Sentenza n. 380/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/07/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 742/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1991 dalla Corte
di cassazione sul ricorso proposto da Montin Angelo contro il
Consiglio dell'Ordine degli architetti della Provincia di Padova ed
altri, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Consiglio dell'Ordine degli architetti di Padova, all'esito di
un procedimento disciplinare, comminava la sanzione della censura
all'architetto Montin Angelo, il quale, ricevutane comunicazione in
data 29 luglio 1988, proponeva ricorso al Consiglio nazionale con
atto pervenuto alla segreteria del Consiglio provinciale in data 12
ottobre, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni prescritto
dall'articolo 1 del regolamento di procedura per la trattazione dei
ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, approvato
con il decreto ministeriale del 10 novembre 1948. Con sentenza del 7
febbraio 1990 il Consiglio nazionale degli architetti dichiarava
irricevibile il ricorso proposto dal Montin contro la decisione del
Consiglio dell'Ordine di Padova. Il ricorrente proponeva ricorso alle
sezioni unite della Corte di cassazione, assumendo che la decisione
censurata avrebbe violato l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.
742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,
in quanto il ricorso in questione avrebbe aperto un vero e proprio
iter processuale con diritto del ricorrente di avvalersi
dell'assistenza d'un legale, essendo stato previsto l'istituto della
sospensione dei termini processuali proprio per assicurare un periodo
di riposo agli esercenti la professione legale.
Le sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza del 4
luglio 1991, hannno sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei
termini si applichi anche a quello previsto per ricorrere, avverso le
delibere dei consigli provinciali, avanti il Consiglio nazionale
degli architetti.
Sostiene il giudice remittente che il termine di trenta giorni
previsto dagli articoli 16, del regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537, e 1, del decreto ministeriale 10 novembre 1948, ha natura
processuale, atteso che il Consiglio nazionale degli architetti
espleterebbe funzioni giurisdizionali applicando principi propri del
procedimento avanti agli organi del complesso T.A.R. - Consiglio di
Stato, e dunque vi sarebbe la necessità per il professionista di
rivolgersi a un legale per apprestare una idonea difesa, al pari di
quanto avviene nell'ambito delle giurisdizioni ordinaria e
amministrativa secondo il riconoscimento che gli viene dalla legge n.
742 del 1969, con la sospensione dei termini durante il periodo
feriale. Del resto, la stessa Corte costituzionale, con le sentenze
nn. 49 del 1990 e 255 del 1987, avrebbe considerato degno di rilievo
il pregiudizio che un'eventuale mancata applicazione della
sospensione potrebbe cagionare al diritto di agire in giudizio, specie quando la strada intrapresa è l'unico rimedio offerto
dall'ordinamento giuridico. La norma impugnata verrebbe così a
violare il principio dell'uguaglianza di trattamento di situazioni
omogenee, enunciato dall'articolo 3 della Costituzione, e il diritto
alla difesa sancito dall'articolo 24 del testo costituzionale.
La rilevanza della sollevata questione deriverebbe dalla
proposizione del ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla
comunicazione della delibera del Consiglio provinciale, avvenuta il
29 luglio 1988. Considerato in diritto
1. - Le sezioni unite della Corte di cassazione dubitano, in
relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella
parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini
si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le
delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli
architetti.
2. - La doglianza è fondata.
La materia del procedimento disciplinare ha una diversità di
statuti, a seconda che attenga a rapporti d'impiego privato o di
impiego pubblico o, ancora, riguardi i professionisti iscritti a un
Ordine professionale.
Questa Corte ha più volte affermato che, nel quadro dell'impiego
pubblico, la garanzia del diritto di difesa, di cui all'articolo 24,
secondo comma, della Costituzione, non si estende all'attività
amministrativa, anche se inerente ai procedimenti disciplinari, pur
essendo stata espressamente riconosciuta dal legislatore, con la
legge n. 93 del 1983, l'esigenza di garantire il diritto di difesa
del pubblico dipendente sottoposto al procedimento disciplinare (si
veda, per tutte, la sentenza n. 239 del 1988).
Nei confronti dei magistrati ordinari, peraltro, questa stessa
Corte ha riconosciuto che il procedimento disciplinare, in funzione
della tutela dell'indipendenza degli stessi e del "prestigio della
funzione", si svolgesse nelle forme e nei modi e con le garanzie
tipiche della funzione giurisdizionale (sentenza n. 12 del 1971),
vale a dire "secondo moduli giurisdizionali" costituiti da
"particolari garanzie, senza riscontro in altri settori" (sentenza
145 del 1976).
Il caso che ci occupa, invece, rientra nella cosiddetta
"giurisdizione professionale", vale a dire nelle attribuzioni di
tutti quei "Consigli nazionali previsti dalle normative che,
anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, hanno
ordinato in enti autonomi alcune professioni, ossia quelle indicate
negli artt. 1 e 18 del d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 382" (sentenza
284 del 1986).
3. - Con regio decreto-legge n. 103 del 24 gennaio 1924, tutte le
"classi professionali" non regolate da precedenti disposizioni legislative venivano costituite in Ordini e in Collegi (a seconda che, per
l'esercizio della professione, occorresse avere conseguito una laurea
o un diploma ). Veniva previsto (art. 3) altresì, per tutti gli
Ordini e Collegi, che con uno specifico regolamento venissero emanate
le norme relative, tra l'altro, ai procedimenti disciplinari.
In precedenza, la legge 24 giugno 1923, n. 1395, istitutiva del
titolo professionale degli ingegneri e degli architetti, nel
prevedere l'istituzione dell'Ordine su base provinciale, con al suo
vertice un Consiglio competente, fra l'altro, anche in materia di
"vigilanza e conservazione del decoro dell'Ordine", aveva fatto
provvisorio rimando, quanto alle sanzioni e alle forme
procedimentali, agli artt. 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno
1874, n. 1938, regolante l'esercizio delle professioni di avvocato e
procuratore, riservandosi (art. 7) una disciplina peculiare ad un
futuro regolamento.
Il regolamento n. 2537, pur emanato, sulla base di tale
previsione, in data 23 ottobre 1925, venne registrato dalla Corte dei
conti, con riserva, solo in data 11 febbraio 1926. Esso prevedeva
(art. 13) la generale possibilità di reclamare avverso le
deliberazioni del Consiglio dell'Ordine avanti ad una Commissione
centrale istituita a Roma (art. 14) presso
il Ministero dei lavori pubblici, entro il "termine perentorio" di
giorni trenta (art. 16) "da quello della data della lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata
all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della
data della partecipazione ufficiale fattane al Procuratore del Re".
Nella materia disciplinare, disciplinata dal capo III (artt.
43-50), il regolamento ribadiva che le deliberazioni del Consiglio
dell'Ordine erano ricorribili, avanti alla Commissione centrale, "in
conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento".
Con decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1944, n.
382, per le professioni "protette" indicate nell'articolo 1, fra le
quali quella di ingegnere e di architetto, veniva ribadita la
competenza a decidere da parte dei Consigli (dell'Ordine o del
Collegio) e prevista l'istituzione di Commissioni centrali,
costituite questa volta presso il Ministero di grazia e giustizia
(art. 10).
Alla vigilia della Costituzione repubblicana, dunque, per tutte le
professioni indicate nell'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale n. 382 del 1944, la fisionomia organica dei
rispettivi enti era già sufficientemente delineata. Cosicché le
modificazioni agli ordinamenti apportate dal decreto legislativo
presidenziale del 21 giugno 1946, n. 6, che mutava la denominazione
delle Commissioni centrali in quella, attuale, di Consigli nazionali
(art. 2), costituiva soltanto un'operazione nominalistica. E il
decreto ministeriale del 10 novembre 1948 (Approvazione del
regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei
ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti), successivo
alla Costituzione repubblicana, ma evidentemente emanato a seguito
dell'avvenuta separazione dell'albo degli ingegneri da quello degli
architetti (regio decreto del 27 ottobre 1927, n. 2145) trovava la
fisionomia dell' Ordine oramai del tutto fissata in quella ancora
oggi visibile.
È evidente, allora, che questo tipo di procedimento si debba
includere in quella categoria che "sopravvive in forza della VI
disposizione transitoria della Costituzione", soggetta com'è, nel
"termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del
legislatore ordinario" e, pur sempre, "alla condizione che la
relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in
materia" (sentenza n. 284 del 1986).
4. - La posizione del professionista, inserito nella categoria
professionale organizzata, vuoi sotto il profilo dell'appartenenza
all'Ordine (cosiddetta "tenuta dell'albo") vuoi sotto il profilo
della osservanza delle regole di disciplina (cosiddetta "buona
condotta") è quella del diritto soggettivo perfetto,
costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 4 della Costituzione
(sentenza n. 284 del 1986).
Ne consegue che avverso le decisioni dei Consigli nazionali è
previsto il ricorso per Cassazione, il quale ultimo è diretto al
controllo sui provvedimenti di natura giurisdizionale (in questo
senso le sentenze n. 284 del 1986, n. 175 del 1980, n. 110 del 1977,
n. 27 del 1972 e n. 114 del 1970), e, come tale, soggetto alle regole
stabilite dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 in materia di
sospensione dei termini processuali (relativi alle giurisdizioni
ordinarie ed amministrative) nel periodo feriale.
Ma la fase giurisdizionale che ha luogo avanti al Consiglio
nazionale dell'Ordine, introdotta con il ricorso avverso la
deliberazione del locale Consiglio dell'Ordine, non si avvantaggia,
in ragione della disciplina sostanzialmente precostituzionale come
sopra delineata, delle stesse garanzie proprie del diritto di azione
nell'ambito delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa e, da
ultimo, anche da quella speciale militare. Sicché, privando tale
diritto di ricorrere avverso le decisioni dei Consigli dell'Ordine
della piena possibilità di avvalersi della difesa tecnica, lo si
viene sostanzialmente a menomare e, dunque, a porre in una posizione
subordinata rispetto all'analogo diritto valevole nell'ambito delle
altre giurisdizioni, con lesione degli invocati parametri
costituzionali.
Questa Corte ha, infatti, più volte ribadito che l'istituto della
sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla
necessità di assicurare riposo agli avvocati e procuratori legali
(ultime: ordinanza n. 61 del 1992 e sentenza n. 255 del 1987) e
dunque la mancata applicazione della sospensione dei termini anche al
ricorso contro le decisioni disciplinari dei Consigli dell'Ordine
degli architetti viene ingiustificatamente (art. 3 della
Costituzione) a pregiudicare il diritto alla difesa tecnica (art. 24
della Costituzione) necessaria per adeguatamente impugnare la
decisione avanti il Consiglio nazionale.
5. - Com'è noto, questa Corte ha esteso la disciplina della
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale anche a
quelli relativi agli organi della giurisdizione speciale militare in
tempo di pace (sentenza n. 278 del 1987) ed ha affermato, altresì,
che tale sospensione s'impone "quando la possibilità di agire in
giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere
un suo diritto" (sentt. nn. 49 del 1990, 255 del 1987 e 40 del 1985).
Ora, nel caso di specie, il professionista destinatario di una
decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, il quale voglia ricorrere avverso la stessa avanti al
Consiglio nazionale, non ha altro rimedio per far valere il suo
diritto di difendersi se non quello di procurarsi, mediante difesa
tecnica, un'adeguata impugnativa del provvedimento assunto come
ingiusto.
E tale facoltà non può conoscere fratture o soluzioni di
continuità nel periodo, corrispondente a quello stabilito dalla
legge 742 del 1969, in cui gli avvocati e procuratori godono le
proprie ferie, pena la lesione dei parametri costituzionali invocati.
La norma impugnata è dunque incostituzionale, perché lede gli
invocati parametri, nella parte in cui non dispone che l'istituto
della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito
per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al
Consiglio nazionale degli architetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale, in relazione agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della
sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per
ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio
nazionale degli architetti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte