Sentenza n. 38/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 625/1979
- art. 1legge 15/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
terzo, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) come conv.
nell'art. 1, l. 6 febbraio 1980, n. 15, promosso con ordinanza emessa
il 21 dicembre 1983 dalla Corte d'Assise di Genova nel procedimento
penale a carico di Cuccato Gian Dino ed altri, iscritta al n. 206 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 del 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte d'Assise di Genova, nel corso del procedimento penale a
carico di Cuccato Gian Dino ed altri, imputati di vari delitti, i più
gravi dei quali risultavano aggravati dalla cosiddetta "finalità di
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico", con ordinanza 21
dicembre 1983 sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma terzo del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, così come
convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980, n. 15, in relazione
all'art. 3, comma primo Cost..
Osservava la Corte d'Assise in motivazione che alcuni imputati,
assumendo un chiaro atteggiamento di sostanziale dissociazione dalla
lotta armata, che rifiutavano anche sul piano ideologico, hanno ammesso
i fatti loro addebitati. In tali condizioni, comportando le residue
risultanze l'affermazione della responsabilità, agl'imputati che hanno
tenuto il comportamento processuale sopra riferito dovrebbero essere
riconosciute le attenuanti generiche, così come, del resto, Pubblico
Ministero e difensori avevano concordemente richiesto.
Rileva, però, la Corte d'Assise che il meccanismo introdotto dal
citato art. 1 della legge n. 15/1980 impedisce l'applicazione delle
attenuanti ad alcuni imputati, limitatamente alle imputazioni per le
quali ricorre anche l'aggravante della finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico, di cui s'è detto. Questa norma,
infatti - osserva l'ordinanza -, preclude in via assoluta, nel suo
terzo comma, un giudizio di prevalenza o di equivalenza delle
attenuanti rispetto all'aggravante in parola, nonché rispetto ad ogni
altra per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o ne
determini la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato:
in altri termini, rispetto alle cosiddette "aggravanti ad effetto
speciale".
Né ritiene la Corte d'Assise che possano essere seguiti i
difensori nella loro richiesta di applicazione della diminuzione dopo
avere operato gli aumenti conseguenti alle aggravanti predette, in
quanto una siffatta possibilità sarebbe priva attualmente di aggancio
normativo dopo che l'art. 69, ultimo inciso, cod. pen., è stato
novellato dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99 convertito in l. 7 giugno
1974, n. 220. Nega poi l'ordinanza che possa trarsi argomento
favorevole alla citata interpretazione difensiva dal fatto che, prima
della conversione, il decreto prevedesse espressamente la richiesta
operazione, dato che proprio in quel punto esso è stato poi
modificato, all'atto della conversione, a seguito di un emendamento
suggerito dal rappresentante del Governo. Questi, infatti, avrebbe
motivato la proposta affermando che "le circostanze aggravanti hanno la
prevalenza assoluta rispetto alle circostanze attenuanti".
Secondo la Corte d'Assise, d'altra parte, la formulazione che il
decreto aveva data alla norma sarebbe stata in contrasto sia con i
principi dell'ordinamento processuale sia con l'intento stesso del
legislatore. In contrasto con i principi, perché il divieto di
bilanciamento, che l'art. 69 cod. pen. prevedeva prima della novella
del '74, ha un senso solo nel riferimento a circostanze che l'ordinanza
definisce "specifiche" (rectius: ad effetto speciale), mentre
l'aggravante in esame ha chiaramente carattere comune, in quanto
l'aumento di pena ad essa conseguente è rapportato a quella prevista
per il reato cui viene applicato. Ma in contrasto altresì - ad avviso
dell'ordinanza - collo stesso intento del legislatore giacché,
applicando le diminuzioni conseguenti alle attenuanti, sia pure con le
limitazioni comportate dal sistema introdotto dal decreto, la pena
sarebbe anche potuta scendere, in ipotesi, al di sotto del minimo
edittale, mentre - secondo la Corte d'Assise di Genova - l'intento del
legislatore mirava ad applicare l'aggravante a qualsiasi specie di
reato "senza altra considerazione esimente".
Soggiunge, infine, la Corte d'Assise che le stesse formulazioni e
lo stesso iter di modifica si ritroverebbero nell'art. 280 cod. pen.,
reintrodotto dall'art. 2 del d.l. 625/1979, modificato in sede di
conversione. Se si adottasse lo stesso criterio interpretativo proposto
dai difensori, si perverrebbe - sempre secondo l'ordinanza -
all'anomala conclusione di potere infliggere, a parità delle altre
condizioni, una pena inferiore a quella prevista dal codice penale per
l'omicidio "premeditato". Conclude, perciò, l'ordinanza affermando
non potersi dare altra interpretazione all'articolo denunziato se non
"quella che sancisce la prevalenza dell'aggravante della finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico su tutte le altre
attenuanti".
A quel punto, però, la Corte d'Assise ritiene che la norma così
interpretata, dia uguale trattamento a situazioni diseguali, per tal
modo ponendosi in contrasto col principio di cui all'art. 3, comma
primo, della Costituzione.
Pur riconoscendo che, nei limiti della ragionevolezza, spetti
certamente al legislatore ampia discrezionalità nella comminazione
della misura delle pene e dei loro aggravamenti, ritiene tuttavia
l'ordinanza che non si possa precludere al giudice, in taluni casi, la
concreta valutazione di situazioni che comportino il ricorso di
circostanze attenuanti e diminuenti, una volta che il legislatore
stesso ne abbia riconosciuta l'astratta configurabilità in linea
generale.
Attraverso il rigido meccanismo della norma impugnata, il giudice
si trova invece oggi, di fatto, a non poter distinguere, sul piano
sanzionatorio, la posizione di chi meriti le circostanze generiche da
quella di chi ne è immeritevole, così come si vede costretto ad
irrogare sempre la stessa misura di pena, senza attenuanti, tanto
all'adulto quanto al minore, tanto a chi ha risarcito il danno quanto a
chi non ha voluto farlo, tanto agl'imputabili pieni quanto a coloro che
hanno l'imputabilità grandemente scemata.
Fra l'altro, un siffatto impedimento rappresenta gravissimo
ostacolo, specie in questo delicato momento storico, alla possibilità
di dare una qualche risposta giudiziaria a quei fenomeni di
dissociazione dalla lotta armata che si vanno diffondendo, e che anche
nel processo in corso a Genova si sono manifestati: fenomeni che, per
la carenza di taluni elementi, come - ad esempio - la collaborazione
cogli inquirenti, non possono aspirare ai benefici collegati alle
rigide condizioni fissate dalla l. 304/1982.
Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione fosse dichiarata infondata.
Secondo l'Avvocatura, infatti, l'interpretazione esatta della norma
impugnata è proprio quella che la Corte d'Assise di Genova contesta,
giacché la disposizione non solo non esclude l'applicazione di
attenuanti, ma anzi implicitamente l'ammette: e proprio alla stregua di
quegli artt. 630 e 289 bis cod. pen. che la Corte d'Assise genovese
richiama a sostegno della sua tesi. Parimenti inesatto - secondo
l'Avvocatura - è il riferimento dell'ordinanza all'iter di conversione
del decreto nella legge, nel corso del quale proprio le ragioni addotte
dal Sottosegretario, a sostegno dell'emendamento poscia approvato,
confermano che si è inteso escludere soltanto un giudizio di
bilanciamento di prevalenza o di equivalenza colle attenuanti, ma non
l'applicazione di queste ultime dopo apportati gli aumenti dipendenti
dalle circostanze aggravanti. In altri termini, si è soltanto voluto
adottare una disciplina particolare per regolare in modo diverso dalla
norma il concorso delle attenuanti coll'aggravante in parola e con
quelle ad effetto speciale, in guisa da conseguire un maggiore
aggravamento delle pene: il che rientra nell'ambito del potere
discrezionale del legislatore in materia di scelte legislative, per
intuitive esigenze di politica criminale pienamente giustificate e
razionali nella materia de qua. Questo, però, - come si è visto -
non esclude assolutamente l'applicabilità delle attenuanti.
Al dibattimento il rappresentante dell'Avvocatura generale
illustrava le sue tesi insistendo nelle richieste. Considerato in diritto :
1. - Non sembra a questa Corte che l'interpretazione data dalla
Corte d'Assise di Genova alla norma denunziata abbia fondamento.
Non è esatto, innanzitutto, che la sostituzione del terzo comma
dell'art. 1 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, disposta al momento
della conversione nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, mirasse proprio ad
eliminare l'ultimo inciso; vale a dire la disposizione che consentiva
di operare la diminuzione, conseguente ad eventuali circostanze
attenuanti, sulla pena risultante a seguito dell'applicazione delle
circostanze aggravanti.
Vero è, invece, che quell'ultimo comma del decreto era
probabilmente andato al di là delle stesse intenzioni del legislatore
dell'emergenza. Infatti, sospendendo in toto le disposizioni dell'art.
69 cod. pen., la norma aveva tolto bensì al giudice il potere
discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle
aggravanti o a favore delle attenuanti (il che corrispondeva alla linea
di generale inasprimento sanzionatorio), ma aveva nel contempo
eliminato anche il potere contrario. In guisa che il giudice non
avrebbe potuto risolvere il bilanciamento a favore delle aggravanti,
nemmeno nei casi più gravi: il che certo non rientrava nello spirito
di quella legislazione.
Mediante il nuovo comma della legge il legislatore disponeva,
perciò, in modo esplicito ciò che aveva ottenuto implicitamente colla
sospensione del meccanismo dell'art. 69, ma questa volta senza lo
svantaggio degli effetti contrari non voluti.
Ora, per escludere, come sostiene l'ordinanza di rimessione,
l'applicabilità delle attenuanti, al di fuori del vietato giudizio di
bilanciamento, bisognerebbe ritenere che il consentito analogo e
contrario giudizio conservi l'obbligatorietà che gli è propria nel
contesto del sistema di cui all'art. 69 cod. pen.. Ma questo effetto
ulteriore non è richiamato dalla norma in esame e non può discendere
dal sistema. Nell'art. 69 cod. pen., infatti, l'obbligatorietà del
giudizio di bilanciamento ha una sua razionalità nell'essenza stessa
di quella valutazione, che è giudizio di valore globale del fatto e
non numerico delle circostanze contrapposte e concorrenti. All'interno
dell'obbligatorio giudizio il magistrato ha un'amplissimo potere
discrezionale, specie dopo la novella del 1974; tanto ampio da essere
stato definito dalla stessa Corte regolatrice "assai simile a quello
del legislatore". Il giudice, perciò, è libero di valutare il fatto
in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti
sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di
quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle
che la diminuiscono. Ma, una volta rotto questo perfetto equilibrio
valutativo, che implica un globale giudizio sia sul fatto di reato che
sulla personalità del suo autore, e privato il giudice - come appunto
si verifica nella norma in esame - del potere di esprimere, ai fini
della pena, un giudizio omogeneo e complessivo su tutta la vicenda
soggettiva ed oggettiva dell'illecito, tenere ferma tuttavia
unilateralmente quell'obbligatorietà, che trovava giustificazione
nella corrispettiva omogeneità dei criteri valutativi, determinerebbe
effettivamente una situazione del tutto irrazionale. Ed il legislatore,
infatti, non la pretende, né il giudice - come s'è detto - può
evincerla dal sistema, dato che non sussistono più le condizioni che
la legittimavano sul piano della razionalità. Se di tutto ciò si tien
conto, è facile rilevare quanto superfluo fosse, già nell'originario
terzo comma dell'art. 1 del decreto, quest'ultimo inciso concernente le
concrete modalità di applicazione degli aumenti e delle diminuzioni,
conseguenti alla soppressione del giudizio di bilanciamento. Ad esse,
infatti, provvedeva la regola generale di cui al terzo comma dell'art.
63 cod. pen., valevole sia per le cosiddette circostanze autonome, sia
per l'aggravante introdotta dal decreto; e ciò in quanto il decreto
stesso sottoponeva l'una e le altre alla stessa disciplina, come più
ampiamente sarà detto tra poco.
E, d'altra parte, nemmeno era il caso di riprodurre quel superfluo
inciso nel nuovo comma sostituito dalla legge di conversione. Infatti,
secondo la nuova norma, due sono le ipotesi possibili: o il giudice
ritiene di adottare il giudizio di bilanciamento, e allora si tratta
soltanto di applicare gli aumenti dipendenti dalle aggravanti, oppure
egli così non ritiene, e allora diventa anche qui operativa la regola
dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. di cui s'è detto sopra.
2. - Né è esatto che il legislatore abbia inteso di volere
applicata l'aggravante della finalità terroristica ed eversiva "a
qualsiasi tipo di reato senza altra considerazione esimente". Non
certo, intanto, "a qualsiasi tipo di reato" perché, anche prescindendo
da quelli che ricomprendono espressamente l'aggravante tra gli elementi
costitutivi, molte altre fattispecie escludono l'aggravante in parola
essendo la finalità implicita nella natura essenziale del delitto e
perciò incompatibile con una sua valutazione circostanziale. Ma rimane
poi oscuro il pensiero della Corte d'Assise di Genova così come
espresso nelle parole "senza altra considerazione esimente", dato che,
qualunque sia per essere la dottrina cui si voglia aderire, è comunque
cortissimo, e comune a tutte, il significato che l'espressione
"esimente" comporta sulle conseguenze sanzionatorie, che è quello di
"esenzione da pena": mentre la questione che l'ordinanza solleva
riguarda l'applicazione di circostanze attenuanti.
Ad ogni modo, anche interpretando nel modo più comprensibile e
ragionevole la riportata espressione, resta ferma l'inesattezza
dell'opinione secondo cui il legislatore si sarebbe preoccupato di
vedere applicata l'introdotta aggravante con esclusione di qualsiasi
valutazione attenuante: e ciò per tre ordini di considerazioni.
Innanzitutto perché è molto eloquente in proposito che l'unica
ulteriore modifica apportata al decreto, nel momento della conversione
in legge, sia stata la soppressione dal primo comma dell'avverbio
"sempre". Il che significa che l'aumento fisso della metà, comportato
dall'aggravante della finalità in parola, non è inderogabile: e che,
perciò, può essere irrogato anche in misura inferiore, se le
circostanze lo suggeriscono.
Ma la sua derogabilità verrebbe meno se fosse vero che, mediante
l'obbligatorio giudizio di prevalenza delle aggravanti, ogni
possibilità di applicazione di attenuanti resta esclusa.
In secondo luogo, poi, perché l'intervento del Sottosegretario
alla Giustizia nella discussione parlamentare per la conversione in
legge ha significato assolutamente contrario a quanto la Corte di
Genova mostra di credere. In realtà, l'intervento del rappresentante
del Governo andava letto nella sua interezza e non nelle ultime due
righe, avulse dal contesto nel quale furono pronunciate. Queste,
infatti, sono soltanto la conclusione di una breve precisazione, il cui
autentico significato non può essere colto se non appunto nel
collegamento alle premesse del ragionamento. Dopo avere ricordato che
l'emendamento proposto aveva trovato ampia spiegazione nella
discussione generale e nella replica del Ministro, il Sottosegretario
prosegue riassumendo il suo significato essenziale con le seguenti
testuali parole: "Noi abbiamo ritenuto di fornire una migliore
determinazione dell'equivalenza tra le circostanze aggravanti e le
circostanze attenuanti. Infatti il testo del decreto-legge non ci
sembrava chiaro circa la determinazione prima delle circostanze
aggravanti e poi delle circostanze attenuanti. Abbiamo pertanto
ritenuto più chiaro stabilire che le circostanze attenuanti
concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti ...". Dopo di che, l'intervento si
conclude appunto coll'espressione riportata dall'ordinanza di
rimessione: "In sostanza le circostanze aggravanti hanno la prevalenza
assoluta rispetto alle circostanze attenuanti"; con manifesta
allusione, però, proprio per l'uso del sostantivo "prevalenza", a quel
giudizio di bilanciamento che, essendo imposto a favore delle
aggravanti, diventa appunto, se esercitato, una "prevalenza assoluta".
Ma tutto questo tanto poco esclude l'applicabilità di attenuanti fuori
del giudizio di bilanciamento che, secondo lo stesso rappresentante del
Governo, proprio la nuova formulazione è portatrice di maggiore
chiarezza "circa la determinazione prima delle circostanze aggravanti e
poi delle circostanze attenuanti". Maggiore chiarezza, di cui è
magari lecito dubitare, senza che ciò alteri, tuttavia, la linea della
volontà dominante del legislatore, intesa ad escludere la prevalenza o
l'equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, ma non la loro
applicazione dopo che le circostanze aggravanti siano state
"determinate", e sempre che il giudice non ritenga di operare il
giudizio di bilanciamento.
In nessun punto, insomma, del citato intervento è detto - come
sarebbe stato facile - che la nuova formulazione, a differenza della
precedente, esclude radicalmente ogni possibilità di applicare
attenuanti, ché anzi, come s'è visto, si precisa che si è inteso di
meglio chiarire il testo precedente "circa la determinazione prima
delle circostanze aggravanti e poi di quelle attenuanti". L'esclusione
di queste ultime in ogni caso, e in assoluto, non sarebbe stato un
"chiarimento", ma un capovolgimento radicale del testo precedente.
In terzo luogo, infine, perché, se quest'ultimo risultato il
legislatore avesse voluto effettivamente ottenere, non aveva ragione
per ricorrere ad una formula negativa così obliqua, quando gli era
facile disporre in senso diretto e in positivo con assoluta chiarezza.
Bastava dire, infatti, che allorquando quelle aggravanti concorrono con
una o più circostanze attenuanti, le aggravanti devono essere ritenute
"sempre" prevalenti: oppure anche "non si tiene conto di queste
ultime".
In realtà l'autentica preoccupazione del legislatore è stata
soltanto quella di non consentire che l'aggravante che introduceva
potesse essere posta nel nulla dal potere discrezionale del giudice
mediante il suo dissolvimento nel giudizio di equivalenza o addirittura
di prevalenza delle attenuanti: ed è questo appunto ciò che soltanto
si è inteso vietare. Ma si tratta già di una grave limitazione, che
non avrebbe potuto sopportarne una ancora più ampia senza alterare in
modo irragionevole l'integrità del giudizio di valore dell'illecito
nei suoi criteri e nella sua globalità. Tanto più poi se si
considera che autorevoli voci della dottrina ritengono che, a
differenza del giudizio di equivalenza, quello di prevalenza è privo
di fondamento logico e può condurre a gravi arbitri.
3. - Quanto poi al rilievo dell'ordinanza, secondo cui l'ultimo
comma del decreto sarebbe stato di segno contrario ai principi del
nostro ordinamento processuale, in quanto il ripristino del divieto del
giudizio di bilanciamento, per le ipotesi contemplate dall'ultima parte
dell'art. 69 cod. pen. prima della novella del '74, avrebbe avuto un
senso solo nei confronti delle circostanze aggravanti cosiddette
autonome (o ad effetto speciale), ma non nei riguardi dell'aggravante
che si va esaminando, che è circostanza comune, deve dirsi che
l'affermazione per un verso è parzialmente inesatta e, per altro
verso, dimostra troppo.
In parte inesatta, giacché se è vero che la circostanza
aggravante della finalità terroristica ha carattere comune, è pur
vero, però, che il legislatore mostra chiaramente di volerla
assoggettare alla disciplina delle circostanze ad efficacia speciale:
il che rientra sicuramente nei suoi poteri, tanto più che alla
circostanza, pur avendo caratteri comuni, non può essere negato un
aspetto particolare, rappresentato dall'aumento in misura fissa.
Senonché poi l'argomento dimostra troppo in quanto il rilievo non
riguarderebbe, comunque, soltanto il decreto ma bensì anche la legge,
dato che pari trattamento è dato alla circostanza nel terzo comma
sostituito, come è dimostrato dalla sua manifesta equiparazione alle
aggravanti autonome. E ciò anche a prescindere dal secondo comma, dove
è addirittura prescritto che gli aumenti per ulteriori eventuali
aggravanti si applichino sulla pena risultante dall'aumento
dell'aggravante in parola, che perciò dev'essere applicata per prima.
Operazione che riecheggia chiaramente quella di cui al terzo comma
dell'art. 63 cod. pen., dettata appunto per le circostanze autonome, e
che del resto il vecchio art. 69 cod. pen. richiamava nell'ultimo
soppresso comma; ma operazione, per verità, senza senso se riferita
alla circostanza in esame giacché quando si tratti di ulteriori
aggravanti comuni, il risultato non cambia qualsivoglia sia l'aumento
applicato per primo e, se si tratta di aggravanti autonome, la
disposizione è addirittura assurda perché la pena di specie diversa,
o la cui misura è determinata in modo indipendente dalla pena
ordinaria del reato, dev'essere necessariamente applicata per prima,
per rendere poi possibile gli ulteriori aumenti proporzionali (art. 63,
terzo comma. cod. pen.).
4. - Ed infine l'argomento che l'ordinanza invoca suggestivamente a
definitiva dimostrazione dell'incongruenza dell'interpretazione che,
salvando la legittimità della norma, consentirebbe l'applicazione
delle attenuanti dopo effettuati gli aumenti per le aggravanti
(sempreché ovviamente il giudice non ritenga di dichiarare queste
ultime prevalenti sulle circostanze attenuanti).
Afferma la Corte d'Assise di Genova che, se si applicasse lo stesso
criterio interpretativo all'art. 280 cod. pen. per l'ipotesi di
attentato alla vita seguito da morte, di cui al quarto comma, "si
perverrebbe all'anomala conclusione di poter infliggere una pena
inferiore a quella prevista dal codice penale per l'omicidio
premeditato, a parità di tutte le altre condizioni": ed avverte
l'ordinanza che si indica ad esempio l'art. 280 (introdotto dall'art. 2
dello stesso Decreto) perché in esso si ritrovano le stesse
formulazioni e lo stesso iter di modifica di cui alla norma denunziata.
Va detto subito, intanto, che non risulta chiara la logica che
induce la Corte a riferirsi al delitto di omicidio premeditato per
dimostrare a quali miti risultati porterebbe l'interpretazione
contestata. Fosse anche vero, infatti, che, così operando, si
perverrebbe ad infliggere una pena leggermente inferiore a quella
prevista per l'omicidio premeditato (benintenso, a parità delle altre
condizioni), la Corte dimentica evidentemente che quest'ultimo è uno
dei più gravi delitti contemplati dal codice penale; tant'è vero che,
ai sensi dell'art. 577 n. 3 cod. pen., è punito colla pena
dell'ergastolo. Il riferimento avrebbe avuto un senso logico se si
fosse potuto sostenere che il risultato dell'interpretazione abbassava
la pena al di sotto di quella prevista per l'omicidio
preterintenzionale o per quello colposo: ma, comparato all'omicidio
premeditato, esso è di scarso effetto dimostrativo, giacché si tratta
in ambo i casi pur sempre di omicidio aggravato.
Senonché poi, è proprio l'affermazione stessa che non è esatta.
Infatti, supponendo il concorso di tre attenuanti comuni, nel caso
dell'art. 280, quarto comma, primo inciso, la pena non potrebbe mai
scendere al di sotto dei dieci anni di reclusione perché da una parte,
non potrebbe operarsi alcun bilanciamento a favore delle attenuanti a
causa del divieto posto nell'ultimo comma e, dall'altra, vi osterebbe
il limite di cui all'art. 67 n. 2 cod. pen.; mentre, nei confronti
dell'art. 577 n. 3, potendosi operare la prevalenza delle attenuanti
sull'unica aggravante, il computo partirebbe non più dall'ergastolo ma
dalla reclusione da 20 a 24 anni (art. 65 n. 2 cod. pen.) e, non
incontrando più il citato limite di cui all'art. 67 n. 2, la pena
potrebbe essere diminuita ben al di sotto degli anni dieci, giacché
l'unico limite minimo sarebbe quello del quarto della pena edittale
previsto dall'art. 67, ultimo comma, e quindi, nella specie, da 5 a 6
anni di reclusione.
L'esempio addotto è privo, pertanto, di qualsiasi fondamento.
Semmai potrebbe rilevarsi che la disposizione di cui all'ultima
parte dell'art. 280 cod. pen. prende apodittica posizione su di una
tormentatissima questione dommatica che la più recente giurisprudenza
e molta parte della dottrina risolvono in senso contrario. È molto
dubbio, infatti, che le ipotesi contemplate nel secondo e quarto comma
dell'articolo possano essere considerate circostanze aggravanti
anziché figure autonome di reato. Sicuramente, anzi, a fronte
dell'ipotesi base di attentato alla vita di cui al primo comma, la
morte che ne deriva non è una circostanza ma il conseguimento del
risultato che l'agente si prefiggeva. E, in realtà, nella prima parte
il fatto viene punito a titolo di consumazione anticipata ma, per
l'attuale diritto vivente che vi riconosce imprescindibile il requisito
dell'idoneità, esso ben poteva più correttamente essere punito a
titolo di tentativo, di cui, perciò, l'evento ulteriore rappresenta la
consumazione.
Per tutte tali ragioni, dunque, la questione sollevata non è
fondata. Una corretta interpretazione della norma consente, infatti,
l'applicazione delle circostanze attenuanti qualora il giudice non
intenda esercitare quel giudizio di bilanciamento che la legge consente
solo a favore dell'aggravante de qua. In tal caso, le diminuzioni
saranno apportate sulla pena risultante dagli aumenti indotti dalle
aggravanti, secondo la regola generale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo d.l. 15
dicembre 1979 n. 625, così come convertito nell'art. 1 della l. 6
febbraio 1980 n. 15, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.,
sollevata dalla Corte d'Assise di Genova con ord. 21 dicembre 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte