Sentenza n. 38/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1971 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7,
del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1969 dal
tribunale di Ancona sul ricorso elettorale di Carboni Sante contro
Trifogli Alfredo, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18
giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione di Carboni Sante e di Trifogli
Alfredo;
udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il Trifogli, e l'avv. Luciano
Ventura, per il Carboni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 7 marzo 1969 sul ricorso elettorale
proposto da Carboni Sante avverso la convalida della elezione a
consigliere comunale di Trifogli Alfredo, il tribunale di Ancona ha
sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente alla
norma di cui all'art. 15 n. 7 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, (t.u.
per le leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali), per contrasto con gli artt. 3 e 51 della
Costituzione.
Sotto il profilo della rilevanza, il tribunale chiarisce che il
Trifogli, al momento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
comunale di Ancona (17-18 novembre 1968), si trovava ad essere,
unitamente ai suoi fratelli, socio di fatto della "Tipografia Trifogli
Osvaldo Eredi" che aveva in corso con quel comune sin dal 29 luglio
1964 un rapporto contrattuale per la stampa della "Rivista di Ancona":
rapporto della durata di un anno tacitamente prorogabile per uguale
periodo di tempo, salvo disdetta di tre mesi prima della sua scadenza.
Di qui l'applicabilità, ai fini della decisione sul caso in esame,
della norma oggetto di impugnazione che esclude la eleggibilità per
"coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del
comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate
in qualsiasi modo dal medesimo".
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo
aggiunge che il Trifogli all'epoca della presentazione delle liste dei
candidati - ed a fortiori alla data delle elezioni - si trovava
nell'impossibilità giuridica di dissociare la sua posizione da quella
degli altri coeredi, essendo già scaduto il termine utile per
l'intimazione della disdetta. Il dubbio di legittimità costituzionale
verte, pertanto, sulla compatibilità della norma anzidetta con i
principi costituzionali dell'eguaglianza fra tutti i cittadini, sia
generica sia in specifico riferimento al diritto di accedere alle
cariche elettive, per il fatto che essa sancisce condizioni di
ineleggibilità che non possono essere rimosse dalla volontà del
soggetto interessato.
2. - Si sono costituiti nel presente giudizio il ricorrente sig.
Carboni Sante e il sig. Trifogli Alfredo, con deduzioni depositate
rispettivamente il 1 e il 7 luglio 1969. Il primo contesta, in punto di
fatto, che il ricorrente si fosse trovato nella impossibilità di
eliminare la sua oggettiva posizione di ineleggibilità e conclude,
comunque, in punto di diritto, per la infondatezza della questione. Il
secondo afferma preliminarmente che ogni considerazione di fatto deve
considerarsi superata dalla impostazione data alla questione di
legittimità costituzionale nell'ordinanza di rinvio. Nel merito,
rileva che al diritto elettorale passivo del cittadino è apprestata
una tutela preferenziale e primaria nei confronti di qualunque altro
interesse pubblico che non abbia rilievo costituzionale, con la
conseguente illegittimità di una normativa che impedisca l'esercizio
di quel diritto, stabilendo condizioni di ineleggibilità che non
possano essere rimosse dalla volontà dell'interessato. Di qui il
contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione in quanto la norma
denunciata stabilisce una identica situazione di ineleggibilità per
tutti coloro che versino in rapporti di affari con il comune, senza
distinguere le situazioni, tra loro diverse, di coloro che possono e di
coloro che invece non possono sciogliersi da tali rapporti.
Nella pubblica udienza i difensori delle parti hanno ribadito le
rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale
di Ancona in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione concerne
l'art. 15, n. 7, del t.u. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e cioè in
realtà, l'art. 15, n. 7, del t.u.lgs. n. 203 del 1951, con specifico
riferimento all'ipotesi in cui le cause di ineleggibilità ivi previste
non possano essere rimosse dalla volontà dell'interessato (ipotesi
che, con apprezzamento insindacabile in questa sede, l'ordinanza assume
ricorrere nella concreta fattispecie).
In termini più generali, ma sempre alla stregua delle medesime
norme della Costituzione cui ora si richiama il tribunale di Ancona,
analoga questione era stata dichiarata non fondata da questa Corte con
la sentenza n. 42 del 1961, poi ribadita da successive ordinanze e non
contraddetta - come sostiene invece la difesa di una delle parti -
dalla più recente sentenza n. 46 del 1969. In tutte le accennate
occasioni, la Corte ha costantemente affermato che né l'art. 3 né
l'art. 51 della Costituzione si oppongono a che la legge stabilisca,
per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilità a
consigliere comunale, rivolte alla tutela di interessi generali che si
riconnettono alla duplice esigenza di assicurare la libera e genuina
espressione del voto popolare e l'obiettivo ed imparziale esercizio
delle funzioni demandate agli amministratori locali. Ché anzi, proprio
nella sentenza n. 46 del 1969, al punto quinto della motivazione, la
Corte ha ulteriormente precisato che tale possibilità risulta
testualmente dall'art. 51, laddove riserva alla legge di determinare i
requisiti di volta in volta necessari per l'ammissione ai pubblici
uffici e alle cariche pubbliche elettive: tra i quali requisiti ben
può rientrare quello di non trovarsi in situazioni di oggettiva
incompatibilità con la posizione di candidati alle elezioni.
Vero è che quest'ultima sentenza ebbe a dichiarare la
illegittimità costituzionale di una normativa che,
nell'interpretazione affermatasene in pratica, protraeva la situazione
di ineleggibilità oltre quanto ragionevolmente necessario al
soddisfacimento dei fini di pubblico interesse testé richiamati,
facendone per di più dipendere la cessazione da una estranea volontà,
ampliamente discrezionale almeno in ordine al "quando". Ma la
situazione di coloro che, prima delle elezioni, abbiano dato le
dimissioni dagli uffici incompatibili, astenendosi effettivamente da
qualsiasi attività ad essi inerente, è diversa da quella - cui si
riferisce il tribunale di Ancona - di chi, per qualsiasi ragione, non
sia stato in grado di far cessare in quel momento il rapporto con il
comune che la legge configura come causa di ineleggibilità.
In sede di giudizio di costituzionalità della norma che prevede
determinate cause di ineleggibilità o di incompatibilità non rileva
la maggiore o minore difficoltà, o addirittura la impossibilità
legale, di rimuoverle in tempo utile, una volta accertato che queste
non sono, di per sé, in contrasto con le norme degli artt. 3 e 51
della Costituzione.
Muovendo da quest'ultima premessa, una diversa conclusione,
nell'ordine di idee prospettato dall'ordinanza, sarebbe intrinsecamente
contradittoria e fonte di ingiuste sperequazioni tra soggetti che
versano nelle identiche condizioni previste dalla norma denunciata.
Giacché ineleggibili sarebbero coloro che, pur potendolo legalmente,
non avessero tuttavia posto fine al rapporto considerato ostativo; ed
eleggibili, invece - malgrado e, paradossalmente anzi, proprio a causa
del necessario perdurare del rapporto medesimo - gli altri, cui una
siffatta possibilità non era data per la struttura e le peculiari
caratteristiche del rapporto che li lega al Comune, alla stregua della
disciplina dettatane dal diritto positivo.
Con il che, quella che la legge assume come situazione oggettiva di
ineleggibilità verrebbe a trasformarsi, nei confronti dei primi, in
una sorta di misura sanzionatoria, che sarebbe, oltre tutto, priva di
giustificazione, una volta ammesso che la giuridica impossibilità di
una tempestiva cessazione del rapporto non influirebbe sulla
eleggibilità dei secondi.
È da soggiungere che, trattandosi di elettorato amministrativo,
l'ineleggibilità opera limitatamente a quel solo comune con il quale
sussistono le relazioni indicate nell'art. 15, n. 7, piena ed intera
restando la capacità elettorale passiva dei soggetti interessati nei
confronti di ogni altra amministrazione locale, oltre che, ovviamente,
in sede di elezioni politiche.
Deve concludersi pertanto per la infondatezza della questione anche
sotto il nuovo profilo risultante dall'impostazione datale
nell'ordinanza del tribunale di Ancona.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, n. 7 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, testo unico sulla
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
(art. 15, n. 7, d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte