Sentenza n. 38/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1961 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 111 del T.U.
delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, dell'art. 662 Cod. pen. e
dell'art. 197 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione
del T.U. delle leggi di p.s., promosso con ordinanza emessa il 28
marzo 1960 dal Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di
Fabiani Mario, Malvezzi Walter e Toffetti Carlo, iscritta al n. 48 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 125 del 21 maggio 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1961 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Fabiani, l'avv. Paolo Barile,
per il Toffetti, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico dei signori Mario
Fabiani, Walter Malvezzi e Carlo Toffetti, il Pretore di Firenze ha
sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 111 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931 ("Non si
può esercitare senza licenza del Questore l'arte tipografica,
litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di
riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari"), dell'art.
197 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del detto
T.U., nonché dell'art. 662 Cod. pen. ad esclusione della parte nella
quale impone, per l'esercizio delle arti sopraelencate, "l'osservanza
delle prescrizioni di legge".
Queste norme tenderebbero a consentire la possibilità di
limitazioni indiscriminate della manifestazione scritta del pensiero e,
pertanto, violerebbero i precetti contenuti nel primo e nel secondo
comma dell'art. 21 Cost. ("Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione - La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure").
L'ordinanza definisce ulteriormente la proposta questione di
costituzionalità, rilevando, in primo luogo, che l'art. 197 del
regolamento integra le norme degli artt. 111 del T.U. e 662 del Cod.
pen., e affermando, in secondo luogo, che esercizio di un'arte non
significa soltanto "esercizio mercenario e indiscriminato a favore di
chicchessia", ma, altresì, "esercizio gratuito nel proprio interesse e
in via non esclusivamente principale, ma anche accessoria".
Così definita, la questione di costituzionalità degli articoli
citati sarebbe, oltre che pertinente, non manifestamente infondata. Non
avrebbero peso, infatti, sostiene il Pretore di Firenze, due possibili
obiezioni. La prima, che distingue tra manifestazione libera del
pensiero e "formazione materiale dei mezzi di espressione del
pensiero", essendo questa presupposto logico e naturale di quella,
sicché ogni limitazione nell'uso dei mezzi si tradurrebbe in una
limitazione della libertà di manifestare il proprio pensiero, tanto
che il termine "stampa", adoperato nel primo comma dell'art. 21 della
Costituzione, si dovrebbe intendere comprensivo non soltanto della
"manifestazione del pensiero su stampati", ma anche dell'"attività
materiale che permette la riproduzione del pensiero da manifestare". La
seconda, che sorge dalla distinzione tra riconoscimento di un diritto e
regolamento del suo esercizio, perché non potrebbe essere invocata in
un caso come questo, nel quale quel regolamento comporta un potere
discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza praticamente
illimitato.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio
1960.
2. - Nel presente giudizio si sono costituite le parti private
mediante deposito delle deduzioni il 10 giugno 1960, nelle quali fanno
proprie le motivazioni e le conclusioni dell'ordinanza pretorile.
3. - E intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'atto d'intervento è stato depositato il 28 aprile 1960.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente la
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 197 del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di
p.s., perché si tratterebbe di un atto non avente forza di legge e
sostiene che la questione di legittimità costituzionale debba essere
limitata agli artt. 111 del T.U. e 662 del Cod. penale. Ma, pur in
questi limiti, essa sarebbe infondata tanto nei confronti del primo,
quanto del secondo comma dell'art. 21 della Costituzione.
Infatti, le "arti" delle quali si parla negli articoli impugnati
vengono in cosiderazione come imprese che esplicano, su richiesta di
terzi, un'attività, il cui esercizio può essere legittimamente
sottoposto ad autorizzazione amministrativa senza che vengano violati i
precetti dell'art. 21 della Costituzione.
L'Avvocatura ricorda che la Corte ha negato la possibilità di
distinguere tra manifestazione e divulgazione del pensiero, ma qui non
si tratterebbe di questa distinzione, bensì dell'altra, tra
manifestazione del proprio pensiero e predisposizione dei mezzi di
divulgazione del pensiero fatta in forma imprenditoriale da una terza
persona. Chiunque, continua l'Avvocatura, potrebbe provvedere alla
divulgazione del proprio pensiero coi mezzi tecnici della stampa,
direttamente, senza bisogno di chiedere la licenza dell'Autorità di
polizia.
La questione sarebbe egualmente infondata nei confronti del secondo
comma dell'art. 21 della Costituzione, il quale riguarderebbe
esclusivamente il contenuto della manifestazione del pensiero, e non
già un'attività materiale qual'è l'esercizio dell'arte tipografica e
delle arti affini: per questo esercizio, non già per la manifestazione
del pensiero, le norme impugnate richiedono la licenza dell'Autorità
di pubblica sicurezza.
4. - L'Avvocatura dello Stato ha anche depositato una memoria il 27
aprile 1961, nella quale si insiste segnatamente sul punto che la norma
dell'art. 111 è una norma di contenuto assai più ampio di quel che
non pensi il Pretore di Firenze: è, cioè, una norma con carattere e
finalità generali che esclude per conseguenza un rapporto diretto con
l'art. 21 della Costituzione. Non varrebbe a mutare questa natura, e a
denunziare una ratio della norma come diretta a controllare la
manifestazione del pensiero, l'inciso contenuto nella norma
regolamentare pure impugnata, nel quale si parla di ogni mezzo "idoneo
alla divulgazione del pensiero".
La finalità che la norma vuol soddisfare è una finalità di
polizia di sicurezza nei confronti di arti che i mezzi moderni hanno
reso pericolose o anche soltanto fastidiose ai terzi.
D'altra parte, la norma va posta in relazione con le altre,
contenute negli articoli 8 e seguenti del T.U. di p.s., che regolano in
via generale le autorizzazioni di polizia, le quali escluderebbero che
si possa parlare di un potere discrezionale non adeguatamente
circoscritto.
Infine, le differenze che corrono tra la vigente legge di p.s. e
quella del 1889 (R. D. 30 giugno 1889, n. 6144), che richiedeva
soltanto una preventiva dichiarazione all'Autorità di p.s. sarebbero
giustificate dall'evoluzione della tecnica, dalle aumentate esigenze
della produzione e dal modificarsi dei mezzi di espressione: nel che
avrebbe convenuto la prima Commissione permanente del Senato, la quale,
nella formulazione di un nuovo testo della legge di p.s., conservò
l'art. 111 nel testo vigente, perché non lo ritenne in contraddizione
con la libera manifestazione del pensiero (Atti Senato, seconda
legislatura, nn. 15 A. e 400 A. del 1954).
5. - Nell'udienza del 10 maggio 1961, le difese delle parti
costituite, segnatamente quella delle parti private, hanno svolto
ampiamente le loro tesi e confermato le loro conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La questione di costituzionalità dell'art. 197 del
regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del T.U. delle
leggi di p.s. deve essere dichiarata inammissibile. E appena il caso
di osservare che si tratta di un atto privo di forza di legge e perciò
non ricompreso tra quelli che l'art. 134 della Costituzione sottopone
al controllo di legittimità costituzionale della Corte. Non vale a
superare questo ostacolo l'osservazione, contenuta nell'ordinanza,
giusta la quale "le norme incriminatrici" contenute negli artt. 111 del
T.U. delle leggi di p.s. e 662 Cod. pen. Sarebbero "integrate" dalla
norma regolamentare. Ammesso che codesta "integrazione" abbia avuto
luogo, essa non è sufficiente per attrarre nell'ambito della
competenza della Corte un atto che, per la sua natura, è escluso possa
esservi attratto. Sarà competenza del giudice esaminare se la norma
regolamentare si sia tenuta nei limiti della legge, e non abbia inteso,
invece, sotto specie di "integrazione", aggiungere qualcosa alla norma
dell'art. 111, modificandone o ampliandone la sfera di efficacia.
2. - Pertanto, la questione che la Corte deve esaminare, è
soltanto quella se le norme degli artt. 111 T.U. di p.s. e 662 Cod.
pen., sottoponendo ad autorizzazione l'esercizio dell'arte tipografica
e delle arti affini a questa, violino i comma primo e secondo dell'art.
21 della Costituzione, secondo i quali tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione, e la stampa non può essere -
sottoposta ad autorizzazione o censura.
Ogni altra questione, segnatamente quella della preferenza che si
dovrebbe accordare in questa materia ad altri sistemi meno rigorosi di
quello attualmente in vigore e già applicati nel passato in Italia,
resta estranea al presente giudizio, che deve essere limitato all'esame
della legittimità costituzionale degli articoli impugnati.
Senonché, nei limiti così segnati, la questione non è fondata. I
motivi di questa non fondatezza si trovano già nella giurisprudenza
della Corte, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma
contenuta nell'art. 113 della legge di p.s. (sent. n. 1 del 5 giugno
1956), perché i poteri concessi alla pubblica Amministrazione,
nell'ipotesi prevista e regolata da quella norma, incidevano
direttamente sulla libera manifestazione del pensiero, che poteva per
conseguenza essere, di volta in volta, arbitrariamente consentita o
impedita; ma ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
dell'art. 121 della medesima legge di p.s. (sent. n. 39 del 23 gennaio
1957) perché la norma di quest'articolo regolava l'esercizio di un
mestiere, non già l'oggetto specifico del mestiere medesimo.
Non diversamente si presentano le cose nel caso presente. Oggetto
dell'autorizzazione è non già la diffusione del proprio pensiero con
i mezzi offerti dall'arte tipografica e dalle arti affini, ma
l'esercizio di queste arti, delle quali è oggetto soltanto la
riproduzione in numero illimitato di esemplari che contengano la
manifestazione di un'opinione o di un pensiero quale si voglia.
3. - Non vale opporre a questa conclusione l'insussistenza,
affermata nell'ordinanza pretorile, della distinzione tra
manifestazione del pensiero e quella che la medesima ordinanza chiama
"formazione materiale dei mezzi di espressione del pensiero". Per
stretto che possa essere, in questo, come del resto in ogni altro caso,
il rapporto tra mezzi di produzione di una cosa e la diffusione della
cosa prodotta, esso, tuttavia, non può essere inteso in modo da
condurre alla loro identificazione, e a una conseguente identica
disciplina, come, invece, la Corte ritenne del diverso rapporto tra
libertà del pensiero e libera manifestazione di esso.
Nemmeno può dirsi che il regime delle autorizzazioni di p.s. sia
tale da consentire un potere discrezionale praticamente illimitato
dell'Autorità di polizia: le norme contenute negli articoli 8 e
seguenti del T.U. di p.s., interpretate, come devono essere
interpretate, nel nuovo sistema delle pubbliche libertà e dei rimedi
giurisdizionali assicurati dalla Costituzione, non consentono di
configurare in questo caso un arbitrio che sfugga ai limiti che sono
propri dell'intervento della p.s. nel campo della polizia di
sicurezza, segnati dalla tutela della pubblica quiete e dalla
prevenzione dei reati. Si tratta, perciò, di una discrezionalità
limitata e controllata e per alcuni aspetti tecnica, come consente di
ritenere il secondo comma dell'articolo impugnato, che fa riferimento
ai locali nei quali quelle arti si esercitano.
Nemmeno esatto è il rilievo, avanzato del resto dubitativamente
nell'ordinanza pretorile, secondo il quale il termine "stampa", quale
è usato nel secondo comma dell'art. 21 della Costituzione, deve
intendersi comprensivo non soltanto della manifestazione del pensiero a
mezzo della stampa o su stampati, ma anche dell'"attività materiale
che permette la riproduzione del pensiero da manifestare".
Il termine "stampa", nel significato più ristretto sopra indicato,
è entrato da decenni nell'uso comune, è un nome tecnico, e come tale
fu assunto nella norma costituzionale. Se occorresse conferma, si
potrebbe fare riferimento all'art. 1 della legge sulla stampa 8
febbraio 1948, n. 47, emanata dal medesimo legislatore costituente.
4. - Né, infine, è esatta l'interpretazione che il Pretore dà
dell'espressione "esercizio di un'arte". Esercita un'arte (o una
professione o un mestiere) colui che a un'attività si dedica in
maniera professionale, abbia codesta attività a suo oggetto beni o
servizi: non già chi, per adoperare i termini dell'ordinanza, esercita
quest'arte gratuitamente nel proprio interesse ed in via non
esclusivamente principale, ma anche accessoria. Ne consegue che sono
fuori dell'ambito di efficacia delle norme dell'art. 111 p.s. e
dell'art. 662 Cod. pen. le ipotesi di chi, persona fisica o ente, si
serva direttamente di moderni mezzi di riproduzione meccanica per fini
informativi o di propaganda, salva, s'intende, l'osservanza delle altre
norme di legge, che regolano sotto altri riguardi, la materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 197 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione
del T.U. delle leggi di p.s., dichiara non fondata la questione,
sollevata con ordinanza del Pretore di Firenze 28 marzo 1960, sulla
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 111 del
T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931 e dell'art. 662 Cod. pen.,
in riferimento al primo e secondo comma dell'art. 21 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte