Sentenza n. 38/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 311/1958
- art. 13legge 311/1958
usata come parametro
citata
- art. 1legge 62/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi
primo e terzo, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato
giuridico ed economico dei professori universitari), 13, commi terzo e
quarto, della legge 24 febbraio 1967, n. 62 in relazione all'art. 1,
comma secondo, della legge 30 novembre 1970, n. 924 promosso con
ordinanza emessa l'11 giugno 1976 dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto dal Ministero della pubblica istruzione c/Vivan Itala,
iscritta al n. 746 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione di Vivan Itala e del Ministero per
la pubblica istruzione nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
dott. Arnaldo Maccarone;
udito l'Avvocato generale dello Stato Stefano Onufrio per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La dott.ssa Vivan Itala, insegnante di ruolo di lingua e
letteratura inglese presso l'Istituto tecnico "Molinari" di Milano, e
comandata presso il Ministero degli affari esteri, chiese di essere
Comandata presso l'Università di Bari, dove si era reso vacante un
posto di incaricato per il detto insegnamento per l'anno 1974/75.
Il Ministero della Pubblica Istruzione respinse però la domanda e
la Vivan promosse giudizio di legittimità del provvedimento di diniego
avanti al TAR competente, che annullò il provvedimento stesso. Il
Ministero impugnò la decisione e il Consiglio di Stato, con ordinanza
11 giugno 1976, dopo aver precisato che nella specie, contrariamente a
quanto ritenuto dal TAR, si trattava di comando e non di incarico e non
si potevano quindi applicare le disposizioni regolanti tale ultimo
istituto, affermò che a norma degli artt. 22, commi primo e terzo,
della legge 18 marzo 1958, n. 311, e 13, commi terzo e quarto, della
legge 24 febbraio 1967, n. 62 (il terzo comma sostituito dall'articolo
unico legge 24 novembre 1967, n. 1154), il comando avrebbe dovuto
essere negato per essere la Vivan sprovvista dell'abilitazione alla
libera docenza.
Con la detta ordinanza, il Consiglio di Stato ha precisato al
riguardo che dalle disposizioni menzionate discende che gli insegnanti
dell'ordine medio, pur potendo ottenere comandi presso le Università
per ivi tenere incarichi di insegnamento in materie considerate
fondamentali, sono assoggettati ai seguenti limiti: 1) possono ottenere
il comando a carico del bilancio dello Stato presso qualunque facoltà
di qualsiasi università solo gli insegnanti medi abilitati alla libera
docenza; 2) quelli non abilitati possono ottenere il comando solo per
l'insegnamento di una lingua straniera da tenersi presso determinati
tipi di facoltà universitaria (Economia e Commercio, Scienze
politiche, Scienze economiche e bancarie, oppure presso l'Università
per stranieri di Perugia).
Tutto ciò pur vigendo attualmente il divieto di bandire esami di
abilitazione alla libera docenza, sancito con l'art. 1, secondo comma,
della legge 30 novembre 1970, n. 924.
Tanto premesso il Consiglio di Stato, con la menzionata ordinanza,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle ricordate
norme in base alle quali avrebbe dovuto negarsi alla Vivan il richiesto
comando, per asserito contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.. A
sostegno della censura osserva che, pur dovendosi riconoscere che la
libera docenza costituisce un valido criterio di differenziazione a
favore di chi ne sia provvisto, si dovrebbe tuttavia attribuire a tale
criterio un valore esclusivamente preferenziale, mentre essa è elevata
a presupposto di trattamenti differenziati. Invero in base alle norme
impugnate la possibilità di essere comandato sarebbe del tutto
preclusa a chi non è in possesso della libera docenza, e tale divieto
concreterebbe una ipotesi diversa da quella della pura e semplice
preferenza che il titolo potrebbe ragionevolmente costituire ai fini
della scelta del comandato fra l'intera categoria degli insegnanti
medi, senza che possa rinvenirsi una razionale giustificazione a che
gli insegnanti non provvisti di libera docenza siano come accade in
virtù delle impugnate disposizioni - comunque idonei ad essere
comandati presso Facoltà che nessuno autorizza a ritenere di secondo
ordine e quindi adatte ad una ipotizzata minore qualificazione
professionale dei non liberi docenti.
E ciò tanto più che gli insegnanti liberi docenti possono essere
comandati anche presso le Facoltà per le quali è consentito il
comando dei non provvisti del titolo, il che costituirebbe ulteriore
motivo di ingiustificato pregiudizio per questi ultimi.
Né si potrebbe obiettare che colui il quale non ha conseguito
l'abilitazione alla libera docenza si trovi in posizione deteriore per
fatto proprio, in quanto, a partire dal 1970 e cioè da epoca anteriore
di quattro anni ai fatti di cui è causa, l'abolizione degli esami di
abilitazione alla libera docenza comporta una situazione ormai
irreversibile in base alla quale gli insegnanti che non hanno potuto
sostenere gli esami prima dell'abolizione sono impossibilitati a
conseguire il titolo e quindi in situazione deteriore senza rimedio e
non a loro imputabile.
Si è costituita la parte privata Vivan, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Paolo Arangio Ruiz e Enrico Ciontelli, che hanno
depositato nei termini le loro deduzioni difensive.
La difesa della parte privata svolge argomentazioni analoghe a
quelle esposte nell'ordinanza di rinvio, ponendo in particolare
evidenza che in virtù delle norme impugnate si eleva il possesso della
libera docenza a discriminante assoluta ai fini della possibilità di
ottenere il comando in discorso, il che costituirebbe violazione di un
diritto costituzionalmente sancito a difesa del cittadino, il quale si
troverebbe in situazione di grave ingiustizia non causato da fatto
proprio, essendo ormai precluso l'accesso al titolo in questione.
Non sarebbero quindi compatibili con l'osservanza dell'art. 3 Cost.
le norme impugnate che discriminano in funzione dell'età (invero gli
insegnanti più giovani, per effetto dell'abolizione degli esami di
abilitazione, non sono più in grado di procurarsi il titolo) ed in
funzione comunque di una presunta maggiore importanza di alcuni
insegnamenti universitari e di alcune facoltà. Considerato in diritto :
1. - Con l'art. 115 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, fu stabilito, tra
l'altro, che, per provvedere temporaneamente ad insegnamenti di livello
superiore, potevano essere comandati presso le Università o Istituti
superiori presidi o professori di ruolo degli istituti pubblici di
istruzione media.
Tale disposizione di principio venne confermata con l'art. 22 della
legge 18 marzo 1958, n. 311, col quale peraltro (comma primo) si
restrinse la facoltà di comando prevedendo che in linea di massima il
Ministro potesse avvalersene solo se il preside o il professore
destinatario del comando fosse in possesso di abilitazione alla libera
docenza. Tale requisito era però espressamente escluso per l'incarico
di insegnamento di una lingua straniera nelle Facoltà di Economia e
Commercio.
Con l'art. 13 l. 24 febbraio 1967, n. 62 la detta possibilità di
comando fu estesa anche a favore del personale docente, direttivo ed
ispettivo della scuola elementare (comma secondo), sempre a condizione
che fosse provvisto della abilitazione alla libera docenza, mentre fu
allargata la possibilità di comando senza libera docenza per i
professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione
secondaria di primo e di secondo grado per le Facoltà di scienze
politiche e presso le Facoltà di scienze economiche e bancarie,
limitatamente all'insegnamento di lingue straniere (comma quarto).
Con lo stesso art. 13 (comma terzo) si dispose altresì che i
comandi del personale provvisto di libera docenza potevano essere
disposti anche presso l'Università per stranieri di Perugia, ma con
l'articolo unico della l. 24 novembre 1967, n. 1154 tale requisito
venne eliminato, restando così aperta la possibilità di comando del
citato personale docente presso l'Università per stranieri di Perugia
anche in difetto di detta abilitazione.
Infine, con l'art. 1 della L. 30 novembre 1970, n. 924, furono
aboliti gli esami di abilitazione alla libera docenza, a partire dalla
sessione del 1970.
2. - Secondo l'ordinanza del Consiglio di Stato le norme ricordate,
nella parte in cui non consentono agli insegnanti dell'ordine medio
privi della abilitazione alla libera docenza di essere comandati per
assumere incarichi per materie diverse dalla lingua straniera e presso
Facoltà diverse da quella di Economia e Commercio, Scienze politiche,
Scienze economiche e bancarie o Università diverse da quelle per
stranieri di Perugia, istituirebbero una irrazionale disparità di
trattamento a danno degli esclusi. E cio, in quanto, sostanzialmente,
secondo l'ordinanza di rinvio, il requisito come sopra richiesto,
assumerebbe il carattere non di un pur esigibile titolo preferenziale
per l'attribuzione dell'incarico di insegnamento, ma di un vero e
proprio presupposto per il conferimento dell'incarico stesso, non
razionalmente giustificabile come tale, una volta che sono ammessi
all'insegnamento presso talune Facoltà universitarie, non di minore
importanza delle altre, docenti non provvisti della abilitazione in
parola.
3. - La questione così sollevata non è fondata. È infatti
agevole osservare che il legislatore si è indotto alla descritta
disciplina del comando universitario nell'intento di sopperire alle
carenze di personale denunziate dall'Amministrazione dell'istruzione
superiore, e ciò ha fatto tenendo presenti quelli che, a suo giudizio,
costituivano requisiti di base atti a garantire appunto che il rimedio
utilizzato fosse idoneo allo scopo per la qualità dei docenti
designati. Indicando nel possesso della abilitazione alla libera
docenza la condizione necessaria per il comando, il legislatore si è
mosso nell'ambito della sua discrezionalità, certamente comprensiva
della determinazione dei requisiti idonei a garantire l'attitudine del
docente allo svolgimento dei compiti affidatigli. Va d'altra parte,
riconosciuto che l'abilitazione alla libera docenza ben poteva essere
considerata requisito atto allo scopo suddetto; trattavasi invero
dell'abilitazione ad impartire insegnamenti universitari aventi lo
stesso valore di quelli ufficiali, conseguita all'esito di un apposito
esame condotto su prove impegnative, tendenti ad accertare l'idoneità
dell'aspirante.
4. - Né giova obiettare, come fa l'ordinanza, che la limitazione a
certe Facoltà della condizione per il comando renderebbe irrazionale
la differenziazione in vista della pari dignità scientifica delle
Facoltà per le quali invece il requisito non è richiesto.
Invero, anche con riguardo a tale scelta il legislatore non ha
creato arbitrariamente situazioni di sfavore, ma ha tenuto
razionalmente conto delle particolari caratteristiche delle Facoltà
che, per l'oggetto delle discipline o per l'orientamento fondamentale e
le caratteristiche didattiche, potevano prestarsi per il comando di
docenti non provvisti del requisito della libera docenza.
5. - Dette conclusioni sono valide a maggior ragione per quanto
riguarda l'esclusione del requisito della libera docenza per i comandi
presso l'Università per stranieri di Perugia, il cui carattere, anche
per le peculiarità del corpo docente, come si legge nella relazione
alla legge 24 novembre 1967, n. 1154, consente che gli insegnanti
possiedano una qualificazione professionale indipendente
dall'abilitazione alla libera docenza.
6. - Neppure la circostanza che gli abilitati alla libera docenza
possono essere destinati anche ai comandi presso Facoltà per le quali
il titolo non è richiesto vale a delineare una violazione del
principio di eguaglianza nel senso prospettato nell'ordinanza di
rinvio, essendo evidente che la detta eventualità è diretta
conseguenza della disciplina della materia che, come si è detto, è
stata dettata dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità
non sindacabile in questa sede.
7. - Né infine può essere condivisa la censura sollevata dal
Consiglio di Stato sotto il particolare profilo della lesione del
principio di eguaglianza che deriverebbe dalla avvenuta abolizione
degli esami di abilitazione alla libera docenza ex art. 1 legge n. 924
del 1970, ed in virtù della quale gli insegnanti che non hanno potuto
sostenere gli esami prima dell'abolizione si troverebbero nella
impossibilità di conseguire il titolo richiesto dalla norma impugnata,
e quindi in una situazione di inferiorità irreversibile, ed a loro non
imputabile, nei confronti di coloro che, invece, avendo goduto del
regime Precedente, avevano potuto conseguire l'abilitazione.
In sostanza, secondo il giudice a quo, si dovrebbe affermare il
contrasto con il principio di eguaglianza delle diverse situazioni
conseguenti all'evoluzione nel tempo della disciplina dell'istituto
giuridico in discorso.
Al riguardo, peraltro, anche senza entrare nel merito dei motivi
che indussero il legislatore ad abolire gli esami di abilitazione alla
libera docenza nel quadro della riforma dell'istruzione superiore, non
può che confermarsi la costante giurisprudenza della Corte secondo la
quale non contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato
trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti
diversi nel tempo, giacché lo stesso fluire di questo costituisce di
per sé un elemento differenziatore (sentt. 57/73, 92/75, 138/77,
65/79).
D'altra parte, non si tratta di una disposizione isolata, poiché
in numerose norme successive alla legge del 1970, soppressiva
dell'esame di abilitazione alla libera docenza, si è fatto esplicito
riferimento a tale qualifica accademica come titolo valutabile a vari
fini (v. ad es. art. 4 D.P.R. 30 dicembre 1971, n. 1252 che approva il
regolamento per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica;
art. 64 D.P.R. 31 ottobre 1973, n. 1145 che approva il nuovo statuto
del Politecnico di Torino; art. 4 D.L. 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente la nuova
disciplina degli incarichi universitari; art. 21 l. 18 aprile 1975, n.
148, sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero; art. 3 l. 30
aprile 1976, n. 197 sulla disciplina dei concorsi per trasferimento di
notai; art. 12 lett. Q l. 21 febbraio 1980, n. 28 concernente delega al
governo per il riordinamento della docenza universitaria).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22, commi primo e terzo, della l. 18 marzo 1958, n. 311, e
dell'art. 13, commi terzo e quarto (il terzo comma sostituito
dall'articolo unico legge 24 novembre 1967, n. 1154), della legge 24
febbraio 1967, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con
ordinanza del Consiglio di Stato del'11 giugno 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIA RELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO AN DRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte