Sentenza n. 38/1979
Altra decisione · depositata il 01/06/1979 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
citata
- art. 125Costituzione
- art. 17legge 132/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 31 maggio 1975, depositato in cancelleria l'11
giugno successivo ed iscritto al n. 18 del registro 1975, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del telegramma del 24 marzo
1975 del Presidente della Regione Puglia e del decreto Presidenziale
di pari data relativo allo scioglimento del Consiglio di
amministrazione dell'Ente ospedaliero di Campi Salentina.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Oscar Casini,
per la Regione Puglia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 31 maggio 1975 il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, solleva conflitto di attribuzione contro la Regione Puglia,
conflitto derivante dal telegramma del 24 marzo 1975 del Presidente
della Regione e dal decreto presidenziale di pari data, relativi allo
scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero di
Campi Salentina.
Osserva infatti che il Presidente della Giunta regionale col citato
decreto 24 marzo 1975, n. 1223, scioglieva il Consiglio
d'amministrazione dell'Ospedale suddetto procedendo alla nomina di un
commissario straordinario, a norma dell'art. 17 della legge 12 febbraio
1968, n. 132; che con contestuale telegramma il Presidente della
Regione, nel comunicare l'emanazione del decreto, annunciava al
commissario del governo che i relativi atti non venivano inviati alla
Commissione di controllo in quanto concretizzanti una forma di
controllo sostitutivo su enti ospedalieri. Aggiunge che un analogo
decreto del Presidente della Regione era stato regolarmente inviato al
controllo della commissione, la quale lo aveva annullato. In relazione
a tale annullamento la Regione aveva proposto conflitto di attribuzione
dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 21 del 1975.
La Regione ha ora riadottato il provvedimento, e, per evitarne
l'annullamento, sostiene che esso è sottratto al controllo dello
Stato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione
degli artt. 125 della Costituzione e 45 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62. Rileva infatti che l'art. 125 non distingue tra atti da
assoggettare al controllo e, mentre può riconoscersi l'esclusione
implicita di certi atti in quanto espressione di potere politico e non
amministrativo, non può ammettersi altra forma di esclusione, come si
evince anche dal fatto che la legge 6 dicembre 1973, n. 853, ha dovuto
positivamente determinare quali atti dei consigli regionali, organi
dotati di autonomia organizzativa e politica, siano esenti dalla
revisione della Commissione.
Richiama ancora la sentenza della Corte n. 178 del 1973, in merito
alla nomina di organi di straordinaria amministrazione, con la quale si
è affermato implicitamente la necessità di un controllo di simili
atti. Aggiunge infine che, anche sotto un profilo teorico, non è del
tutto esatto l'assunto per cui il controllo sostitutivo esercitato
dalla Regione non sia una sorta di amministrazione attiva, trattandosi
di un'interferenza della Regione sull'organizzazione dell'Ente
controllato, realizzandosi così una forma di amministrazione attiva
sulle strutture.
2. - Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il
Presidente della Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Sorrentino, per resistere al ricorso promosso dal Presidente
del Consiglio.
La Regione obietta che la legge n. 62 del 1953 riferisce il
controllo alle sole deliberazioni, atti di organi collegiali della
Regione, in quanto secondo il disegno costituzionale concretizzato
dagli Statuti, l'attività amministrativa attiva delle Regioni è
svolta da organi collegiali. L'atto individuale del Presidente della
Regione Puglia, oggetto del ricorso, sarebbe quindi perciò sottratto
al controllo della Commissione dello Stato.
Ma più ampiamente la Regione afferma che è inesatto che la legge
non possa escludere dal controllo determinate categorie di atti: al
contrario occorre affermare che l'art. 125 della Costituzione affida
alla legge stessa la determinazione dei modi e dei limiti del controllo
(come del resto ha fatto la legge n. 853/1973). In particolare
dovrebbero ritenersi esclusi da ogni forma di controllo - perché,
sebbene non espressamente disposto, repugnante al sistema delle
autonomie regionali - tutti gli atti di controllo della Regione,
equivalendo un controllo sul controllo ad un riesame completo del
controllo effettuato in primo grado, che contraddirebbe alla natura dei
rapporti tra Stato e Regione. Inoltre accadrebbe che l'organo statale,
attraverso la revisione delle manifestazioni di controllo provenienti
dalla Regione, finirebbe per controllare gli atti o gli organi degli
enti sottoposti al controllo di queste. Il che svuoterebbe di
contenuto la potestà regionale e nello stesso tempo altererebbe
gravemente il sistema dei controlli previsti dalla Costituzione, la
quale ha voluto affidare alla Regione stessa il controllo esclusivo su
alcune categorie di Enti. Talché, a questa stregua, dovrebbe
ammettersi il controllo sugli atti con cui il Comitato Regionale di
controllo annulla o approva i provvedimenti degli Enti locali o di
altri Enti soggetti a vigilanza o a tutela regionale.
3. - Il ricorso in oggetto è stato discusso (congiuntamente al n.
20/1975) nell'udienza del 25 febbraio 1976.
La Corte costituzionale, con provvedimento istruttorio n. 74/ 1976,
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa, ordinava
alla Regione Puglia il deposito del decreto del Presidente della
Giunta regionale 24 marzo 1975, n. 1223 e della delibera della Giunta
regionale 14 marzo 1975, n. 89/B.
La Regione Puglia provvedeva al deposito di questi atti, in data 10
gennaio 1979 e 15 gennaio 1979. Considerato in diritto :
1. - oggetto del presente conflitto di attribuzione promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri è il telegramma 24 marzo 1975
del Presidente della Regione Puglia, diretto al Commissario di
Governo, con il quale si comunicava che con decreto presidenziale 24
marzo 1975, n. 1223, adottato in esecuzione della delibera della
Giunta regionale 14 marzo 1975, n. 89/B, era stato sciolto il
Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospedaliero Campi Salentina ed
era stato nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente
e che entrambi gli atti non erano stati inviati alla commissione di
controllo, in quanto, a parere della giunta regionale non sono
soggetti al controllo della commissione, concretizzando una forma di
controllo sostitutivo su organi ospedalieri, commesso alla regione
dall'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Con il medesimo
ricorso il Presidente del Consiglio impugnava anche il citato decreto
del Presidente della regione.
Il provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione
del predetto ente era già stato deciso dalla giunta regionale con
atti n. 1434 del 7 settembre 1973; n. 1930 del 12 novembre 1973; n. 138
del 4 febbraio 1974 tutti annullati dalla commissione di controllo con
la motivazione che non ricorreva alcuna delle ipotesi previste
tassativamente dallo art. 17 della legge n. 132 del 1968.
Contro la deliberazione 12 marzo 1974 con cui la commissione di
controllo annullava la citata deliberazione 4 febbraio 1974, n. 138
della giunta regionale e il conseguente decreto del presidente della
giunta 20 febbraio 1974, n. 498, questo ultimo proponeva conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato avanti questa Corte, la quale
con sentenza n. 21 del 1975 dichiarava inammissibile il ricorso per
tardività.
2. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri appare
fondato.
La difesa della regione insiste sull'interpretazione dell'articolo
45, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stabilente che le
"deliberazioni" degli organi regionali divengono esecutive se la
Commissione di controllo non ne pronunzia l'annullamento nel termine di
venti giorni. Assume infatti che il termine "deliberazioni" avrebbe il
significato lessicale di risoluzioni adottate da organi collegiali e
quindi che in base alla citata norma sarebbero esclusi dal controllo
di legittimità gli atti emanati dagli organi monocratici della
Regione: in particolare i provvedimenti dei Presidenti delle Giunte.
Tale interpretazione, che investe il problema generale del
controllo di tutti gli atti monocratici delle regioni, non è da
accogliersi in base a varie e convergenti considerazioni, risultando
superfluo addentrarsi nel problema della compatibilità con l'art. 125
della Costituzione di disposizioni che sottraessero al controllo
specifiche categorie di atti amministrativi.
a) In primo luogo l'interpretazione in esame non si confà con il
significato lessicale del termine. Infatti tanto la parola italiana
"deliberazione" quanto la latina deliberatio dalla quale la precedente
deriva, indicano una decisione individuale o collettiva effettuata
ponderatamente con la libertà di scelta fra più vie da seguire. I
filologi, sin dal XVII secolo, danno rilievo all'elemento della
libertà (Nam deliberat cui libertas est eligendi aliquid e duobus).
Per esempi di scrittori italiani sull'uso della parola ad indicare
decisione di un singolo individuo basta citare il Convivio di Dante
("Ad esso (consiglio) m'accostai per più fiate, ch'io deliberai...").
Tommaseo e Fanfani individuano efficacemente il valore lessicale del
termine: "Usare la libertà nell'eleggere un partito dopo vedutene le
ragioni seco stesso o con altri".
b) Ad escludere l'interpretazione restrittiva dell'art. 45 della
legge 62 del 1953 vi è la constatazione che il termine
"deliberazioni" è usato dal legislatore italiano in altri testi
normativi ad indicare un provvedimento di un organo monocratico e non
soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo si sostituisca all'organo
collegiale. Fra l'altro, la stessa legge 62 del 1953, la quale
all'art. 55, terzo comma, indica con la parola "deliberazione" un atto
del Presidente della Giunta regionale, gli artt. 280, 310, 313, 339,
della legge comunale e provinciale del 1934, gli artt. 317 e 324 di
quella del 1915; gli artt. 1 e 9 del d.l. 20 ottobre 1942, n. 1182;
l'art. 5 della legge 17 luglio 1890, n. 6972; gli artt. 1, 5,8 del
D.L.L. del 9 novembre 1945, n. 720.
c) Ma a parte i profili esegetici, motivi d'ordine logico e
sistematico portano a ricomprendere nel termine "deliberazioni" di cui
al più volte citato art. 45 anche gli atti di organi monocratici.
Come giustamente afferma l'Avvocatura dello Stato, sono infatti gli
atti degli organi individuali non formati attraverso la dialettica
propria degli atti di organi collegiali, a richiedere in misura
maggiore il controllo e pertanto sarebbe incongruo escluderlo proprio
per la categoria in esame. Inoltre, altrimenti opinando, la Regione,
attraverso la distribuzione delle competenze previste nei vari
statuti, le attribuzioni di potere, le deleghe e le subdeleghe previste
da leggi statali e regionali ad organi regionali individuali (sistema
la cui legittimità nella specie non viene in discussione), verrebbe a
determinare, in certa misura, quali dei suoi atti debbano essere
sottoposti a controllo.
Può anche aggiungersi che tale interpretazione porterebbe ad una
non giustificata disparità di trattamento delle regioni a statuto
speciale rispetto a quelle a statuto ordinario, essendo le prime
sottoposte anche per gli atti amministrativi emanati da organi
individuali al controllo di legittimità della Corte dei Conti, le
seconde invece esentate da ogni controllo statale per gli atti di
qualsiasi natura emanati da organi monocratici.
L'interpretazione restrittiva dell'art. 45 è esclusa infine anche
dalla giurisprudenza amministrativa.
3. - Ulteriore questione sollevata dalla difesa della Regione verte
sulla legittimità del controllo della Commissione sugli atti compiuti
dal Presidente della regione in forza dell'art. 17 della legge 12
febbraio 1968, n. 132. Si osserva infatti che il potere attribuito da
questo articolo al Presidente della Regione di sciogliere con decreto
motivato il consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero si
concreterebbe in un'attività di controllo esclusivo assegnata dalla
legge al Presidente della regione e pertanto, ove si ammettesse
l'assoggettabilità del provvedimento di scioglimento al sindacato
della apposita commissione, si riconoscerebbe allo Stato una facoltà
di controllo sulla funzione di controllo propria del Presidente della
Regione. Ciò equivarrebbe ad ammettere un controllo di secondo grado
che importerebbe un riesame completo di quello di primo grado
effettuato dalla Regione; il che contraddirebbe alla natura dei
rapporti fra Stato e Regione con violazione degli artt. 125 e 130 della
Costituzione, svuotando di contenuto la potestà regionale e alterando
il sistema costituzionalmente previsto.
Nella specie tale tesi non appare fondata e va pertanto disattesa.
Il citato art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
correttamente interpretato nella sua dizione letterale e nel suo
contenuto, attribuisce al Presidente della Regione anche la facoltà
di esplicare atti (e tale è quello che viene oggi in considerazione)
che questa Corte, con la sentenza n. 178 del 1973, ha definito di
amministrazione attiva. Tale funzione costituisce esercizio di potere
di supremazia (cfr. sent. numeri 14 del 1960, 40 del 1961 e 128 del
1963) e, come la Corte ha ritenuto nella richiamata decisione n. 178
del 1973, trova la sua fonte non nell'art. 130, ma negli articoli 117
e 118 della Costituzione (assistenza sanitaria e ospedaliera).
Anche sotto questo profilo risulta indubbio che l'atto compiuto dal
Presidente della Regione in virtù dell'art. 17 della legge n. 132
del 1968 va assoggettato alla Commissione di controllo.
4. - L'accertata inconsistenza dei motivi addotti dalla Regione
conduce all'annullamento del telegramma del Presidente della Regione
Puglia, in quanto espressione formale di univoca volontà, diretta a
sottrarre dal controllo i provvedimenti più volte citati (sent. n.
164/1963).
Questi ultimi, invece, non contenendo analoga manifestazione di
volontà, e restando inefficaci fin quando la Commissione governativa
di controllo non avrà esperito il suo sindacato, non possono essere
oggetto del richiesto annullamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il controllo di legittimità
previsto dall'art. 125 della Costituzione sugli atti amministrativi
degli organi monocratici e sugli atti di cui in motivazione previsti
dall'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, emanati dalla
Regione Puglia, e per conseguenza annulla il telegramma del Presidente
della Regione Puglia al Commissario di Governo in data 24 marzo 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte