Sentenza n. 38/1977
Altra decisione · depositata il 20/01/1977 · relatore Michele Rossano
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Lombardia, notificato il 5 giugno 1975, depositato in cancelleria il 17
successivo ed iscritto al n. 19 del registro 1975, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del provvedimento n. 3585/4452 del 27
marzo 1975 della Commissione di controllo sull'amministrazione
regionale della Lombardia che ha annullato la deliberazione n. 12564
del 4 marzo 1975 della Giunta regionale che aveva concesso il
riconoscimento giuridico alla fondazione "Giovanni Cova".
Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 5 giugno 1975 la Regione Lombardia - in
persona del Presidente della Giunta regionale, autorizzato con delibera
6 maggio 1975 - sollevava conflitto di attribuzione in relazione al
provvedimento n. 3585 del 27 marzo 1975 (comunicato il 9 aprile 1975),
con il quale la Commissione regionale di controllo per la Lombardia
aveva annullato, per incompetenza, la deliberazione 4 marzo 1975 della
Giunta regionale avente per oggetto il riconoscimento della
personalità giuridica della fondazione privata "Giovanni Cova",
costituita in Milano con atto notarile 16 dicembre 1974, e
l'approvazione del relativo statuto.
Affermava che il provvedimento della Commissione di controllo aveva
invaso la sfera costituzionalmente garantita alla Regione dagli artt.
117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al disposto degli
artt. 1 e 5 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, perché in base a tali norme
spettavano alla Regione tutte le funzioni amministrative per la materia
"istruzione artigiana e professionale" e, quindi, anche il
riconoscimento della personalità giuridica a fondazione privata che,
come la fondazione Giovanni Cova, si proponeva di operare in quella
materia dell'"istruzione artigiana e professionale" di competenza della
Regione.
Chiedeva alla Corte costituzionale di "dichiarare che la competenza
a disporre, a norma del libro I, titolo II, cod. civ., e nel rispetto
delle norme vigenti, il riconoscimento giuridico di fondazioni private
- ogni qualvolta esse operassero esclusivamente o prevalentemente nel
territorio regionale e nell'ambito di materie di cui all'art. 117 della
Costituzione - appartiene alla Regione e non allo Stato e, in
conseguenza, di annullare il provvedimento n. 3585 in data 27 marzo
1974 della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale".
Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito.
La Regione Lombardia ha depositato il 12 febbraio 1976 memoria, con
la quale insiste sugli argomenti già esposti nel ricorso. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione
Lombardia solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato
in relazione al provvedimento 27 marzo 1975, con il quale la
Commissione regionale di controllo per la Lombardia ha annullato, per
incompetenza, la deliberazione 4 marzo 1975 della Giunta regionale,
avente per oggetto il riconoscimento della personalità giuridica della
fondazione privata "Giovanni Cova", e l'approvazione del relativo
statuto.
La ricorrente chiede che sia dichiarata la sua competenza a
disporre il riconoscimento giuridico di fondazioni private che operino
esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale e nell'ambito
delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione; e che sia in
conseguenza annullato il provvedimento della Commissione regionale di
controllo sopra indicato, siccome invasivo della sua competenza.
2. - Il ricorso non è fondato.
Spetta allo Stato disciplinare l'acquisto della personalità
giuridica delle associazioni, delle fondazioni e delle altre
istituzioni di carattere privato, ed emanare in concreto i singoli atti
di riconoscimento, secondo quanto dispone il codice civile, agli
articoli 12 e seguenti.
Per quanto concerne la potestà legislativa, va sottolineato che la
materia dello stato e della capacità delle persone giuridiche private
attiene precipuamente all'ambito del diritto privato: la relativa
regolamentazione rientra, pertanto, nella competenza istituzionale
dello Stato. Questa Corte, con la sentenza n. 154 del 1972, ha già
affermato che appartiene esclusivamente allo Stato la potestà
legislativa in tema di diritto privato, e le ragioni allora addotte
(esigenze di unità e di eguaglianza, che possono essere salvaguardate
solo se il potere di emanare norme in proprio venga riconosciuto
esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettività
nazionale) si attagliano puntualmente alla disciplina delle persone
giuridiche private, le quali, una volta riconosciute, acquistano, alla
medesima stregua delle persone fisiche, piena e generale capacità
giuridica e di agire nell'ambito dell'intero ordinamento statuale.
3. - La Regione ricorrente, peraltro, non rivendica tale potestà
legislativa, ma assume che, pur essendole questa preclusa, egualmente
le spetti l'esercizio della funzione amministrativa di riconoscimento
di persone giuridiche private, in quanto essa sia riconducibile ad una
materia compresa nell'art. 117 della Costituzione (nella specie, la
materia dell'istruzione artigiana e professionale), ed in quanto le sia
stata in concreto trasferita (nella specie, in virtù dell'art. 5 del
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, che ha appunto trasferito "alle Regioni
a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di
vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato, in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni
locali operanti nella Regione, nella materia dell'istruzione artigiana
e professionale").
Siffatto assunto non può esser condiviso. L'attività
amministrativa, che gli organi dello Stato pongono in essere concedendo
con loro decreti il riconoscimento della personalità giuridica, si
esplica per sempre con riferimento all'ambito del diritto privato; il
procedimento concessorio, che si conclude con l'atto di riconoscimento,
presuppone, infatti, negozi giurdici che sono manifestazione di
autonomia privata (quali gli accordi associativi ed i negozi di
fondazione) e postula atti d'iniziativa (le istanze di riconoscimento),
che sono anche essi manifestazione di autonomia privata. La potestà
discrezionale, che in proposito i suddetti organi esercitano, ha come
preminente limite il rispetto della libertà di associazione c
dell'autonomia privata, e si concreta, oltre che nel controllo della
legittimità degli atti costitutivi e nella valutazione della
consistenza patrimoniale, attuale o potenziale, degli enti erigendi,
nell'accertamento della insussistenza di una manifesta irrazionalità
del loro scopo. È dunque, una funzione la quale, lungi dal venir
teleologicamente attratta nell'ambito di specifiche materie, a seconda
dell'oggetto dell'attività che l'ente costituendo si prefigga, postula
una sistematica unitarietà nei criteri dell'esercizio, che va
anch'esso riservato allo Stato. Non può, dunque, affermarsi che essa
sia stata implicitamente trasferita alla Regione per effetto della
formula adoperata nel richiamato art. 5 del decreto n. 10 del 1972.
Né va taciuto che, ove tale funzione fosse riconosciuta trasferita
alla Regione, l'esistenza di persone giuridiche private "regionali",
con sfera di competenza necessariamente circoscritta ad un settore
oggetto di potestà amministrativa della Regione medesima, ed in quei
limiti territoriali, mal si concilierebbe con l'acquisto di una
capacità che, di per sé, travalica potenzialmente l'ambito regionale.
La eventuale legittimazione di una Regione al riconoscimento di
determinate categorie di persone giuridiche private resta in ogni caso
subordinata al formale trasferimento, nei modi consentiti
dall'ordinamento costituzionale, di tale potere dallo Stato alla
Regione, mediante l'attribuzione a quest'ultima di competenza
legislativa, e corrispondentemente amministrativa. È quanto si è
appunto verificato - secondo ritenuto da questa Corte, con la sentenza
n. 70 del 1970, cui si richiama la ricorrente Regione Lombardia - per
la Regione Friuli- Venezia Giulia, il cui statuto speciale, adottato
con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, attribuisce alla
stessa, con gli artt. 4, n. 14, ed 8, potestà legislativa primaria ed
amministrativa nella materia delle "istituzioni sportive", e dunque
anche il potere di riconoscere le stesse come persone giuridiche
private.
La ipotesi suddetta non ricorre, invece, nel caso in esame, per la
Regione Lombardia; né ricorre l'altra possibile ipotesi,
di una specifica delega legislativa di tale funzione
amministrativa, ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della
Costituzione.
Per quanto innanzi detto, le doglianze mosse sono infondate ed il
ricorso in epigrafe va dunque respinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di riconoscere la
personalità giuridica della fondazione privata "Giovanni Cova".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte