Sentenza n. 38/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1964 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4d.P.R. 3829/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n. 3829, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1963 dal
Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Paltrinieri
Malaspina Antonio, Luciano e Vittorio, e l'Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del
26 ottobre 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Paltrinieri Malaspina
Antonio, Luciano e Vittorio, e dell'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale;
udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Angiolo Adorni Braccesi, per i Paltrinieri Malaspina,
e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Tribunale di Pisa, adito dai signori Paltrinieri Malaspina
Antonio ed altri per rivendicare, nei confronti dell'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale l'intera superficie dei
terreni già di loro proprietà e ad essi espropriati in favore
dell'Ente stesso con D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829, ha ritenuto
rilevante ai fini della definizione del giudizio, e non manifestamente
infondata l'eccezione sollevata dagli attori, di illegittimità
costituzionale del decreto ora citato, per eccesso della delega, sulla
base della quale questo è stato emesso, in violazione dello art. 76
della Costituzione. Eccesso che si concreta, in primo luogo, nel fatto
che la espropriazione è stata disposta in contrasto con l'art. 4 della
legge n. 841 del 1950 e con l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n.
333, in quanto non si è provveduto alla previa pubblicazione del piano
particolareggiato intestato ai singoli proprietari espropriandi
(essendosi invece la pubblicazione effettuata con intestazione alla
società in nome collettivo fratelli Paltrinieri), irregolarità che
non può venir meno in base alla considerazione che, mancando la
società in nome collettivo di personalità giuridica, l'esproprio
disposto nei suoi confronti avrebbe dovuto intendersi riferito a carico
dei singoli soci in proporzione delle rispettive quote, e ciò perché
il piano, se riguardante costoro, si sarebbe dovuto riferire, ai fini
del coacervo, alla situazione patrimoniale di ciascun soggetto
nell'intero territorio nazionale.
In secondo luogo, altro eccesso è configurabile pel fatto che il
decreto stesso si è riferito, al fine dell'applicazione della tabella
di scorporo annessa alla predetta legge n. 841 del 1950, ai dati del
nuovo catasto vigente al tempo dell'esproprio e non a quello del
vecchio, qual era in vigore alla data del 15 novembre 1949. Pertanto,
il Tribunale stesso, con ordinanza del 30 maggio 1963, ha disposto il
rinvio degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del
giudizio in corso.
L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1963, n. 281. Dinanzi alla
Corte si sono costituiti i signori Paltrinieri con l'assistenza degli
avvocati Adorni Braccesi e Celso Tabet, nonché l'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale, rappresentata e difesa
dall'avv. Guido Astuti.
La difesa dei Paltrinieri, con deduzioni depositate il 15 novembre
1963, ha fatto richiamo, per quanto riguarda la seconda eccezione
sollevata dall'ordinanza, alla costante giurisprudenza di questa Corte,
che ha affermato l'esigenza di determinare la quota di scorporo sulla
base delle risultanze catastali alla data del 15 novembre 1949. Anche
in ordine all'altra eccezione invoca le sentenze nn. 10 del 1959 e 39
del 1962, dalle quali risulterebbe che, a tenore della legge delegante,
deve prendersi in considerazione, al fine del calcolo delle quote
espropriabili, il complesso dei beni appartenenti ad ogni soggetto, e
che ogni violazione di legge incorsa nella formazione del piano si
ripercuote automaticamente sull'atto delegato. Contro le obiezioni dei
resistenti fa osservare che la violazione rilevabile nella specie non
è da considerare quale mero errore di calcolo, consistendo invece
nell'applicazione di criteri giuridici diversi da quelli di legge, che
ha avuto come conseguenza l'erronea individuazione del soggetto
espropriando, e che pertanto la correzione dell'errore incorso non
poteva dispensare dalla nuova pubblicazione del piano, dato che si è
in realtà proceduto ad una modificazione sostanziale di quello
originario. Conclude chiedendo che sia dichiarata la illegittimità
costituzionale del decreto impugnato.
La difesa dell'Ente resistente conviene nel ritenere fondata la
censura di eccesso basata sull'erroneo riferimento a dati catastali
diversi da quelli risultanti al 15 novembre 1949, ma sostiene invece la
infondatezza dell'altra questione.
Fa all'uopo rilevare come, una volta operatasi la rettifica dei
dati relativi alle quote da espropriare relative a ciascuno dei
comproprietari, ed intestato il decreto di esproprio ai singoli
condomini, non possono venire in considerazione, nella presente sede di
controllo di costituzionalità ed ai fini dell'accertamento
dell'eccesso di delega, le attività preliminari al decreto stesso, che
costituiscono fasi interne del procedimento, non suscettibili di per
sé di ledere diritti o interessi, come è stato anche riconosciuto
dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato. Una nuova pubblicazione del
piano non può ritenersi richiesta dall'art. 8 della legge n. 333 del
1951 che prevede l'espropriazione di una quota di terreno indivisa, e
solo rispetto a detta ipotesi prescrive che il piano debba essere
intestato al singolo condomino, mentre nulla da tali norme è
argomentabile per la diversa ipotesi di cui nella specie. Risolvendosi
la società in nome collettivo fra i fratelli Paltrinieri in una
comunione, la sostituzione del nome dei singoli a quello della società
non ha determinato alcun cambiamento sostanziale, ed ai sensi dell'art.
8 citato, null'altro si sarebbe potuto esigere, se non il computo
separato delle diverse quote di scorporo, previa commassazione dei beni
dei singoli partecipanti alla comunione; non mai l'emanazione di tanti
decreti quanti sono i soggetti colpiti dall'esproprio. Si osserva
altresì che un obbligo in tal senso non si desume neanche dall'art. 2
della legge 2 aprile 1952, n. 339, che conferisce solo facoltà agli
Enti di pubblicare nuovi piani oltre il termine prima fissato e fino al
30 settembre 1952, ed esclusivamente nei casi ivi contemplati: di
estensione dell'espropriazione a nuovi terreni, o a ditte non comprese
nei piani o di sostituzione di alcuni terreni con altri, mentre nella
specie si rese necessaria la sola riduzione delle quote di scorporo.
Anche gli artt. 3, 4, 5 della legge n. 230 del 1950 escludono che
vi sia obbligo di ripubblicazione dei piani a seguito di rettifica di
eventuali errori prima intercorsi, appunto perché non è richiesta, ai
fini della costituzionalità dei decreti di esproprio, che vi sia piena
corrispondenza di questi con i precedenti piani.
Si aggiunge che la necessità di una ripubblicazione si sarebbe
potuta riconoscere se l'erronea intestazione avesse impedito la esatta
identificazione del fondo minacciato da esproprio da parte dei
legittimi proprietari, oppure quando la rettifica del piano avesse
importato l'espropriazione di particelle non elencate regolarmente in
esso. Ciò non si è verificato nella specie perché, da una parte,
l'errore materiale di intestazione non impedì ai sigg. Paltrinieri di
riconoscersi come soggetti passivi dell'esproprio, così da poter
proporre tempestivo reclamo, che venne accolto, e dalla altra, sotto
l'aspetto obiettivo, l'unica modifica apportata e consistita nella
riduzione della superficie espropriata. Sicché non essendosi prodotta
nessuna lesione giuridica a carico degli istanti, ed avendo l'atto
impugnato raggiunto lo scopo cui era rivolto, non potrebbe
dichiararsene la nullità, secondo un principio generale, che ha avuto
una specifica consacrazione legislativa nell'art. 156 del Cod. proc.
civile.
Si aggiunge che, se pure dovesse essere comprovato un errore nel
computo delle quote di scorporo dovute dagli istanti, tale errore non
potrebbe altro comportare, nella presente sede, se non una ipotetica
declaratoria di incostituzionalità, per la sola parte che risultasse
espropriata in eccesso, non già per la totalità del decreto
impugnato.
Conclude chiedendo che sia dichiarata infondata la prima delle
questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Pisa.
Con memoria depositata il 20 febbraio 1964 la difesa dei ricorrenti
ha ribadito le considerazioni esposte nelle deduzioni, assumendo in
particolare, come, contrariamente all'assunto della controparte,
l'irregolare procedimento di formazione dell'atto di esproprio
determina la sua invalidità, non diversamente da quanto accade, in
ipotesi analoga, per la legge. Aggiunge che non può farsi valere quale
mero errore materiale l'errore di diritto nella formazione del piano,
che si è verificato con la formazione di un piano unico in confronto a
terreni posseduti in comunione, e che il richiamo fatto dall'Ente
resistente all'art. 2 della legge n. 339 del 1952, lungi dal condurre
ad escludere, come si assume, l'obbligo di ripubblicazione del piano,
può essere invocato in senso contrario. Infatti, se tale obbligo si fa
valere nell'ipotesi di mutamenti puramente numerici o qualitativi, con
più forte ragione deve ricorrere quando si adottino nuovi criteri
suscettibili di determinare un'assoluta discrepanza fra piano
originario e decreto. Se è vero che nel decreto di esproprio sono
inclusi beni i quali già erano compresi nel piano intestato alla
società in nome collettivo, è vero altresì che per potere giungere a
tale risultato si è dovuto procedere al coammasso con altri beni non
valutati, nonché all'esclusione di una parte di quelli della
comunione, per la determinazione del terzo residuo. Allo stesso modo,
se è vero che i piani consistono solo in un elenco di particelle e
della loro qualifica e reddito, senza altra elaborazione, è vero
d'altra parte, che da questi elementi gli interessati hanno modo di
conoscere l'esatta individuazione dei terreni e l'esatta loro qualifica
e reddito, cosicché, sottraendo alla conoscenza dei proprietari
espropriati le nuove operazioni eseguite ed i criteri che le hanno
dirette, si è tolto loro la possibilità di fare gli opportuni
controlli e rilievi, in ordine sia alla individuazione ed attribuzione
dei terreni, sia alla qualifica e reddito loro assegnato, mentre nessun
rilievo può conferirsi al fatto della riduzione che si è venuta ad
operare della proprietà espropriata. Tanto più che dalla perizia di
parte è risultato che la proprietà di uno dei tre condomini non
avrebbe dovuto essere oggetto di esproprio, e quella degli altri due
esservi assoggettata in misura minore di quanto disposto.
La difesa stessa conclude insistendo nel chiedere la dichiarazione
di totale illegittimità del decreto di esproprio. Considerato in diritto :
1. - Il primo dei motivi di eccesso di delega proposti dalla
ordinanza del Tribunale di Pisa solleva la questione relativa
all'obbligo dell'Ente espropriante di procedere ad una nuova
pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione allorché
esso abbia (in seguito a richiesta dei proprietari interessati,
formulata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 230 del 1950, onde
ottenere la rettifica di errori in essa incorsi) provveduto ad operare
un nuovo computo del reddito dominicale ed emesso il decreto di
espropriazione sulla base di tale diversa valutazione.
È anzitutto da mettere in rilievo come la denuncia da parte degli
interessati, ed ugualmente la censura di cui all'ordinanza, non
riguardavano tanto l'erronea determinazione del soggetto colpito dalla
espropriazione (poiché il piano, pur facendo menzione della società
agricola in nome collettivo "Fratelli Paltrinieri", non la considerava
quale entità fornita di propria personalità giuridica, ma, con
specifica menzione dei singoli partecipanti, determinava la misura
degli espropri facendo riferimento alle quote di ciascuno di essi ed in
proporzione alle medesime), quanto l'errore sull'oggetto, pel fatto di
avere trascurato di procedere al coacervo dei vari beni appartenenti ai
predetti, come sarebbe stato necessario in applicazione dell'art. 4
della legge n. 841 del 1950 (interpretato dall'articolo unico legge 16
agosto 1952, n. 1206), secondo cui la determinazione della quota da
espropriare è da compiere in base al reddito dominicale dell'intera
proprietà. La correzione dell'errore incorso ha reso necessaria una
radicale modifica del piano particolareggiato originario, con la
conseguenza di sostituire alla espropriazione della superficie
catastale di Ha. 469,12,41, prima stabilita, una diversa per
un'estensione molto minore, di Ha. 299,49,15.
La Corte ha già in precedenti pronuncie (e specie nelle sentenze
nn. 33 del 1961, 39 del 1962,126 del 1963) ripetutamente affermato il
principio della necessità della corrispondenza fra le risultanze dei
piani particolareggiati e le statuizioni dei decreti d'esproprio, e
quindi dell'esigenza di procedere a nuova pubblicazione dei piani
stessi allorché si accerti nei medesimi la sussistenza di errori che
non siano meramente materiali.
I motivi ora dedotti dalla difesa dell'Ente Maremma non contengono
argomenti che inducano a dare diversa interpretazione alle norme in
materia. Non è da accogliere infatti l'opinione secondo cui ogni
giudizio sulla sussistenza dell'obbligo di ripubblicazione dei piani e
sulla sua osservanza dovrebbe rimanere sottratto al sindacato di
costituzionalità, essendo questo limitato all'accertamento della
rispondenza dei decreti di esproprio alla legge delegante, senza
estendersi agli atti preparatori, che, per il loro carattere meramente
interno, sarebbero da equiparare ai progetti di legge. A smentire la
esattezza di tale tesi (e pure a prescindere da ogni considerazione di
carattere generale sul punto relativo alla sindacabilità in questa
sede degli atti o attività che concorrono alla formazione della legge
quando questa assuma carattere di legge-provvedimento) basta
considerare che la rilevanza dei piani di esproprio verso l'esterno,
cioè nei confronti dei proprietari minacciati di esproprio nonché dei
terzi interessati, risulta in modo testuale dall'obbligo di
pubblicazione imposto dall'art. 4 della legge n. 230, che ovviamente
assume la funzione di consentire la conoscenza della legalità del
procedimento prescritto per la determinazione delle quote di scorporo,
e di conseguenza rendere possibile l'esperimento dei rimedi rivolti ad
ottenere la eliminazione di eventuali violazioni delle norme stesse, a
preventiva tutela, in via amministrativa, dei diritti ed interessi
pregiudicati dai piani. Sicché, costituendo i piani stessi elemento
essenziale per la regolarità della formazione dei decreti di esproprio
(secondo è altresì comprovato dall'obbligo della loro menzione nelle
premesse di questi ultimi), deve escludersi l'asserita discrezionalità
del legislatore delegato di discostarsi dalle risultanze dei medesimi,
e negarsi altresì che possa sfuggire al sindacato di costituzionalità
l'accertamento dell'osservanza delle modalità relative alla loro
formazione. Proprio il richiamo che il resistente fa alle decisioni del
Consiglio di Stato e della Cassazione, che hanno escluso la
sottoposizione dei piani al sindacato delle giurisdizioni ordinaria ed
amministrativa, in quanto ritenuti parti integranti dei decreti
legislativi di esproprio, giova a riaffermare l'infondatezza della tesi
sostenuta.
Né vale eccepire che l'art. 4 predetto non prescrive alcuna nuova
pubblicazione nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma, di rettifica di
errori incorsi: ciò perché un'esigenza in questo senso discende dalla
già rilevata funzione assegnata ai piani, di consentire fin dalla fase
formativa dei decreti una difesa di fronte a lesioni lamentate dagli
interessati, lesioni che ove si verifichino anche nelle operazioni
rivolte alla correzione dei piani originari, rimarrebbero prive dei
rimedi preventivi voluti assicurare ove si escludesse la necessità di
rendere note le risultanze del nuovo procedimento esperito.
Argomento in contrario non può ricavarsi neppure dall'art. 2 della
legge 2 aprile 1952, n. 339, poiché questo, come la stessa difesa del
resistente rileva, conferisce solo una facoltà agli Enti di riforma di
prolungare il termine utile, già fissato al 31 dicembre 1951, per la
ripubblicazione dei piani particolareggiati, onde consentir loro il
perseguimento dell'interesse pubblico affidato alla loro cura
procedendo ad un tardivo accertamento delle consistenze patrimoniali,
nell'eventualità che l'originaria determinazione delle quote
espropriate fosse risultata inadeguata all'effettiva consistenza
patrimoniale dei soggetti cui i precedenti piani si riferivano, e si
fosse quindi presentata l'esigenza di una integrazione delle quote
stesse. Si tratta in sostanza di una estensione nel tempo dei poteri
discrezionali propri degli Enti, che nulla ha a che fare con l'obbligo
che sorge nel caso, inverso a quello considerato nell'art. 2, di piani
includenti beni non suscettibili di espropriazione o eccedenti le quote
espropriabili.
Deve pertanto riaffermarsi il principio secondo cui la
corrispondenza fra il contenuto del piano e quello del decreto di
esproprio sia da richiedere almeno per la parte che assume rilievo
sostanziale, e che di conseguenza una nuova pubblicazione si rende
necessaria allorché vengano assunti elementi di giudizio prima
trascurati o non esattamente valutati, e siano adottati criteri ed
applicate norme diverse da quelle prima tenute presenti, così da
pervenire ad una nuova e diversa determinazione delle quote da
espropriare.
Che quest'ultima ipotesi si sia verificata nella specie risulta
dalla precedente esposizione, senza che nulla possa opporsi in
contrario pel fatto che i nuovi accertamenti abbiano condotto alla
riduzione delle precedenti quote di scorporo, e che l'esproprio
disposto non comprenda particelle diverse da quelle già considerate
nel piano pubblicato nel dicembre 1961. Poiché, come si è ricordato,
le doglianze mosse avverso quest'ultimo traevano ragione dalla mancata
osservanza dell'art. 4 della legge stralcio e dell'articolo unico della
legge n. 1206 del 1952, incombeva all'Ente (una volta accertato
l'errore verificatosi) l'obbligo di rendere note le modalità seguite
per la determinazione del reddito dominicale della intera proprietà di
ognuno dei condomini, al fine di stabilire se e quale quota dei terreni
siti in zona di riforma fosse suscettibile di esproprio a carico di
ciascuno dei condomini, e così consentire agli interessati di far
valere i loro rilievi.
2. - Quanto al secondo motivo di incostituzionalità con cui si
denuncia l'avvenuta assunzione, ai fini della quota di scorporo, di
dati catastali diversi da quelli risultanti alla data del 15 novembre
1949 (motivo che anche la difesa dell'Ente ritiene fondato), non vi è
luogo a deliberare, rimanendo esso assorbito dall'accoglimento del
precedente;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953), in relazione all'art. 4 della
legge n. 230 del 1950 e all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e con
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte