Sentenza n. 38/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 733/1930
- art. 2legge 733/1930
- art. 3legge 152/1968
- art. 4legge 152/1968
- art. 13legge 152/1968
usata come parametro
citata
- art. 13legge 70/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18
della legge 2 giugno 1930, n. 733, degli artt. 2,3 e 4 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(Indennità premio di fine servizio dei dipendenti dell'INADEL e degli
enti locali) promossi con le ordinanze emesse il 23 novembre 1977 e il
3 aprile ed il 16 giugno 1978 dal Pretore di Roma, il 22 aprile 1980
dal Pretore di Reggio Emilia e il 21 luglio 1980 dal Pretore di
Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 11 e 334 del registro
ordinanze 1978, al n. 598 del registro ordinanze 1979, al n. 651 del
registro ordinanze 1980 ed al n. 92 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74 e 271 del
1978, n. 298 del 1979, n. 311 del 1980 e n. 123 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'art. 18 legge 2 giugno 1930 n. 733 stabiliva che, a
decorrere dal 1 gennaio 1931, l'INADEL avrebbe corrisposto agli
impiegati ad esso iscritti obbligatoriamente ai sensi del R.D. 23
luglio 1925 n. 1605 una "indennità premio di servizio" nella misura
corrispondente a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo goduto per
quanti erano gli anni di servizio effettivamente prestati presso gli
enti locali, disponendo, fra l'altro, come condizioni minime per il
conseguimento del diritto, il periodo di 20 anni di servizio effettivo
e di sei anni di iscrizione all'Istituto, ed escludendo dal beneficio i
dimissionari, i radiati dai ruoli o comunque quelli che cessavano
dall'impiego per provvedimenti disciplinari. Con il R.D. 2 novembre
1933 n. 2418 il beneficio veniva esteso ai salariati, alle stesse
condizioni sopra ricordate.
Con l'art. 2 della l. 8 marzo 1968 n. 152 le condizioni suddette
vennero modificate riducendo a due anni il periodo minimo di
iscrizione, e richiedendo (lett. a) dello stesso articolo) 15 anni di
servizio per coloro che cessavano dal servizio per limiti di età; 20
anni per coloro che cessavano dal servizio per una delle cause indicate
nei numeri da 1 a 6 della lett. b); 25 anni per i dimissionari o per
quelli che comunque cessavano dal servizio per cause diverse da quelle
sopra indicate (lett. c). Lo stesso art. 2 esentava poi dal limite
minimo di durata del servizio e di iscrizione coloro che cessavano per
cause che comportavano il diritto alla pensione di privilegio.
Inoltre, con l'art. 3, si estendeva il diritto all'indennità premio
alla vedova o al vedovo non separati legalmente, a determinate
condizioni, nonché alla prole, pure a determinate condizioni,
sempreché il dante causa avesse maturato almeno 15 anni di servizio,
salvo che concorressero i requisiti per la pensione di privilegio.
La misura dell'indennità, poi, con l'art. 4 veniva determinata,
per ogni anno di iscrizione all'Istituto, in un quindicesimo della
retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi considerata in
ragione dell'80% ai sensi dell'art. 11 successivo, che stabiliva il
contributo previdenziale dovuto per ogni iscritto. Con gli artt. 5, 6 e
7 veniva poi stabilito, a favore di coloro che cessavano dal servizio
con almeno un triennio di iscrizione, ma senza diritto all'indennità
premio, un assegno vitalizio riversibile, da corrispondere in concorso
di determinate condizioni afferenti all'età, alle condizioni di
salute, al servizio prestato.
2. - Sulla base delle menzionate disposizioni Elide De Simone ed
altri già dipendenti dell'INADEL, chiedevano in un giudizio instaurato
avanti al Pretore di Roma, la condanna dell'Istituto al pagamento a
loro favore dell'indennità premio ma il convenuto deduceva, fra
l'altro, che l'indennità stessa non spettava ai richiedenti, non
essendo essa cumulabile con l'indennità di anzianità anche per essi
introdotta con l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.
Il Pretore, con ordinanza del 23 novembre 1977, ha sollevato
d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 legge 2 giugno
1930 n. 733; 2, 3, 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152, nonché dell'art.
13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 per assunto contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
Secondo il giudice a quo le norme impugnate attribuiscono ai
dipendenti dell'INADEL il diritto a percepire congiuntamente, all'atto
della cessazione dal servizio, tanto l'indennità premio di fine
servizio che l'indennità di anzianità, enframbe aventi funzioni
sostanzialmente equivalenti anche se differiscono per natura e
struttura.
Il Pretore osserva in particolare che con la norma impugnata si
sancisce una duplicazione di trattamento di fine rapporto non potendosi
ritenere abrogata la normativa precedente istitutiva dell'indennità
premio di fine servizio, il che indurrebbe un irrazionale privilegio
rispetto agli altri dipendenti pubblici in violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Il Pretore di Roma in analogo giudizio vertente fra Cornetta
Eugenio ed altri e l'INADEL, nonché il Pretore di Reggio Emilia nel
giudizio vertente fra Borgonovo Emanuele e l'INADEL, con ordinanze
emesse rispettivamente il 3 aprile 1978 e il 22 aprile 1980, hanno
sollevato identiche questioni.
Lo stesso Pretore di Roma, nel giudizio vertente fra Quartapelle
Alberto e l'INADEL, con ordinanza emessa il 16 giugno 1978, torna a
sollevare la stessa questione, precisando che le due indennità, anche
se in realtà diverse quanto a natura, presupposti e regime giuridico,
avrebbero tuttavia l'identica funzione di trattamento economico di fine
rapporto, come risulterebbe dall'art. 16 della legge n. 152 del 1968
che esclude, per i dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL, la
corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio prevista
dalle vigenti disposizioni a favore del personale non avente diritto a
pensione, nonché dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che
avrebbe escluso la cumulabilità dell'indennità di anzianità con il
trattamento previdenziale del personale non di ruolo degli enti locali.
Anche il Pretore di Messina, nel giudizio fra Marzullo Tindaro
Vittorio e l'INADEL, con ordinanza del 21 luglio 1980 ha sollevato
questione di legittimità analoga alle precedenti, aggiungendo che la
duplicazione censurata sarebbe oltre tutto in contrasto con l'esigenza
di perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i
dipendenti pubblici enunciata dall'art. 26 della legge n. 70 del 1975.
3. - II Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito
ritualmente nei giudizi provenienti dalle ordinanze del Pretore di Roma
del 23 novembre 1977 e 16 giugno 1978, rassegnando identiche deduzioni.
L'Avvocatura sostiene che la legge n. 70 del 1975 avrebbe abrogato
la normativa precedente, sia in forza dell'art. 41 della stessa legge
che appunto espressamente abroga le "norme incompatibili", sia perché
dovendosi comunque ritenere che l'indennità premio sarebbe in sostanza
una indennità di anzianità, la legge stessa, da interpretare
ovviamente nel senso più conforme alla Costituzione, dovrebbe
ritenersi preclusiva della lamentata duplicazione.
In ogni caso rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore
regolare il trattamento economico dei dipendenti di alcuni enti
pubblici in modo diverso da quanto previsto per altri.
L'Avvocatura osserva altresì che in ogni caso, prima dell'entrata
in vigore della legge n. 70 del 1975, la indennità in discorso era
ritenuta cumulabile con quella di anzianità ai sensi dell'art. 137 del
Regolamento organico dell'Istituto per cui, se mai, la legge impugnata
avrebbe addirittura non introdotto ma eliminato la censurata
duplicazione. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze sopra indicate riguardano tutte identica
questione, ed i relativi giudizi vanno pertanto riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - Con le menzionate ordinanze si censurano l'art. 18 della legge
2 giugno 1930 n. 733, istitutivo dell'indennità premio di fine
servizio a favore dei dipendenti dell'INADEL, e gli artt. 2, 3 e 4
della legge 8 marzo 1968 n. 152, che pongono le condizioni per il
conseguimento dell'indennità stessa (periodo minimo di due anni di
iscrizione all'INADEL e periodo di effettivo servizio variabile da 15 a
25 anni a seconda della causa di cessazione dal servizio), nonché
l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 concernente l'indennità di
anzianità da corrispondere ai dipendenti degli enti pubblici all'atto
della cessazione dal servizio, affermandosi che tali norme
contrasterebbero con l'art. 3 Cost. in quanto attribuirebbero
irrazionalmente ai dipendenti dell'INADEL il diritto a percepire
congiuntamente, all'atto della cessazione dal servizio, tanto
l'indennità premio che l'indennità di anzianità.
L'esposta prospettazione della questione investe la normativa
suddetta dando per ammesso che essa istituirebbe la lamentata
duplicazione di indennità. Ciò peraltro deve escludersi perché, per
quanto ora si dirà, le disposizioni di legge indicate non
costituiscono la fonte della duplice attribuzione.
Invero la legge 2 giugno 1930 n. 733 e quella 8 marzo 1968 n. 152
regolano l'attribuzione dell'indennità premio di fine servizio ai
pubblici dipendenti iscritti all'INADEL" mentre l'art. 13 della legge
20 marzo 1975 n. 70 si limita ad istituire una indennità di anzianità
a favore del personale degli enti pubblici all'atto della cessazione
dal servizio, nei limiti segnati dall'art. 1 della stessa legge che
esclude alcuni enti dall'applicazione di essa. Tale complesso normativo
non esprime di per sé l'attribuzione congiunta di entrambe le
indennità a favore dei dipendenti dell'INADEL.
Per quanto riguarda detto personale deve ricordarsi infatti che
esso fu iscritto obbligatoriamente all'Istituto in base all'art. 8
della successiva legge 14 aprile 1957 n. 259 e che soltanto a seguito
di tale iscrizione conseguì titolo di legittimazione a percepire
l'indennità premio di fine servizio.
L'indennità di anzianità fu poi attribuita dall'art. 137 del
regolamento approvato con D.M. 26 marzo 1963 e confermata dall'art. 13
della legge n. 70 del 1975, essendo l'INADEL compreso fra gli enti
pubblici cui la normativa si applica in base alla previsione dell'art.
1 della legge stessa.
Va pure ricordato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha
ritenuto che, pur essendo stata con l'art. 41 della ripetuta legge del
1975 espressamente abrogata ogni contrastante e diversa disposizione,
la duplice attribuzione di indennità a favore del personale
dell'INADEL trovasse base non già nelle norme censurate ma nell'art.
14 della legge stessa, che fa salvi i diritti degli impiegati ad
eventuali trattamenti previdenziali integrativi e nell'art. 137 del
Regolamento così come modificato dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione dell'INADEL n. 342 del 1974, la quale sancì
espressamente che "al personale che comunque cessi dal servizio compete
una indennità di anzianità di importo pari ad un dodicesimo
dell'ultima retribuzione annua commisurata a 15 mensilità dello
stipendio lordo in godimento al momento della cessazione dal servizio
per ogni anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi". Ed
il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che "in tal modo il
personale dell'INADEL è venuto a cumulare due trattamenti di fine
servizio: l'indennità di anzianità in quanto dipendente
dell'istituto, l'indennità premio di servizio, in quanto iscritto
all'Istituto ex art. 8 della legge del 1957 n. 259".
Pertanto le disposizioni di legge sulle quali si incentrano i dubbi
di costituzionalità non costituiscono, singolarmente e nel loro
complesso, la fonte della duplice attribuzione, potendo questa
eventualmente identificarsi in norme diverse da quelle denunciate,
attraverso un procedimento interpretativo riservato al giudice di
merito.
D'altra parte i giudici a quibus non hanno dato ragione della
decisività delle norme censurate, ai fini della definizione del
giudizio pendente innanzi ad essi, mentre è costante giurisprudenza
della Corte che il giudizio di rilevanza, certamente di competenza del
giudice a quo, deve tuttavia essere sufficientemente motivato. Avendo i
giudici a quibus indicato norme che non appaiono rilevanti ai fini del
giudizio di costituzionalità, si impone la dichiarazione di
inammissibilità delle questioni proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733; degli artt. 2, 3 e 4
della legge 8 marzo 1968 n. 152, nonché dell'art. 13 della legge 20
marzo 1975 n. 70, sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con le ordinanze del Pretore di Roma del 23 novembre
1977, del 3 aprile e del 16 giugno 1978; del Pretore di Reggio Emilia
del 22 aprile 1980 e del Pretore di Messina del 21 luglio 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte