contro
la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia di Bolzano in relazione
alla deliberazione 10 settembre 1957 della Giunta provinciale di
Bolzano, non è necessario esaminare ulteriormente quale sia
l'estensione dei poteri di vigilanza e di tutela sugli enti locali
attribuiti alla Giunta provinciale dall'art. 48 n. 5 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione fra lo Stato e la
Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia di Bolzano sollevato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso di Cui in
epigrafe:
dichiara la competenza della Giunta provinciale di Bolzano ad
adottare la deliberazione 10 settembre 1957 concernente l'atto di
nomina del Commissario straordinario dell'Azienda elettrica delle
città di Bolzano e di Merano e conseguentemente respinge il ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte