Sentenza n. 38/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1973 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 161 della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio), e dell'art. 700 del codice di
procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 novembre 1970 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Konopka Magda e Battistini Attilio ed
altri, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1970 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Fallarino Ernesto, Medi Mandour ed il
"Corriere d'Italia", iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28
aprile 1971.
Visti gli atti di costituzione di Battistini Attilio, di Goria
Giulio, della società "Il Rinnovamento" editrice del quotidiano "Paese
Sera", della società editrice "Il Messaggero" e di Fallarino Ernesto;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Carlo Striano, per il Battistini, l'avv. Nino Gaeta,
per "Paese Sera", l'avv. Fabio Montefoschi, per "Il Messaggero", e
l'avv. Dario Di Gravio, per il Fallarino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento promosso da Magda Konopka nei
confronti di Attilio Battistini ed altri, il pretore di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 700 del
codice di procedura civile e dell'art. 161 della legge 22 aprile
1941, n.633. La prima disposizione viene censurata in quanto, in
relazione agli artt. 10 cod. civ., 96 e 97 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, consente di inibire l'uso dell'immagine altrui anche
nell'ipotesi in cui questa, per essere nella disponibilità di
un'impresa giornalistica, deve ritenersi destinata alla pubblicazione a
mezzo stampa. La seconda è impugnata nella parte in cui consente, in
relazione agli artt. 10 cod. civ., 96 e 97, 156 e 168 della legge n.
633 del 1941, il sequestro della fotografia e del materiale relativo,
considerati oggetti idonei a costituire mezzo per la violazione del
diritto all'immagine, anche quando, per essere nella disponibilità di
un'impresa giornalistica, siano destinati alla pubblicazione a mezzo
stampa.
2. - Nell'ordinanza di rimessione, pronunciata il 10 novembre 1970,
il giudice a quo ha posto il dubbio in ordine alla compatibilità delle
norme anzidette con l'art. 21 Cost., in particolare laddove esso
esclude che la stampa possa essere soggetta a censura ovvero a
sequestro fuori dai casi espressamente previsti.
Ha precisato che la questione di legittimità costituzionale si
propone nella fattispecie in un modo particolare rispetto al caso
deciso con la sentenza n. 122 del 1970 trattandosi di provvedimenti
diretti ad incidere non sulla stampa in senso vero e proprio ma su atti
preparatori o su cose che si pongono come strumento per l'esercizio del
diritto di cronaca. Pertanto l'inibizione dell'uso dell'immagine
destinata alla stampa configurerebbe sostanzialmente un'ipotesi di
censura preventiva, mentre il sequestro della fotografia e del relativo
materiale renderebbe ancor più penetrante l'intervento del giudice con
contenuto di censura.
Il pretore ha peraltro rilevato come la Corte costituzionale abbia
più volte affermato la distinzione tra stampa e attività preparatoria
della stessa in relazione alla tutela accordata, e come la medesima
abbia riconosciuto le autorizzazioni e censure, cui si riferisce l'art.
21, in quei provvedimenti cautelari di assenso preventivo che devono
riflettere il contenuto della pubblicazione. Ha osservato del pari che
l'art. 21, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, incontra
dei limiti naturali derivanti dal sistema costituzionale ed in
particolare dall'art. 2 che prevede il riconoscimento e la garanzia dei
diritti inviolabili dell'uomo.
Conclude tuttavia nel senso dell'impossibilità di negare
l'esistenza di un problema di legittimità costituzionale la cui
risoluzione non può che essere demandata alla Corte costituzionale.
3. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte si sono
costituiti Attilio Battistini, direttore responsabile dei periodici
"Playmen" e "Men", rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Striano, la
società editrice "Il Messaggero", rappresentata e difesa dall'avv.
Fabio Montefoschi, la società "Il Rinnovamento", editrice del
quotidiano "Paese Sera", rappresentata e difesa dall'avv. Nino Gaeta,
Giulio Goria, direttore di "Paese Sera", rappresentato e difeso
dall'avv. Vinicio de Matteis.
4. - La difesa del Battistini osserva in primo luogo che con la
sentenza n. 122 del 1970 la Corte costituzionale ha già fissato i
criteri in ordine alla libertà di formazione, circolazione e
diffusione della stampa, derivandone l'inapplicabilità dell'art. 700
cod. proc. civ., in relazione al sequestro di pubblicazioni. Analoga
interpretazione dovrebbe valere in ordine all'inibizione dell'uso
dell'immagine ed al sequestro di fotografie destinate alla stampa. Ove
peraltro essa non potesse essere accolta si dovrebbe ritenere fondata
la proposta questione di legittimità costituzionale, poiché sarebbe
certo che l'inibizione e il sequestro si risolverebbero in un autentico
divieto di pubblicazione di notizie, imposto alla stampa in via
preventiva e cautelare, con palese contrasto con l'art. 21 della
Costituzione.
5. - Anche la società editrice "Il Messaggero" ritiene che il
problema sollevato dal pretore di Roma sia stato implicitamente risolto
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 122 del 1970 nel senso
dell'inapplicabilità delle norme denunciate all'ipotesi di immagini e
cose destinate alla stampa. In linea subordinata peraltro conclude per
l'accoglimento della questione.
6. - La società "Il Rinnovamento" e Giulio Goria, dopo aver
sottolineato il carattere essenziale della riproduzione fotografica nel
giornale moderno e quindi il risolversi in censura preventiva vietata
dall'art. 21 della Costituzione l'interdizione della pubblicazione di
qualsiasi fotografia, concludono per la dichiarazione di illegittimità
delle norme denunciate, rammentando anche un precedente costituito
dalla decisione della Cassazione penale, adottata prima della entrata
in funzione della Corte costituzionale, di ritenere illegittimo il
divieto di pubblicazione di fotografie di persone incolpate di reato.
7. - Questione di identico tenore veniva sollevata il 20 dicembre
1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile promosso da Ernesto
Fallarino nei confronti di Medi Mandour ed il "Corriere d'Italia".
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale. Si è costituito dinanzi alla Corte
costituzionale il Fallarino rappresentato e difeso dall'avv. Dario Di
Gravio.
8. - La difesa del Fallarino, premesso che l'art. 21 della
Costituzione può prevalere sui diritti inviolabili dell'uomo, di cui
all'art. 2, in tanto in quanto sussista un interesse pubblico alla
divulgazione del pensiero o del fatto di cronaca - interesse che nella
specie si rivelerebbe inesistente - sottolinea la particolarità del
problema sottoposto all'esame della Corte costituzionale trattandosi
non di sequestro di pubblicazioni ma di cose che solo per illazioni
possono ritenersi destinate alla stampa.
La questione pertanto risulterebbe infondata, laddove invece
occorrerebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 10
cod. civ., 93, 96, 97 e 156 e seguenti della legge n. 633 del 1941,
nelle parti in cui non prevedono, da un lato, il risarcimento del danno
anche quando l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui,
delle lettere e degli epistolari sia consentita dall'esercizio di un
diritto tutelato dalla Costituzione (libertà di stampa), dall'altro
l'intervento del giudice civile in via cautelare nella stessa ipotesi,
ed in ultimo la possibilità di sequestro di lettere epistolari e
ritratti prima della loro utilizzazione a fini di stampa.
9. - Nella memoria successivamente depositata, la difesa del
Fallarino, dopo aver ribadito con ampie argomentazioni che nel sistema
delineato dal legislatore ordinario agli artt. 96 e 97 della legge n.
633 del 1941 si è operata una congrua delimitazione tra l'interesse
alla pubblicazione dell'immagine e quello alla riservatezza della
stessa, insiste nelle conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza,
vanno riuniti e decisi con una stessa sentenza, in quanto si
riferiscono alle medesime disposizioni di legge e a questioni
identiche.
Le relative ordinanze pretorili, precisato che in base alla
sentenza n. 122 dell'anno 1970 non può procedersi in forza dell'art.
700 del codice di procedura civile al sequestro di una pubblicazione
contenente l'immagine di una persona riprodotta nonostante il divieto,
e ricordata altresì la sentenza n. 38 dell'anno 1961, nonché la
sentenza n. 115 dell'anno 1957, sollevano, rispetto all'art. 21 della
Costituzione, in particolare al secondo e terzo comma, la questione di
legittimità degli artt. 700 del codice di procedura civile e 161 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, in relazione agli artt. 10 del codice
civile, 96, 97, 156, 168 della citata legge 22 aprile 1941 in quanto
consentono di inibire la diffusione dell'immagine altrui e di
sequestrarla anche quando questa, per essere nella materiale
disponibilità di un'impresa giornalistica, deve ritenersi destinata
alla pubblicazione a mezzo stampa.
Tale essendo il thema decidendi, non devono essere prese in
considerazione le difese del Fallarino nella parte in cui propongono
deduzioni ovvero formulano eccezioni che non sono state sollevate nelle
ordinanze di rinvio.
2. - La questione non è fondata.
La specie in esame si diversifica da quella di cui alla sentenza n.
122 del 1970 richiamata dal giudice e dalle parti, la quale verteva
sull'ammissibilità del sequestro di pubblicazioni contenenti immagini.
La Corte ha escluso che gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e l'art. 10 del codice civile attengano alla materia del
sequestro preventivo ed ha escluso altresì che il giudice, anche in
base all'art. 700 del codice di procedura civile, abbia il potere di
procedere al sequestro di una pubblicazione, all'infuori dei casi in
cui concorrano le due condizioni contemplate dall'art. 21, terzo comma,
della Costituzione, cioè di delitti per cui la legge vigente
espressamente autorizzi il provvedimento o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
La questione sulla quale oggi è chiamata a pronunziarsi la Corte
è invece quella di legittimità costituzionale dell'art. 161 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto applicabile agli oggetti
contenenti immagini che non siano state ancora pubblicate, ma che per
essere nella materiale disponibilità di un'impresa giornalistica, si
ritengano destinate alla pubblicazione, e dell'art. 700 del codice di
procedura civile in quanto applicabile ai medesimi oggetti.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si
riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta e si
estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono, quando, come si
dirà in appresso, vengono in considerazione i diritti inviolabili
della personalità umana, anche alle attività strumentali e alle cose
che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del
materiale destinato alla stampa. Il fine della citata norma
costituzionale è quello di evitare che preventivi interventi cautelari
amministrativi o giudiziari, non diretti a reprimere delitti
espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione
delle pubblicazioni, considerate dalla norma medesima come mezzo
precipuo per la diffusione del pensiero manifestato e per l'esercizio
dell'attività di informazione.
Come già rilevato dalla Corte nella sentenza n. 115 del 1957 e
confermato con le sentenze n. 44 del 1960, n. 159 del 1970 e n. 93 del
1972, il divieto di cui al comma secondo della medesima norma concerne
provvedimenti della pubblica autorità diretti ad esercitare controlli
o assensi preventivi sul contenuto delle pubblicazioni'.
Non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a
tutelare e a realizzare i fini dell'art. 2 affermati anche negli artt.
3, secondo comma, e 13, primo comma, che riconoscono e garantiscono i
diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio
decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza,
intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della
Convenzione europea sui diritti dell'uomo, gli artt. 10 del codice
civile, 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, i quali del resto,
come ha affermato la Corte nella richiamata sentenza n. 122 del 1970,
non attengono alla materia del sequestro preventivo.
Ciò premesso, risulta evidente che la tutela dei diritti sulla
propria immagine, su quelle dei genitori, dei coniugi e dei figli,
sanciti dai citati articoli e che venga esercitata anche rispetto alle
attività strumentali e alle cose le quali siano dirette e servano
all'organizzazione, predisposizione, preparazione e formazione del
materiale che si presume destinato ad essere pubblicato, non trova
ostacolo nel precetto costituzionale di cui all'art. 21 della
Costituzione e in particolare ai commi secondo e terzo.
3. - Non contrastano con la norma costituzionale di raffronto anche
nella loro applicazione rispetto alle immagini che si presumano
destinate ad essere pubblicate a mezzo stampa gli artt. 156 e 168 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, i quali statuiscono sull'utilizzazione
economica del diritto di autore e di altri diritti connessi
all'esercizio di questi. Il primo afferma la facoltà di agire in
giudizio per ottenere l'accertamento del diritto di utilizzazione
economica e l'interdizione della sua violazione. Il secondo estende le
norme relative all'utilizzazione economica nei giudizi a difesa dei
diritti che si riferiscono alla paternità e all'integrità dell'opera.
Nessuna di tali disposizioni è incompatibile con i principi e con le
norme di cui all'art. 21 della Costituzione.
4. - Nemmeno contrasta alla norma costituzionale citata l'art. 161
della legge 22 aprile 1971, n. 633, il quale, statuendo anch'esso sui
diritti di utilizzazione economica, attribuisce all'autorità
giudiziaria la facoltà di ordinare, agli effetti dell'esercizio dei
poteri previsti dagli artt. 156, 157, 158, 159, 160 della medesima
legge, la descrizione, l'accertamento, la perizia ed anche il sequestro
di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di
utilizzazione ed in casi particolarmente gravi anche il sequestro dei
proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato. Tali
disposizioni tutelano l'utilizzazione economica del diritto d'autore e
sono dirette ad assicurare la prova e a determinare l'indisponibilità
della cosa, sia per preservarla da distruzione o alterazione, sia per
assicurare l'attribuzione dell'opera all'avente diritto, sia per
impedire ulteriori danni derivanti da violazione del diritto di autore.
Trattasi pertanto di norma diretta alla tutela di diritti patrimoniali
e non a porre limitazioni alla libera estrinsecazione e manifestazione
del pensiero, ne ad assoggettare la stampa ad autorizzazioni o censure.
L'applicazione del predetto art. 161 prescinde infatti da esami e
valutazioni sul prodotto del pensiero o sul contenuto di pubblicazioni
al fine di permetterne o vietarne la diffusione in quanto siano o meno
conformi a determinati principi o a determinati indirizzi ideologici.
5. - Nemmeno contrasta alla norma costituzionale l'applicazione
dell'art. 700 del codice di procedura civile quando manchi la
possibilità di applicare misure tutelari tipiche, per la tutela
richiesta dagli interessati dei diritti di cui all'art. 10 cod. civ. e
agli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, rispetto alle
immagini che si ritengono non legittimamente divulgabili anche se si
presumono destinate ad essere pubblicate a mezzo stampa.
L'applicazione in tali casi dell'art. 700 cod. proc. civ. ai fini di
proteggere il diritto alla riservatezza e di evitare pregiudizi
imminenti e irreparabili al decoro e alla reputazione degli interessati
e dei loro congiunti, mentre non può identificarsi con l'esercizio di
un'attività di censura, costituisce un mezzo efficace per attuare la
protezione provvisoria di diritti della personalità rientranti in
quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, tenuto anche conto
della estrema importanza di tali diritti, della gravità e
dell'irriversibilità del danno che la violazione di essi arreca agli
interessati e che può incidere irrimediabilmente sulla loro posizione
sociale e su quella dei loro congiunti, dell'impossibilità di
ripararlo adeguatamente, dell'esigenza di un pronto intervento per
impedire che il pregiudizio si verifichi.
Si può, pertanto, concludere che le norme in esame nelle parti
denunziate dal giudice a quo non sono in contrasto con la norma
costituzionale di raffronto e che quindi le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal pretore di Roma con le ordinanze di
rimessione 10 novembre 1970 e 20 dicembre 1970 devono essere dichiarate
non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 161 della legge 22 aprile
1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio, e dell'art. 700 del codice di procedura
civile, in relazione all'art. 10 del codice civile e agli artt. 96, 97,
156, 168 della predetta legge 22 aprile 1941, proposte dalle ordinanze
in epigrafe in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte