Sentenza n. 38/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/04/1962 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9d.P.R. 818/1957
- art. 37d.P.R. 818/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 dicembre 1960 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Lagomarsino Giovanni e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 27 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 83 del 1 aprile 1961;
2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1960 dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Ravotto Maria e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 45 del Registro ordinanze 1961
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6
maggio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Benedetto Bussi, per gli eredi di Lagomarsino
Giovanni, l'avv. Nicola De Pasquale, per Ravotto Maria, l'avv. Guido
Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con le ordinanze del 13 dicembre e del 26 ottobre 1960,
emesse, la prima dal Tribunale di Genova, nella causa iniziata da
Giovanni Lagomarsino contro l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, e la seconda, dal Tribunale di Torino, in altra causa
instaurata contro lo stesso Istituto da Maria Ravotto, è stata
proposta una questione di illegittimità costituzionale relativamente
all'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957. n. 818. che si è ritenuto
esorbitante dai limiti della delegazione legislativa accordata al
Governo dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.
L'articolo denunziato stabilisce che le marche assicurative
relative ai periodi anteriori di oltre cinque anni alla data di
riconsegna all'Istituto delle tessere personali su cui sono applicate,
sono inefficaci a tutti gli effetti e non sono rimborsabili; e le
ordinanze predette osservano che il principio così adottato non ha
corrispondenza nelle norme da coordinare e da riunire in base alla
predetta delegazione, perché queste (artt. 43, 44, reg. 28 agosto
1924, n. 1422) determinano soltanto che la validità delle tessere
personali è, di regola, di due anni e che, scaduto detto termine, le
tessere debbono essere riconsegnate all'Istituto per la loro
sostituzione. Secondo le ordinanze, la disposizione denunziata non è
nemmeno norma transitoria o di attuazione della legge di delegazione;
la quale non lascia intendere di volere la suddetta sanzione di
inefficacia.
2. - L'ordinanza del Tribunale di Genova è stata notificata alle
parti il 24 e il 27 gennaio 1961. Il 25 gennaio 1961 è stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. È
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1961, n. 83.
L'ordinanza del Tribunale di Torino è stata notificata alle parti
il 7 marzo 1961. Il 15 marzo successivo è stata notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. È stata pubblicata
il 6 maggio 1961 nella Gazzetta Ufficiale, n. 112.
Nel processo relativo all'ordinanza del Tribunale di Genova sono
comparsi gli eredi del Lagomarsino, deceduto nelle more del giudizio, e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale. In quello relativo
all'ordinanza del Tribunale di Torino sono comparsi la Ravotto e
l'Istituto predetto.
La Presidenza del Consiglio è intervenuta soltanto nel primo
processo.
3. - Gli eredi Lagomarsino, nelle deduzioni depositate il 20
aprile 1961, rilevano che la norma denunziata non può ritenersi
preesistente alla formazione del testo unico; non si può nemmeno
qualificare transitoria perché riguarda anche rapporti futuri; non è
di attuazione perché crea un'ipotesi nuova. Le norme positive
anteriori davano alle tessere una durata biennale, ma nulla disponevano
sulla validità ed efficacia delle marche applicate sulle tessere
riconsegnate oltre il biennio; e, se pure la disposizione impugnata
avesse carattere interpretativo, anche sotto tale aspetto starebbe
fuori dei limiti della delegazione, che non riguardava
l'interpretazione di norme preesistenti. Mancando in precedenza norme
che regolavano la materia, non si può nemmeno supporre, secondo gli
eredi Lagomarsino, che quella impugnata era necessaria per coordinare
norme succedentisi. Il principio accolto non si può desumere dalla
norma del regolamento del 1924, che dà una durata biennale alle
tessere, perché è diversa la materia di tale durata e quella
dell'efficacia delle marche, e perché il regolamento predetto dispone
che solo "di regola" le tessere personali hanno validità biennale:
quella norma intende perciò avere una finalità di organizzazione e
neanche vieta l'applicazione di marche assicurative su tessere
rilasciate da oltre due anni, tanto vero che, in precedenza, l'Istituto
non ha mai escluso la validità delle marche apposte su tessere
scadute. Gli eredi Lagomarsino si richiamano, infine, alla
giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ritenuto valida prova
del pagamento dei contributi le ricevute di acquisto delle marche e i
bollettini di versamento di conto corrente postale e ha ammesso la
prova testimoniale dell'acquisto e del versamento, quando il datore di
lavoro dimostri di avere perduto senza sua colpa i detti documenti.
La Ravotto, nelle deduzioni depositate il 28 aprile 1961, rileva
pure che la norma denunziata non può ritenersi di attuazione o
transitoria rispetto ai principi della legge di delegazione: fu diretta
a normalizzare uno dei settori più delicati dell'attività
previdenziale e ispirata all'indispensabile esigenza di evitare, da un
lato, l'intrinseca ingiustizia derivante dalla corresponsione di
pensioni pressoché uguali ai lavoratori aventi anzianità di servizio
sensibilmente diversa e, dall'altro, di snellire un meccanismo
funzionale di liquidazione, appesantitosi oltre ogni limite razionale,
con la conseguenza di inevitabile aggravio di costi di gestione e di
ineliminabili ritardi nella liquidazione. Pure la Ravotto rileva che
nessuna delle leggi anteriori regola l'efficacia delle marche
assicurative, in modo che nemmeno per essa la norma è di
coordinamento; all'uopo viene ricordato che, per la Corte di
cassazione, la mancata riconsegna tempestiva della tessera ha il solo
effetto di imporre all'assicurato di provare altrimenti il versamento
dei contributi e la concorrente prestazione di lavoro subordinato,
giacché manca una norma che ad essa ricolleghi effetti di decadenza.
4. - Nelle deduzioni depositate il 18 aprile 1961, riguardo alla
ordinanza del Tribunale di Genova, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale rileva che l'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, stabilisce che i contributi assicurativi si prescrivono con il
decorso di cinque anni dalla data in cui debbono essere versati e
sancisce il divieto di versamento dopo che sia trascorso il predetto
termine di prescrizione; onde non potrebbe non conseguirne
l'inefficacia di versamenti fatti in contrasto con quel divieto.
L'Istituto osserva, inoltre, che la disciplina minuziosa che le leggi e
i regolamenti anteriori dettano, sia per le tessere che per le marche,
comprova che la tessera, sulla quale il contributo si può dire sia
incorporato all'atto del pagamento, è l'unico documento di quietanza
ed insieme l'unico contrassegno del diritto alle prestazioni; non è
perciò concepibile che un simile documento possa restare nella
disponibilità incontrollata del datore di lavoro o del lavoratore
interessato, per un tempo che ecceda i limiti imposti per la validità
del pagamento. La norma denunziata, quindi, secondo l'Istituto, ha
inteso perfezionare la disciplina delle modalità di esecuzione
dell'obbligazione di contribuire, collegando al termine per adempiere
quello concesso per esibire la prova dell'adempimento; e legittimamente
dichiara irripetibile il contributo indebitamente versato dopo maturata
la prescrizione. Si noti, conclude l'Istituto, che è impossibile
accertare, a tanta distanza di tempo, a favore di chi debba operarsi il
rimborso; mentre, il decorso del termine prescrizionale, per sua
natura, è di ostacolo ad ogni indagine intorno agli eventi del
rapporto giuridico estinto.
Nelle deduzioni depositate il 25 maggio 1961, relativamente
all'ordinanza del Tribunale di Torino, l'Istituto rileva che la legge
delegante ha affermato la regola che i contributi debbono essere
corrisposti in unica soluzione allo scadere di ogni periodo di paga,
sottolineando, in tal modo, il rilievo che occorre dare, in un sistema
assicurativo, alla puntualità dell'adempimento; in modo che la norma
impugnata non ha fatto che attuare la volontà espressa del legislatore
previdenziale, disciplinando l'onere della tempestiva esibizione della
prova dell'adempimento dell'obbligo di versare i contributi. È
evidente, soggiunge l'Istituto, che l'aver trattenuto presso di sé,
oltre il tempo prescritto, un documento come la tessera assicurativa,
non può non influire sul valore probatorio dello stesso; e, pertanto,
la norma impugnata va intesa come diretta ad armonizzare la disciplina
della prova, unica ed essenziale per legge, con quella dell'adempimento
dell'obbligazione di pagare i contributi assicurativi, imponendo un
ragionevole onere di diligenza a chi forma e custodisce il documento.
La sanzione della non rimborsabilità è connessa anche al fatto che le
marche si consumano con l'uso.
5. - il Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle deduzioni
depositate il 17 febbraio 1961, dopo aver rilevato che è in
discussione soltanto la validità dei contributi e non anche la loro
rimborsabilità , non avendo l'ordinanza a questa esteso i suoi dubbi,
fa proprio l'assunto dell'Istituto, secondo il quale la ratio della
disposizione denunziata deve ravvisarsi nel coordinamento fra le norme
della legge delegante, che aveva modificato le precedenti disposizioni
sulla durata delle tessere assicurative, e il principio dell'art. 55
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per cui non sono ammessi
versamenti di contributi assicurativi, né possono esserne ricevuti
dall'Istituto dopo trascorso il termine di cinque anni.
La norma impugnata ha inteso evitare che si potesse versare
qualsiasi contributo anche decorso il quinquennio per il solo fatto di
essere in possesso di vecchie tessere non utilizzate; e ha
sostanzialmente chiarito che data di versamento dei contributi deve
essere considerata, non quella scritta dalla parte sulle marche, ma
l'altra in cui la tessera viene consegnata all'Istituto e diventa,
quindi, certa e operante nei suoi confronti.
6. - Gli eredi Lagomarsino, nella memoria 22 febbraio 1962,
contestano che la norma denunziata possa ritenersi di attuazione
dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, o di coordinamento
delle disposizioni della legge di delegazione con tale articolo,
secondo l'assunto dell'Istituto e della Presidenza del Consiglio.
L'articolo predetto, essi rilevano, non stabilisce la prescrizione dei
contributi già versati, ma fa divieto di versare contributi ove siano
trascorsi cinque anni dal giorno in cui avrebbero dovuto essere
corrisposti; viceversa l'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
dispone che l'inadempimento dell'obbligo di consegna della tessera fa
divenire inefficaci le marche apposte da oltre i cinque anni, vale a
dire disciplina un'ipotesi del tutto distinta e diversa da quelle
considerate nell'art. 55 su citato. Si nega che la legge di delegazione
contenga norme sulla durata della tessera assicurativa alle quali
l'articolo stesso avrebbe dovuto essere coordinato e si afferma che la
norma denunziata ha innovato il sistema anteriore, perché ha ritenuto
che data di pagamento dei contributi è quella di consegna della
tessera in contrasto con le disposizioni degli artt. 51, 53 e 111 del
citato R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che considerano versamento
l'acquisto delle marche e l'applicazione di esse sulle tessere
personali. Non v'era nemmeno necessità di evitare l'utilizzazione
tardiva di vecchie tessere, perché, per l'art. 8 della legge 4 aprile
1952, n. 218, l'acquisto delle marche deve avvenire in coincidenza con
il versamento del contributo al fondo per l'adeguamento delle pensioni,
presso il medesimo ufficio che riceve il detto contributo.
7. - La Ravotto ha presentato una memoria, che è pervenuta alla
cancelleria, a mezzo del servizio postale, il 24 febbraio 1962, dopo
cioè la scadenza del termine prescritto.
All'udienza di discussione le parti comparse hanno illustrato i
rispettivi punti di vista. Considerato in diritto :
1. - I due procedimenti debbono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
Infatti, le ordinanze del Tribunale di Genova e di quello di Torino
propongono una identica questione di legittimità costituzionale
riguardo ad un medesimo articolo: l'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818, che attuò la delegazione conferita al Governo con l'art. 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218.
2. - La disposizione denunziata non ha rispettato i limiti della
delegazione.
Era stata conferita al Governo la facoltà di riunire in testo
unico le leggi sull'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, di coordinarle fra loro e di dettare norme transitorie e di
attuazione delle disposizioni contenute nella legge delegante.
L'esecutivo non aveva perciò il potere di modificare la portata che le
disposizioni vigenti al tempo della delegazione avevano attribuito
all'obbligo dell'assicurato o del datore di lavoro di riconsegnare
all'Istituto per il rinnovo, entro il termine legale, la tessera
personale di assicurazione.
Siffatto obbligo fu imposto con il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
allo scopo, come ha deciso anche questa Corte (30 dicembre 1961, n.
75), di conferire certezza alla data dei versamenti indicata sulle
marche che si applicano sulla tessera entro i termini della durata di
essa; in modo che, dopo la riconsegna del documento, la predetta data
più non possa contestarsi. Il ritardo nella richiesta di rinnovo della
tessera adduce perciò, secondo l'ordinamento anteriore alla legge
delegata, solo alla conseguenza di rendere inopponibili all'Istituto i
versamenti che appaiono eseguiti oltre quei termini, non di impedire
all'interessato di dimostrare la verità della data contestabile.
Infatti, nessuna norma di quell'ordinamento fa arguire che la
riconsegna della tessera sia l'unico mezzo di accertamento della
verità della data predetta o che la sua omissione o il suo ritardo
implichi la decadenza dell'interessato dal diritto di far valere i
versamenti provati dalle marche; ed implichi tale decadenza pur quando,
con prove aventi un grado di certezza uguale a quello che può
desumersi dal fatto della consegna (arg. ex art. 2704, comma primo,
Cod. civ.), si dimostri che non sono fittizie le date iscritte sulle
marche.
Viceversa la norma impugnata, dichiarando inefficaci le marche che,
nella tessera di assicurazione, sono riferite a periodi di paga
risalenti a più di cinque anni prima della sua riconsegna, ha elevato
questa formalità a presupposto unico ed insostituibile del diritto al
computo di quelle marche; ed è perciò che la norma ha esorbitato
dall'ambito della delegazione.
3. - Hanno sostenuto l'Ente assicuratore e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri che la riconsegna della tessera completa la
fattispecie del versamento dei contributi; e così ne traggono la
conseguenza che la medesima ha un valore trascendente il semplice
effetto della incontestabilità della data apposta sulle marche, e, se
eseguita dopo il quinquennio, implica un pagamento effettuato oltre il
termine di prescrizione.
Sta però in contrasto con codesto assunto il sistema delle leggi
in cui la norma denunziata si inserisce. Da un lato, infatti, in forza
degli artt. 51, 53 e 111 del citato R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, le
marche debbono essere applicate sulla tessera entro cinque giorni dalla
scadenza di ogni periodo di paga, e, nel caso di tardivo versamento, a
seconda dei casi; o debbono essere corrisposti gli interessi con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il
versamento stesso avrebbe dovuto eseguirsi o deve essere pagata una
penale equivalente all'importo dei contributi non versati; dall'altro
lato, l'art. 8 della legge 4 aprile 1952, n. 218, (la legge delegante)
pone l'obbligo di effettuare l'acquisto delle marche simultaneamente al
versamento del contributo al fondo per l'adeguamento delle pensioni e
presso lo stesso ufficio che riceve quel versamento, ed eleva a dieci
giorni dalla scadenza del periodo di paga il termine entro cui deve
essere adempiuto all'obbligo di applicare sulla tessera le marche
acquistate. Queste norme fanno coincidere il tempo del versamento dei
contributi con quello dell'applicazione delle marche sul libretto, che
è l'atto attraverso il quale si individua l'assicurato: non si
spiegherebbe come la obbligazione degli interessi o della penale per
l'omesso o il ritardato versamento possa decorrere da un tempo
anteriore a quello della riconsegna della tessera assicurativa qualora
a tale riconsegna dovesse darsi l'efficacia di atto che completa la
fattispecie solutoria. Se questo valore essa avesse, ne risulterebbe
anzi la facoltà dell'obbligato di differire l'applicazione delle
marche sulla tessera fino alla scadenza del dovere di riconsegnarla; il
che sarebbe in netta opposizione con le norme sopra richiamate, le
quali collegano al periodo di paga la puntualità dell'adempimento.
Si aggiunga che l'art. 55 del richiamato R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, fa decorrere la prescrizione dell'obbligazione contributiva dal
giorno in cui i contributi dovevano essere versati e, quindi, le marche
dovevano essere applicate sulla tessera, non da quello in cui la
tessera doveva riconsegnarsi per il rinnovo; e con ciò ulteriormente
si dimostra che la riconsegna sta fuori dell'atto di adempimento.
4. - Non ha peso nemmeno l'altro assunto dell'Istituto di
previdenza e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo il
quale la norma in discussione trae fondamento dal divieto imposto
all'Istituto di riconoscere versamenti che si affermino eseguiti da
più di cinque anni, ed è conseguente al duplice fatto che
l'obbligazione contributiva si prescrive in cinque anni e che non è
ammessa una regolarizzazione della posizione contributiva dopo il
decorso della medesima.
Base logica della disposizione che determina la prescrizione
quinquennale dell'obbligazione contributiva è che risulti omesso il
pagamento dei contributi per un periodo uguale. Si proibisce
all'Istituto di ricevere i contributi non corrisposti o di riconoscere
versamenti eseguiti dopo i cinque anni, ma non di riconoscere efficacia
ai versamenti eseguiti tempestivamente, risultanti da tessera
consegnata cinque anni dopo. La prescrizione stabilita nell'art. 55
suddetto riguarda cioè la pretesa dell'Istituto di costringere il
debitore al pagamento di contributi non ancora versati o quella del
debitore di regolarizzare una posizione ancora scoperta; ma nessuna di
tali due pretese si identifica con quella del debitore di far valere
versamenti effettivamente eseguiti. La quale, infatti, non postula una
istanza di regolarizzazione, ed oppone soltanto un pagamento
effettivamente verificatosi.
L'Istituto, ove la tessera sia presentata dopo la scadenza della
sua durata, potrà disconoscere i versamenti che rimontino a più di
cinque anni, perché potrebbero essere stati eseguiti dopo il decorso
della prescrizione. Ma dovrà riconoscerli ove sia dimostrato che essi
risalgono in realtà alle date che risultano dalle tessere. se
l'interessato fornisce prove del proprio assunto tali da suscitare il
dovuto grado di convinzione. La difficoltà di queste prove garantisce
contro il pericolo di una regolarizzazione posteriore al quinquennio;
che è il pericolo del quale non a torto si preoccupano tanto
l'Istituto quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri
5. - Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che riguarda tutte le
sue parti e non soltanto il suo primo comma, perché tutta la sua
normativa presuppone l'esistenza, nel sistema delle leggi sulla
previdenza sociale, di un principio che la Corte ritiene gli sia del
tutto estraneo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti di cui alle ordinanze del Tribunale di
Genova e di quello di Torino rispettivamente del 13 dicembre e del 26
ottobre 1960,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile
1952. n. 218. e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte