Sentenza n. 38/1993
Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
citata
- art. 2legge 204/1938
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938 n. 204 recante "norme per l'amministrazione
delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria",
convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778", iscritto al n. 48 del
registro referendum;
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avv. Massimo Severo Giannini, quale presentatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 dal Comitato per la
riforma democratica, sul seguente quesito: "volete che sia abrogato
l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204
recante "norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei
Monti di Pietà di prima categoria" convertito in legge dalla legge 3
giugno 1938, n. 778".
2. - L'ufficio centrale, verificata con esito positivo la
regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto
normativo cui si riferisce, con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ha
dichiarata legittima.
Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente
deliberazione, dandone regolare comunicazione.
3. - In data 11 gennaio 1993 i presentatori della richiesta di
referendum hanno depositato una memoria a sostegno
dell'ammissibilità dello stesso. Nella camera di consiglio del 13
gennaio 1993 è stato udito in qualità di difensore dei promotori,
l'avvocato Massimo Severo Giannini, il quale ha insistito per
l'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata ad accertare la sussistenza o meno
dei requisiti di ammissibilità della richiesta di referendum oggetto
di esame. A tal fine si deve stabilire se ricorrano i limiti
espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della
Costituzione o comunque impliciti nell'ordinamento costituzionale
relativi alle normative non suscettibili di consultazioni
referendarie abrogative, ed accertare altresì se la struttura del
quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza, univocità ed
omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in
tema di ammissibilità delle domande referendarie.
2. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo è l'art. 2
del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella
legge 3 giugno 1938, n. 778, recante "norme per l'amministrazione
delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria".
Questo articolo dispone, al primo comma, che "la nomina di due membri
dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio, che
assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice
presidente, è devoluta al Capo del governo, che vi provvede con
propri decreti, su proposta del capo dell'ispettorato per la difesa
del risparmio e per l'esercizio del credito, sentita la federazione
nazionale fascista delle Casse di Risparmio"; ed, al secondo comma,
dispone che "il presidente ed il vice presidente dei consigli di
amministrazione delle Casse di Risparmio istituite da associazioni di
persone, saranno scelti, a preferenza, fra i soci delle rispettive
aziende".
Com'è noto, le funzioni allora spettanti al Capo del governo
nella specifica materia degli enti creditizi di diritto pubblico sono
oggi esercitate dal Ministro del tesoro e dal Governatore della Banca
d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio (d.-lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 226 e d.-lgs. C.P.S. 17
luglio 1947, n. 691), e previo il parere parlamentare (legge 24
gennaio 1978, n. 14).
Per effetto di queste disposizioni, pertanto, la nomina di due
membri dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio, che
assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice
presidente, è effettuata dal Ministro del tesoro su proposta del
Governatore della Banca d'Italia, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere
parlamentare.
Questo sistema di nomina non può ritenersi totalmente superato
dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (recante "disposizioni in materia
di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di
credito di diritto pubblico) e dal decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356 (recante "disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio") sia perché non tutte le Casse di
Risparmio sono state automaticamente trasformate in società per
azioni, sia perché ai restanti enti pubblici conferenti l'azienda a
queste società "continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi" (art.
11 d.-lgs. 20 novembre 1990, n. 356).
3. - Va anche ricordato che l'oggetto del referendum riguarda
soltanto la nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Casse
di Risparmio e non anche la nomina dei presidenti e dei vice
presidenti dei residui Monti di Credito su pegno, la quale è
disciplinata da disposizioni che non sono toccate dal quesito
referendario. Per i Monti di Credito su pegno di prima categoria,
infatti, in virtù del rinvio operato dal terzo comma dell'art. 1
della legge 10 maggio 1938, n. 745 (recante l'Ordinamento dei Monti
di Credito su pegno), si applica l'art. 10 del testo unico delle
leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di prima
categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, secondo
il quale due membri del Consiglio di amministrazione di detti Monti,
che ricoprono rispettivamente l'Ufficio di presidente e di vice
presidente, sono nominati dal ministro dell'economia nazionale (oggi
dal Ministro del tesoro).
Per i Monti di Credito su pegno di seconda categoria si applica
l'art. 5 della citata legge 10 maggio 1938, n. 745, secondo il quale
il presidente ed il vice presidente sono nominati dal capo
dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del
credito (ora dal Governatore della Banca d'Italia).
4. - Ciò premesso, non si riscontra nella richiesta referendaria
in esame alcuna delle ragioni di inammissibilità previste
espressamente dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o
desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo
(sent. n. 16 del 1978). È di tutta evidenza, infatti, che la
normativa oggetto del quesito referendario non rientra nelle ipotesi
escluse riguardanti le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e
indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
cui al citato art. 75, secondo comma, della Costituzione. Né la
proposta di referendum ha per oggetto atti legislativi dotati di una
forza passiva peculiare o disposizioni legislative a contenuto
costituzionalmente vincolato. Ed è altresì evidente che sussistono
i requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, in
quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente
considerata nella sua struttura e finalità, contiene quel principio
la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo
elettorale fornirà.
Ed invero, il quesito referendario mira univocamente a sottrarre
al Governo la funzione di nominare gli organi amministrativi al
vertice delle Casse di Risparmio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938,
n. 204 ("norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei
Monti di Pietà di prima categoria") convertito in legge dalla legge
3 giugno 1938, n. 778, dichiarata legittima, con ordinanza 15
dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte