Sentenza n. 38/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110
cod. proc. pen. (Citazione del responsabile civile) promosso con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dal Pretore di Milano, nel
procedimento penale a carico di Marchesoni Antonio ed altri, iscritta
al n. 236 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di lavori lungo un tratto di binario ferroviario presso
la stazione FF.SS. di Milano S. Cristoforo, l'operaio De Pasquale
Giovanni, dipendente della soc. Loro e Parisini, veniva investito da un
convoglio ferroviario, che aveva urtato un carrello elevatore, di
proprietà della detta società, adibito ai lavori stessi. Il Di
Pasquale riportava la perdita di entrambi gli arti inferiori e veniva
quindi istituito procedimento penale a carico di Marchesoni Antonio ed
altri due dipendenti delle FF.SS. addetti al convoglio investitore,
nonché del dipendente della società responsabile dei lavori sopra
indicati, Napolitano Ruggero, contro i quali la parte lesa si
costituiva parte civile.
Con ordinanza del 15 dicembre 1977 il Pretore di Milano, su
conforme richiesta del difensore dei dipendenti delle FF.SS., ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 107 e
110 c.p.p., nella parte in cui consentono alla sola parte civile, e non
quindi all'imputato, di citare il responsabile civile, e cioè nella
specie, il legale rappresentante della soc. Loro e Parisini, per
pretesa violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo l'esclusione della autonoma facoltà
dell'imputato di citare il responsabile civile, concreterebbe una
disparità di trattamento fra le parti del processo penale e
inciderebbe sul diritto di difesa dell'imputato stesso, che vedrebbe
così limitata la sua possibilità di opporsi alle richieste
risarcitorie della parte lesa, nel caso in cui questa, come nella
specie, non provveda direttamente alla citazione del responsabile
civile.
L'esigenza di riconoscere anche all'imputato il diritto in
questione risulterebbe evidente anche a seguito della sentenza della
Corte con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 28 c.p.p. (sent. 55/71) nella parte in cui prevedeva che nel
giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che
furono oggetto di giudizio penale fosse vincolante anche nei confronti
di coloro che ne erano rimasti estranei perché non posti in condizione
di intervenirvi per motivi giuridici o di fatto, e dell'art. 27 dello
stesso codice (sent. 99/73) nella parte in cui disponeva che, nei
giudizi civili o amministrativi, la pronunzia del giudice penale aveva
autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla
sua illiceità e alla responsabilità del condannato anche nei
confronti del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale
perché non posto in condizioni di parteciparvi. E ciò senza dire che
la duplicità dei giudizi così resa possibile sarebbe contraria ad
ogni principio di economia processuale e potrebbe dar luogo a
discordanti decisioni nell'accertamento dello stesso fatto.
Né, d'altra parte emergerebbero valide ragioni per poter
giustificare l'esclusione censurata poiché se l'imputato, una volta
condannato, può agire comunque in via civile nei confronti del
responsabile civile, tale via offrirebbe diversa e minore possibilità
difensiva rispetto a quella più completa ed immediata consentita dalla
presenza del responsabile civile nel procedimento penale.
L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata è stata pubblicata
nella G.U. n. 164 del 14 giugno 1978.
Si è tempestivamente costituito in questa sede il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato che ha depositato le proprie deduzioni nei termini di legge.
L'Avvocatura, pur ammettendo che, in effetti, la disciplina
censurata può condurre ad una diversa valutazione del fatto reato da
parte del giudice civile investito del giudizio dopo la conclusione del
giudizio penale cui il responsabile civile non abbia preso parte,
ritiene di poter affermare che tale anomalia potrebbe generare soltanto
un problema di politica legislativa e non già di legittimità
costituzionale. Ed invero la ratio dell'intervento del responsabile
civile nel processo penale sarebbe da ricercare essenzialmente nello
scopo di facilitare il conseguimento del risarcimento dei danni a
favore della parte civile per cui si spiegherebbe il diverso
trattamento riservato all'imputato, il cui diritto di difesa, comunque,
non sarebbe pregiudicato, poiché potrebbe liberamente svolgersi tanto
nell'ambito del giudizio penale che in quello del giudizio civile,
senza che l'eventuale contraddittorietà dei giudicati possa, almeno
sotto tale profilo, avere alcun rilievo. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo censura gli artt. 107 e 110 del c.p.p. in
quanto, escludendo che anche l'imputato, oltre alla parte civile, possa
chiedere la citazione in giudizio del responsabile civile, sarebbero in
contrasto con l'art. 3 Cost. perché porrebbero in essere una
disparità di trattamento non sorretta da razionale giustificazione e
comunque lederebbero anche l'articolo 24 Cost., risolvendosi in una
limitazione del diritto di difesa dell'imputato stesso, costretto ad
agire eventualmente in via autonoma nei confronti del detto
responsabile, successivamente alla sentenza di condanna conclusiva del
giudizio penale, nel quale più completa ed immediata avrebbe potuto
invece svolgersi la tutela dei suoi diritti nei confronti del
responsabile civile.
2. - Le questioni non sono fondate.
Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di
eguaglianza va ricordato che, come questa Corte ha avuto più volte
occasione di affermare, la parte civile, proponendo la propria azione
risarcitoria, che è una vera e propria azione civile tendente a
realizzare in connessione col giudizio penale gli interessi
civilistici, si inserisce nel giudizio stesso, collocandovisi in
posizione accessoria rispetto alla esigenza dell'accertamento dei
reati, cui corrisponde l'esercizio del magistero penale. Coordinata
all'esercizio di tale azione accessoria è l'eventuale citazione del
responsabile civile, soggetto secondario del rapporto processuale,
tenuto in solido con l'imputato al risarcimento del danno nei casi
previsti dalla legge. La presenza del responsabile civile è così
collegata ad un oggetto del tutto diverso da quello cui è preordinato
il processo penale, di talché la regolamentazione relativa, per quanto
attiene alla sua citazione razionalmente riflette la diversità delle
situazioni, aderendo al carattere dell'azione civile, subordinata alle
scelte della parte lesa che può liberamente rivolgere la propria
domanda o verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile
civile. L'imputato non ha invece, come tale, richieste di natura
civilistica da avanzare in quella sede e potrà, se mai, rivalersi, nei
limiti consentiti, nei confronti del responsabile civile in via di
regresso ove abbia adempiuto l'obbligazione di risarcire il danno
derivante dalla sentenza di condanna. Ma ciò, ovviamente, riguarda
soltanto il rapporto fra coobbligati in solido, a termini dell'art.
1299 c.c.. Si è pertanto fuori del campo di applicazione del principio
di eguaglianza che, per costante giurisprudenza, esige che a situazioni
eguali si applichi una eguale regolamentazione, salvo differenziazioni
razionalmente stabilite; e si è chiarito che nella specie le
situazioni raffrontate sono diverse e che, comunque, la diversità di
disciplina è giustificata dalla diversità delle situazioni.
3. - Le cennate caratteristiche differenziali della partecipazione
dell'imputato e della parte civile al giudizio valgono pure ad
escludere che la mancata possibilità di citazione del responsabile
civile da parte dell'imputato assuma una portata lesiva dell'invocato
diritto di difesa, poiché non avendo l'imputato pretese da far valere
in sede di giudizio penale nei confronti del responsabile civile, non
è ipotizzabile una limitazione del diritto stesso in relazione alla
preclusione censurata.
Né vale in contrario richiamare la giurisprudenza della Corte
indicata nell'ordinanza di rinvio. Infatti con la sentenza n. 55/71
l'illegittimità dell'art. 28 c.p.p., nella parte in cui disponeva che
nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali
che furono oggetto di un giudizio penale fosse vincolante nei confronti
di coloro che rimasero ad essi estranei perché non posti in condizioni
di intervenirvi, è stata riconosciuta in base alla fondamentale
esigenza della garanzia del contraddittorio; esigenza che appariva
chiaramente elusa e che invece, nella specie, non sussiste, date
appunto la già delineata natura secondaria ed eventuale della
partecipazione del responsabile civile, e la possibilità di esperire
contro di lui le eventuali azioni di regresso da parte dell'imputato.
Analogo criterio ha informato la dichiarazione di illegittimità
dell'art. 27 c.p.p., pronunziata con la sent. n. 99/73, nella parte in
cui stabiliva l'efficacia vincolante del giudicato penale, quanto alla
sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla responsabilità del
condannato, nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al
giudizio perché non posto in condizioni di parteciparvi.
Con tale decisione si è invero riconosciuta la lesione del diritto
di difesa del responsabile civile in relazione alla cennata
disposizione in quanto produceva conseguenze di irreparabile gravità
giacché investiva la posizione del responsabile civile nella sua
totalità, precludendogli ogni possibilità difensiva in ordine ai
fondamentali elementi ora accennati, mentre la mancata partecipazione
dello stesso al giudizio penale non opera limitazioni di tal natura nei
confronti dell'imputato che, si ripete, non ha in quella sede pretese
da far valere contro di lui. Come osserva l'Avvocatura, potrebbe, se
mai, ipotizzarsi un problema di opportunità legislativa, per quanto
riguarda il collaterale ausilio che potrebbe venire all'imputato per
eventuali apporti difensivi ad opera del responsabile civile, i quali,
peraltro non sono certo idonei a compromettere, per la loro mancata
acquisizione, il diritto di difesa che, come è ormai pacifico nella
giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi osservato quando le
modalità stabilite, pur adeguandosi alle caratteristiche del
procedimento, non vanifichino o rendano estremamente difficoltoso
l'esercizio del diritto stesso.
Né d'altra parte il possibile formarsi di giudicati contrastanti
può costituire lesione del diritto di difesa dell'imputato, non
incidendo tale eventualità sulla possibilità di far valere in
giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore, nel che
appunto si sostanzia il diritto stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 107 e 110 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non consentono all'imputato la facoltà di chiedere la citazione
del responsabile civile, sollevata con ordinanza del Pretore di Milano
del 15 dicembre 1977 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte