Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d.

28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia

popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio

1973 dal pretore di Andria nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari,

l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale di Roma e Diomede

Savino ed altri, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23

maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo

unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato

con r.d.28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita nel presente giudizio.

Considerato che questione in tutto identica a quella sollevata con

detta ordinanza la Corte ha avuto occasione di esaminare e decidere con

sentenza n. 159 del 22 dicembre 1969, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32

del citato testo unico, limitatamente alle parti in cui per il

pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo

fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di

procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo;

che nell'ordinanza ora in esame non vengono addotti nuovi argomenti

né sono prospettati diversi motivi che valgano a giustificare una

totale o più ampia dichiarazione d'incostituzionalità della

disposizione impugnata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni

sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28

aprile 1938, n. 1165, sollevata dal pretore di Andria, con l'ordinanza

di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede

della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio

1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte