Sentenza n. 380/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4,
della legge della Regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1
(Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige),
"trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14
ottobre 1993, n. 19/L", promosso con ordinanza emessa il 25 novembre
1994 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del
Trentino-Alto Adige sul ricorso proposto dal Comune di Tuenno contro
la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 157 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 25 novembre 1994 - nel giudizio sul
ricorso proposto dal Comune di Tuenno avverso il provvedimento con il
quale la Giunta provinciale di Trento ha disposto l'annullamento di
una deliberazione del Consiglio comunale - il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 5 e 130 della Costituzione, dell'art. 52, comma 4, della
legge regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo
ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), "trasfuso
nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993,
n. 19/L", il quale prevede che, nel caso in cui - nel corso del
controllo sulle deliberazioni comunali, svolto, nella Regione
Trentino-Alto Adige, dalla Giunta provinciale - vengano richiesti
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante,
il termine per l'annullamento (di venti giorni) riprende a decorrere
dal momento della ricezione degli atti richiesti.
La norma sarebbe irrazionale ed in contrasto con i principi
costituzionali sul controllo di legittimità degli atti
amministrativi, in quanto, nel caso della richiesta di elementi
integrativi di giudizio, il termine effettivo di venti giorni, a
disposizione dell'organo di controllo, sarebbe eccessivamente
compresso, con il rischio, tra l'altro, che i provvedimenti siano
trasmessi volutamente incompleti all'organo di controllo, al fine di
sottrarre spazio ed efficacia al controllo medesimo.
Ad avviso del remittente, la logica suggerirebbe, invece, di
riservare all'esame degli elementi integrativi gli stessi venti
giorni previsti per il controllo del primo atto, come era stabilito
dall'art. 59 della legge statale del 10 febbraio 1953, n. 62, tanto
più che il potere di controllo costituisce "un diritto soggettivo di
una persona giuridica di diritto pubblico".
2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è
intervenuta la Regione Trentino-Alto Adige, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata inammissibile ovvero infondata.
Rilevato che l'ordinanza richiede una pronuncia additiva,
attraverso la sostituzione al sistema della sospensione del termine
di quello dell'interruzione, e cioè una pronunzia implicante una
scelta ampiamente discrezionale che esula dai poteri della Corte, si
osserva che non può costituire parametro, trattandosi di una regione
a statuto speciale, dotata di competenza esclusiva in materia di
controlli, la legge statale sulle autonomie locali che adotta il
sistema della interruzione del termine per il controllo, anziché
quello della sospensione. Inoltre, tra i parametri invocati, l'art. 5
della Costituzione non sembra minimamente coinvolto dalla norma in
esame, apparendo, al contrario, il sistema della sospensione
maggiormente rispettoso delle autonomie locali.
Circa la lamentata violazione dell'art. 130 della Costituzione, la
memoria sottolinea che il sistema della sospensione del termine deve
essere giudicato ragionevole, in quanto assicura comunque, sebbene in
due fasi, un tempo complessivo di esame non inferiore a quello di
venti giorni, previsto per il caso in cui non si faccia luogo a
richiesta di chiarimenti; tempo questo che rappresenta il risultato
della scelta discrezionale del legislatore. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge
regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo
ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), "trasfuso
nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.R. 14 ottobre 1993,
n. 19/L".
La disposizione in questione, dopo aver stabilito, al comma 1, che
le deliberazioni degli organi comunali soggette a controllo
preventivo di legittimità diventano esecutive se, nel termine di
venti giorni dalla ricezione delle stesse, la Giunta provinciale non
abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone, entro il
medesimo termine, comunicazione all'ente interessato, dispone, al
comma 4, che il termine è sospeso per una sola volta se, prima della
sua scadenza, il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore
competente chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
all'ente deliberante, precisando che, in tal caso, il termine per
l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli
atti richiesti.
Secondo il giudice remittente la disposizione censurata, nella
parte in cui prevede che il termine di venti giorni resti soltanto
sospeso e non interrotto in caso di richiesta di chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio e riprenda, perciò, a decorrere dal
momento della ricezione degli atti richiesti, sarebbe in contrasto
con i principi costituzionali sul controllo di legittimità degli
atti amministrativi, di cui agli artt. 5 e 130 della Costituzione,
nonché con l'art. 3 della Costituzione; parametro quest'ultimo che
non viene espressamente citato, ma è desumibile dalla motivazione
dell'ordinanza, che denuncia, tra l'altro, l'irrazionalità della
disposizione impugnata.
2. - La questione non è fondata.
Va, anzitutto, rilevata l'improprietà del riferimento all'art. 5
della Costituzione, norma che, invero, si limita a sancire i principi
dell'autonomia e del decentramento, ponendoli a fondamento
dell'ordinamento repubblicano, ma non tocca la materia dei controlli.
Quanto, poi, all'art. 130 della Costituzione, va ricordato che la
Regione Trentino-Alto Adige gode di competenza esclusiva nella
materia dell'ordinamento degli enti locali, nell'ambito della quale
rientrano anche i controlli (art. 4, numero 3, del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, come sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale
23 settembre 1993, n. 2).
Vero è che detta competenza va esercitata in armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma,
per quel che può qui interessare, dall'art. 130 della Costituzione
null'altro è dato desumere se non il principio che il controllo di
legittimità sugli atti degli enti locali è esercitato da un organo
della Regione; principio con il quale la disposizione impugnata è
certamente in sintonia.
Per il resto, nel caso della Regione Trentino-Alto Adige, come
anche per le altre regioni ad autonomia differenziata, resta affidato
al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l'altro, il
procedimento e i tempi del controllo, secondo scelte rimesse alla sua
discrezionalità, come si desume anche dalle soluzioni seguite dalle
altre regioni a statuto speciale che, pur avendo, in linea di
massima, accolto, per quanto attiene alla richiesta di chiarimenti,
il criterio dell'interruzione, non seguono soluzioni univoche quanto
ai termini entro i quali deve esaurirsi la procedura di controllo. Va
da sé che la discrezionalità, affidata al legislatore, incontra il
limite della ragionevolezza, come ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, limite che, tuttavia, non sembra
travalicato nel caso della legge regionale denunciata.
L'avverarsi dell'ipotesi formulata dal giudice remittente, secondo
il quale, esaurita la prima fase di riscontro, potrebbe permanere un
tempo residuo eccessivamente ridotto, tale da non consentire una
adeguata valutazione dell'atto alla luce degli elementi acquisiti in
via istruttoria, dipenderà, a ben vedere, pur sempre dall'organo di
controllo, al quale, in definitiva, spetterà di utilizzare il
complessivo tempo a disposizione in modo tale che fra il primo esame
e quello che interviene in esito all'istruttoria disposta, vi sia una
equilibrata ripartizione del complessivo termine di venti giorni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52, comma 4, della legge regionale del Trentino-Alto Adige
4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione
Trentino-Alto Adige), "trasfuso nell'art. 96 del testo unico
approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L", sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 5 e 130 della Costituzione, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte