Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 645, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 30 marzo 1985 dal Presidente del Tribunale di Firenze, iscritta al

n. 485 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1985 (comunicata il

10 aprile e notificata l'11 giugno successivi; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 291- bis dell'11 dicembre 1985 e iscritta al n.

485 R.O. 1985) sul ricorso proposto dalla Ditta ESP-IM contro la

s.n.c. Ditta Calderone e C. per conseguire decreto ingiuntivo, il

Presidente del Tribunale civile di Firenze ha sollevato d'ufficio e

giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 645 co. 2 c.p.c. sul riflesso che tale norma consente al

debitore ingiunto un'opposizione che - trattata con il rito ordinario

e con i tempi della giustizia civile - apre la via di una lunghissima

dilazione dell'adempimento;

che avanti la Corte le parti non si sono costituite e che ha

spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri,

l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, con

atto depositato il 31 dicembre 1985, per la inammissibilità e

comunque per l'infondatezza della proposta questione;

Considerato che - in disparte i dubbi sulla sua tempestività - la

questione nei termini in cui il giudice a quo l'ha proposta si

risolve nel generico auspicio di un giudizio di opposizione che non

sia caratterizzato dai tempi lunghi dell'ordinario processo ma abbia

connotati di maggiore snellezza e celerità, il suo scioglimento

sfugge al ministero di questa Corte ed è riservato al Parlamento e,

pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 645 co. 2 c.p.c., sollevata, per contrasto

con gli artt. 24 e 97 Cost., con ordinanza 30 marzo 1985 del

Presidente del Tribunale civile di Firenze (n. 485 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte