Sentenza n. 38/1997
Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.
69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20
ottobre 1964, n. 1039 e 10 giugno 1969, n. 308 e dalle sentenze della
Corte costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento
della professione di giornalista", iscritto al n. 107 del registro
referendum;
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione
ha dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Giuseppe Minieri per l'Ordine dei giornalisti
della Lombardia, Antonio Pandiscia per l'Ordine nazionale dei
giornalisti, Mario Bertolissi per l'Ordine dei giornalisti del Veneto
e Giuseppe Morbidelli per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano
Mauro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modifiche, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare presentata da un gruppo di cittadini elettori sul seguente
quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n.
69, recante "Ordinamento della professione di giornalista"?".
2. - L'Ufficio centrale, dopo aver verificato la regolarità della
richiesta, con esito positivo, ha rilevato che il quesito era stato
formulato senza tenere conto né delle successive leggi 20 ottobre
1964 n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308, che hanno modificato la legge
oggetto del referendum, né delle sentenze n. 98 e n. 11 del 1968 di
questa Corte, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di
alcune norme della legge stessa.
Di conseguenza, l'Ufficio centrale per il referendum ha provveduto
a riformulare il quesito del referendum nei seguenti termini: "Volete
voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo
risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964
n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308 e dalle sentenze della Corte
costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento della
professione di giornalista"?".
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per l'udienza in camera di
consiglio, dandone regolare comunicazione.
3. - In prossimità della camera di consiglio hanno presentato
memoria i promotori del referendum, insistendo per la declaratoria di
ammissibilità della richiesta.
Ha in particolare rilevato la difesa che nel caso non sembra
sussistere alcuna delle ragioni ostative di cui all'art. 75 della
Costituzione.
Parimenti, non potrebbero trarsi motivi di inammissibilità dal
fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 11 del 1968, ha
ritenuto non contrastante con il principio di cui all'art. 21 della
Costituzione la prevista obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per
l'esercizio della professione di giornalista, in quanto il fatto che
una legge abbia superato il vaglio di costituzionalità non vuol dire
che la stessa non sia sottoponibile a referendum.
Risulterebbero inoltre osservati, secondo il Comitato promotore,
gli ulteriori requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità del
quesito, atteso che le disposizioni che si intendono abrogare
rispondono ad una matrice razionalmente unitaria, richiedendosi
l'abrogazione dell'intera legge che disciplina, in modo organico e
sistematico, l'attività giornalistica.
Anche sotto il profilo della completezza non sembra possano
sussistere dubbi, posto che nella normativa di risulta non sono
rinvenibili disposizioni ricollegabili alle abrogande norme ed
espressive della medesima ratio; in proposito, la difesa del Comitato
promotore fa presente che non è stato ricompreso nel quesito
referendario l'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 in quanto
esso si limita a prevedere la mera possibilità e non l'obbligo, per
il direttore responsabile di un periodico, di iscrizione all'albo dei
giornalisti.
Analogamente, non sembrano ipotizzabili incoerenze della normativa
di risulta con riguardo ai profili previdenziali connessi con
l'esercizio della professione di giornalista, dal momento che non vi
è coincidenza soggettiva tra gli iscritti all'ordine e gli iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti, giacché
questo comprende solo i professionisti che effettivamente svolgono
attività professionale a favore di un'impresa editrice.
4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie il
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ed i Consigli
regionali del medesimo ordine per il Veneto e per la Lombardia, ma la
Corte ha dichiarato l'inammissibilità di questi atti di intervento.
5. - Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 è stato udito,
per i promotori del referendum, l'avvocato Giuseppe Morbidelli. Considerato in diritto
1. - La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l'intera
legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista), risulta ammissibile non sussistendo le ragioni ostative
riconducibili all'art. 75 della Costituzione ed alla relativa
elaborazione giurisprudenziale.
Giova preliminarmente ricordare che questa Corte si è già
occupata, in sede di giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, di alcune norme della legge in oggetto. In quelle
occasioni (sentenze n. 71 del 1991 e n. 11 del 1968) il Collegio -
chiamato a verificare se l'esistenza dell'Ordine professionale dei
giornalisti fosse contrastante con l'art. 21 della Costituzione - ha
affermato che non osta al principio della libera manifestazione del
pensiero il fatto che i giornalisti siano così organizzati, anche
perché tale Ordine ha il "compito di salvaguardare, erga omnes e
nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la
libertà di informazione e di critica dei propri iscritti".
In questa sede, tuttavia, occorre precisare che l'aver escluso che
l'esistenza dell'ordine dei giornalisti si ponga in contrasto con
principi di rilevanza costituzionale, non significa che tale
esistenza debba ritenersi obbligatoria.
2. - Deve in proposito riaffermarsi il principio che la richiesta
di abrogazione referendaria può investire norme di contenuto
disponibile da parte del legislatore ordinario, mentre è
inammissibile quando essa tende ad abrogare norme a "contenuto
costituzionalmente vincolato" (sentenza n. 16 del 1978).
Una tale natura non è ravvisabile nella specie per il solo fatto
che la legge in esame istituisce detto ordine professionale, giacché
rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario determinare
le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è opportuna
l'istituzione di ordini o collegi e la necessaria iscrizione in
appositi albi o elenchi (art. 2229 cod. civ.).
3. - Un contenuto costituzionale non è riscontrabile nemmeno nelle
norme relative agli interessi coinvolti nello svolgimento della
professione giornalistica ed alla disciplina relativa all'attività
sia dei singoli giornalisti che degli organi dell'Ordine.
Per quanto riguarda particolarmente l'interesse della collettività
che è stato sottolineato dalle citate sentenze (n. 71 del 1991 e n.
11 del 1968) è decisivo rilevare - ai limitati fini della
ammissibilità del referendum - che la presenza nella legge in esame
di una norma sulla deontologia dei giornalisti, se favorisce
indirettamente l'esercizio del "diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione" (art. 21 della Costituzione), non è sufficiente per far
ritenere che l'ordinamento della professione di giornalista sia
essenziale per la tutela di un diritto costituzionale.
Su questo primo punto deve quindi concludersi che, a prescindere
dall'opportunità dell'esistenza di un Ordine professionale dei
giornalisti e dall'interesse della collettività al corretto
svolgimento dell'importante attività della comunicazione
multimediale, la loro disciplina non ha contenuto costituzionalmente
vincolato.
4. - La presente proposta referendaria, in secondo luogo, non
difetta dei requisiti della chiarezza e della omogeneità del
quesito. Essa investe l'intero testo normativo che concerne tutti gli
aspetti, strettamente connessi fra loro, della professione di
giornalista.
D'altra parte la riconduzione della legge in questione ad una
matrice razionalmente unitaria non appare alterata dal fatto che essa
faccia riferimento anche ai diritti ed ai doveri dei giornalisti,
sintetizzati nell'unica disposizione (art. 2) dei 75 articoli del
testo normativo oggetto del quesito referendario.
Tale testo, invero, si presenta chiaramente alla considerazione
dell'elettore come quello che organizza e disciplina i giornalisti
professionisti, ivi compresi gli scopi dell'Ordine e i doveri dei
suoi iscritti. Né può sorgere il dubbio che, con l'eventuale esito
abrogativo del referendum, possano venir meno l'attività
giornalistica professionale, la disciplina contrattuale del rapporto
di lavoro, o i canoni deontologici inerenti a tale attività. Questi
ultimi derivano, oltre che dal costume, da altre leggi (cui del resto
fa rinvio lo stesso art. 2), dalle funzioni del Garante, dalla
giurisprudenza in materia e da forme di autoregolamentazione.
5. - La richiesta referendaria non può infine ritenersi
inammissibile per l'omessa indicazione delle numerose norme relative
all'Ordine dei giornalisti, distribuite in diversi testi legislativi
non ricompresi nel quesito posto agli elettori.
Va in proposito osservato, in via di principio, che la carenza del
requisito della completezza non è ravvisabile per il solo fatto che
non siano investiti tutti gli altri frammenti, richiami o parti di
norme che, in conseguenza dell'abrogazione, verrebbero a subire i
normali effetti caducatori o di adattamento da parte del giudice o
del legislatore. L'incompletezza è, invece, ravvisabile solo quando
la stessa norma o lo stesso principio oggetto del referendum
costituiscano il contenuto essenziale di un altro autonomo corpo
normativo che, sopravvivendo all'eventuale abrogazione per voto
popolare, determinerebbe un'intollerabile contraddizione,
traducendosi in un difetto di chiarezza verso gli elettori. Nella
specie la residua normativa riguarda aspetti talvolta marginali del
regolamento della professione di giornalista, o aspetti la cui
permanenza è compatibile con l'eventuale abrogazione della legge in
questione; rimanendo comunque affidato alla discrezionalità del
legislatore ed all'interpretazione sistematica della giurisprudenza,
in caso di esito positivo del referendum, il compito di ricondurre la
disciplina ad unità ed armonia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo
risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964
n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308 e dalle sentenze della Corte
costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento della
professione di giornalista", richiesta dichiarata legittima, con
ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte