Sentenza n. 38/1969
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1969 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 35legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35
del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1966
dal Consiglio di Stato - sezione V - sul ricorso del Comune di
Sorianello contro il Comune di Soriano Calabro ed il Ministero
dell'interno, iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25
febbraio 1967.
Visti gli atti di costituzione dei Comuni di Sorianello e di
Soriano Calabro e del Ministero dell'interno e l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Antonio Stoppani, per il Comune di Sorianello, l'avv.
Vincenzo D'Audino, per il Comune di Soriano Calabro, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministero
dell'interno e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto in data 14 agosto 1964 del Presidente della Repubblica
veniva disposto il distacco della borgata "Collina degli Angeli" dal
Comune di Sorianello e l'aggregazione al contermine Comune di Soriano
Calabro.
Contro tale provvedimento insorgeva il Comune di Sorianello
proponendo ricorso al Consiglio di Stato deducendo tra l'altro
l'illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 35 del T.U. della
legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934,
n. 383, ai sensi dei quali era stata disposta la variazione di
circoscrizione.
Rilevava la difesa del ricorrente che l'art. 34 del citato testo
unico stabilisce che una borgata o frazione può essere distaccata dal
Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermine
quando la domanda sia fatta - come dispone il precedente art. 33 - da
un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei
contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del
carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni. Il
successivo art. 35 stabilisce, infine, che le variazioni alle
circoscrizioni comunali previste negli articoli precedenti sono
disposte con decreto del Presidente della Repubblica.
Tali norme, ad avviso del ricorrente, sarebbero in contrasto con
gli artt. 117 e 133 della Costituzione i quali dispongono che alle
variazioni delle circoscrizioni dei comuni deve provvedersi con legge
regionale. In virtù di tale riserva costituzionale, e nelle more
dell'attuazione dell'ordinamento regionale, alle modificazioni delle
circoscrizioni territoriali potrebbe quindi provvedersi con atto
legislativo dello Stato e non più con provvedimento amministrativo del
Presidente della Repubblica.
Con ordinanza emessa in data 5 novembre 1966 il Consiglio di Stato
non solo ha ritenuto non manifestamente infondata la sollevata
eccezione di incostituzionalità, ma ha anche sollevato di ufficio la
questione di costituzionalità delle medesime norme in riferimento agli
artt. 3 e 133 della Costituzione. Osserva al riguardo l'ordinanza che
mentre le citate norme della legge comunale e provinciale attribuiscono
l'iniziativa del procedimento di modificazione territoriale ad un
numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei
contribuenti e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali
applicati nelle borgate o frazioni, il precetto costituzionale
contenuto nell'art. 133 stabilisce che alle variazioni territoriali
possa provvedersi "sentite le popolazioni interessate". La previsione
della norma ordinaria che riduce la nozione di popolazione alla sola
categoria dei contribuenti sarebbe peraltro in contrasto col principio
della eguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini di fronte
alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25
febbraio 1967.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti sia il
ricorrente Comune di Sorianello che i resistenti Comune di Soriano
Calabro e Ministero dell'interno. È pure intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Il Comune di Sorianello, rappresentato e difeso dall'avvocato
Antonio Stoppani, nelle deduzioni costitutive depositate in cancelleria
il 1 febbraio 1967 sostiene che sia la eccezione di incostituzionalità
da esso sollevata dinanzi al Consiglio di Stato, sia la questione di
costituzionalità proposta ex officio dall'ordinanza di rimessione sono
pienamente fondate e chiede che la Corte voglia dichiarare
l'illegittimità delle norme impugnate.
Il Comune di Soriano Calabro, rappresentato e difeso dagli avvocati
Vincenzo e Francesco d'Audino, nelle deduzioni depositate il 31 gennaio
1967 sostiene per contro che le questioni prospettate sono infondate.
Insussistente sarebbe il denunciato contrasto con gli artt. 117 e
133 della Costituzione poiché se è vero che i precetti invocati hanno
trasferito alla Regione la competenza a disciplinare e regolare le
circoscrizioni comunali è altrettanto vero che sino a quando non si
sarà provveduto a dare attuazione all'ordinamento regionale, rimangono
in vigore le norme organizzative preesistenti a meno che esse non
contrastino con norme precettive della Costituzione.
Infondato, sarebbe inoltre il contrasto tra l'art. 33 della legge e
l'art. 3 della Costituzione. La norma costituzionale tutela la
eguaglianza dei cittadini di fronte a situazioni giuridiche sostanziali
per impedire che vi possano essere disuguaglianze lesive della dignità
umana di ciascun cittadino. Il disposto dell'art. 33 non viola tale
norma perché non disciplina nessuna situazione giuridica, ma fissa
soltanto un criterio per individuare la maggioranza dei soggetti che si
trovano in una determinata frazione.
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza e difesa del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno,
negli atti difensivi depositati il 17 marzo 1967 afferma che la
questione di costituzionalità sollevata è infondata.
Rileva in primo luogo l'Avvocatura che lo stesso Consiglio di
Stato, nonché la Corte di cassazione hanno in altre occasioni
affrontato e risolto in senso affermativo la questione se lo Stato,
dopo l'entrata in vigore della Costituzione ed in attesa della
istituzione e funzionamento degli enti regionali, possa disporre
modifiche alle circoscrizioni comunali con un decreto presidenziale e
cioè con un atto del potere esecutivo, ed hanno altresì disatteso la
tesi secondo la quale, data la riserva di legge posta dall'art. 133, la
Costituzione abbia trasformato, in questo periodo transitorio, la
natura da amministrativa in legislativa dell'atto mediante il quale lo
Stato può esercitare il potere di erigere nuovi comuni o modificare le
circoscrizioni comunali.
La stessa Corte costituzionale, prosegue l'Avvocatura, con la sua
sentenza n. 94 del 1965 in materia di controlli di merito da parte
dello Stato sugli atti delle province e dei comuni, ha affermato la
legittimità o comunque il permanere in vigore del sistema preesistente
alla Costituzione all'evidente fine di evitare periodi di carenza.
Questi argomenti valgono ora a dimostrare la piena e legittima vigenza,
nell'attuale periodo transitorio, delle norme preesistenti che
attribuiscono al Governo il potere di disporre con atto amministrativo
determinate modifiche alle circoscrizioni territoriali dei comuni.
Le stesse osservazioni valgono ovviamente per quella parte
dell'art. 133 della Costituzione che per la modifica delle
circoscrizioni territoriali esige che siano "sentite le popolazioni
interessate". Anche questa disposizione, al pari della riserva di legge
contenuta nello stesso articolo, rappresenta una garanzia
dell'autonomia dei comuni posta dal costituente nei confronti delle
Regioni, nel momento stesso in cui attribuiva a queste il potere di
disporre in materia di circoscrizioni territoriali. Sicché fin quando
non siano emanate le norme di adeguamento delle leggi della Repubblica
alle nuove esigenze delle autonomie comunali o fin quando il potere
suddetto non sarà effettivamente trasferito alle Regioni, le norme
preesistenti restano legittimamente in vigore.
Infondato, infine, per l'Avvocatura sarebbe il contrasto con il
principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. È
vero che le norme impugnate, emanate in periodo fascista, attribuendo
il potere di iniziativa ai soli contribuenti, hanno innovato la
precedente legislazione (art. 3 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865)
che riconosceva lo stesso potere alla maggioranza degli elettori
residenti, criterio questo ultimo cui si è ispirata, dopo la
restaurazione, la legge 15 febbraio 1953, n. 71, sulla ricostituzione
dei comuni soppressi dal fascismo. Non sembra tuttavia, prosegue
l'Avvocatura, che la limitazione del diritto di iniziativa ai soli
cittadini contribuenti - direttamente collegabile alla soppressione
dell'ordinamento elettivo degli enti locali - possa costituire
violazione del principio di eguaglianza. Non mancano infatti nel nostro
ordinamento altre disposizioni che limitano ai cittadini contribuenti
l'esercizio di determinati diritti ed è innegabile che le variazioni
territoriali abbiano un importante aspetto tributario che può essere
valutato in modo più responsabile dai cittadini contribuenti della
frazione interessata.
Va d'altro canto considerato che anche l'attribuzione del potere di
iniziativa agli elettori presenta inconvenienti poiché comporta
l'esclusione di quelle persone che, pur avendo interessi e cespiti
imponibili in una frazione, non sono tuttavia iscritti nelle liste
elettorali della frazione medesima. Deve pertanto ritenersi che il
legislatore del 1934 operando una scelta tra i due possibili sistemi
abbia legittimamente fatto uso del suo potere discrezionale. Considerato in diritto :
Col primo motivo di incostituzionalità viene denunciato un
contrasto tra gli artt. 33, 34 e 35 del T.U. della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nella
parte in cui stabiliscono che le variazioni alle circoscrizioni dei
comuni sono disposte con decreto del Capo dello Stato e gli artt. 117 e
133, comma secondo, della Costituzione i quali dispongono che alle
suddette variazioni si provvede con legge regionale. L'ordinanza non
nega che, nelle more dell'attuazione dell'ordinamento regionale, lo
Stato possa continuare ad esercitare la sua potestà in materia, ma,
basandosi sulla riserva di legge contenuta nei citati precetti
costituzionali, sostiene che le modificazioni delle circoscrizioni
territoriali previste dalle norme censurate debbano essere disposte con
atto legislativo e non già con atto amministrativo.
La censura non è fondata. Nel proporla l'ordinanza muove
dall'inesatta premessa che la riserva di legge si riferisce anche al
legislatore nazionale.
Il testo degli artt. 117 e 133 della Costituzione non lascia, per
contro, dubbi di sorta che ci si trovi in presenza di una riserva di
legge esclusivamente regionale, destinata, quindi, ad operare solo nel
momento in cui gli organi legislativi della Regione verranno creati ed
inizieranno a funzionare. Con le norme in esame il costituente ha
inteso sottrarre alla competenza dello Stato e trasferire al nuovo ente
regione, innegabilmente più idoneo ad avvertire ed apprezzare la
volontà e gli interessi locali dei cittadini, la materia concernente
l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle loro circoscrizioni
e denominazioni. A garanzia delle autonomie locali e per assicurare la
necessaria tutela del diritto alla integrità territoriale dei comuni,
il costituente ha inoltre disposto che la potestà attribuita in
materia alla Regione si manifesti sotto la forma di leggi e previa
audizione delle popolazioni interessate.
Ora, poiché questa è l'esatta portata dei precetti costituzionali
in esame, ne discende ovvia la conseguenza che essi non hanno immediata
applicazione, rivolgendosi unicamente ad organi di un nuovo ente
territoriale non ancora concretamente istituito. Durante l'attuale
periodo transitorio ben potrà quindi lo Stato - nei cui riguardi i
ripetuti precetti non hanno alcuna operatività - continuare ad
esercitare le sue funzioni in materia nelle forme e nei limiti
stabiliti dalla preesistente disciplina.
La secondo censura di incostituzionalità sollevata d'ufficio dal
giudice a quo riguarda quelle parti degli artt. 33 e 34 del T.U. della
legge comunale e provinciale nelle quali viene disposto che alle
modifiche delle circoscrizioni territoriali previste da detti articoli
può farsi luogo quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini
che rappresentino la maggioranza numerica delle borgate o frazioni e
sostengano almeno la metà dei tributi locali in esse applicabili. La
censura è stata proposta in riferimento agli artt. 133, comma secondo,
e 3 della Costituzione tra loro coordinati perché l'intervento nel
procedimento della maggioranza dei soli cittadini contribuenti non
soddisferebbe all'obbligo della preventiva audizione delle popolazioni
interessate e violerebbe nel contempo il principio di eguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge.
La Corte non ritiene però che la questione di legittimità possa
porsi in riferimento a quella parte dell'art. 133, comma secondo, della
Costituzione nella quale è sancito l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate. E ciò perché, come è già stato posto in rilievo, le
disposizioni contenute nel secondo comma e cioè tanto la riserva di
legge, quanto l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, si
riferiscono esclusivamente alla Regione.
La questione di legittimità è invece fondata in quanto posta in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Nei precedenti testi legislativi disciplinanti la materia (legge 20
marzo 1865, n. 2288, allegato A, art. 15; legge 30 dicembre 1888 n.
5865, art. 3; R.D. 4 maggio 1898, n. 164, art. 115; R.D. 21 maggio
1908, n. 229, art. 115 e R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 120)
l'iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni
comunali era stata sempre riconosciuta alla maggioranza degli elettori
e tale criterio di individuazione dei soggetti interessati a tali
modifiche, abbandonato dal testo unico della legge comunale e
provinciale del 1934, è stato ripristinato, dopo l'entrata in vigore
della Costituzione, con la legge 15 febbraio 1953, n. 71, sulla
ricostituzione dei comuni soppressi in regime fascista. Nel sistema
delle fonti normative perciò la previsione degli articoli impugnati,
che considera sufficiente l'intervento della maggioranza dei soli
contribuenti, è del tutto eccezionale.
Ora non può disconoscersi che tale previsione, comportando una
ingiustificabile restrizione della nozione dei soggetti interessati ai
provvedimenti relativi alle variazioni delle circoscrizioni comunali,
sia in contrasto col principio democratico dell'eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali
e sociali.
I provvedimenti, previsti dagli articoli impugnati, riguardanti la
costituzione di una borgata o frazione in comune distinto o il distacco
dal comune cui appartiene e l'aggregazione ad un comune contermine,
interessano indubbiamente tutti i cittadini residenti nella borgata o
frazione e perciò, nella valutazione della convenienza ed opportunità
di siffatti provvedimenti, l'elemento da prendere in considerazione è
la volontà dei frazionisti. A questa esigenza non sono certo conformi
le disposizioni censurate le quali, anziché attribuire l'iniziativa
del procedimento agli elettori - che sono poi tutti i cittadini
maggiorenni residenti nelle borgate o frazioni - la riconosce ai
contribuenti e per di più solo a quelli che sono iscritti nei ruoli
dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni. Si
determina così una disparità di trattamento fra i cittadini
interessati ai provvedimenti in questione basata sul censo e quindi
evidente è la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Deve essere conseguentemente dichiarata l'incostituzionalità degli
artt. 33 e 34 nelle parti in cui attribuiscono l'iniziativa delle
modificazioni territoriali alla maggioranza dei contribuenti anziché
alla maggioranza dei cittadini elettori residenti nelle borgate o
frazioni.
Ai sensi dell'art. 27, seconda parte, della legge 11 marzo 1953, n.
87, contenente "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale" deve essere altresì dichiarata
l'incostituzionalità dell'art. 35 nella parte in cui attribuisce a
qualsiasi contribuente, anziché a qualsiasi elettore, la facoltà di
fare opposizione alle deliberazioni dei consigli comunali relative a
variazioni alla circoscrizione dei comuni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 117 e 133, comma
secondo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 del T.U. della legge comunale e
provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del
suddetto testo unico limitatamente alle parti in cui riconoscono il
diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle
circoscrizioni territoriali ai cittadini che rappresentino la
maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e
sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali in esse
applicati, anziché alla maggioranza dei cittadini elettori;
dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 limitatamente alla
parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente anziché a qualsiasi
elettore la facoltà di fare opposizione alle deliberazioni dei
consigli comunali relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte