Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dal

pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Mozzanica

Giuseppe ed il prefetto di Novara, iscritta al n. 17 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso d'un procedimento di opposizione avverso un

provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, il

pretore di Novara, con ordinanza emessa il 18 novembre 1997, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 223,

comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada);

che, secondo il rimettente, pur essendo opportuno, allo scopo di

tutelare la pubblica incolumità, attribuire al prefetto il potere di

applicare provvisoriamente, in via cautelare ed urgente, il

provvedimento di sospensione che sarà poi adottato in via definitiva

dall'autorità giudiziaria, tuttavia si verifica "un'evidente e

inaccettabile discrasia qualora, in mancanza di qualsiasi seria e

comprovata esigenza cautelare, il prefetto sia per legge tenuto ad

anticipare, puramente e semplicemente, in via provvisoria, quella

stessa sanzione che sarà poi irrogata, con garanzie molto maggiori,

all'esito del processo penale", finendo il provvedimento prefettizio

col risolversi in una sommaria ed ingiustificata anticipazione della

sanzione definitiva, e rischiando il contravventore di subire una

sospensione preventiva più gravosa di quella successivamente

applicata dal magistrato;

che, dunque, la denunciata norma si porrebbe in contrasto con gli

artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede: a)

che "il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente

di guida sia subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse

rispetto alla mera contestazione della contravvenzione ed in

particolare di serie e comprovate esigenze cautelari o di tutela

della collettività e, comunque, l'esercizio di tale potere non si

risolva nella pura e semplice anticipazione della sanzione

definitiva"; b) che "la durata della sospensione provvisoria sia

proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione

accessoria definitiva e non superi in nessun caso il massimo edittale

previsto dalle singole norme incriminatrici".

Considerato che l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione

sulla rilevanza della sollevata questione, e che essa non contiene

neppure una sommaria indicazione di elementi idonei ad individuare la

fattispecie concreta oggetto della specifica controversia sottoposta

all'esame del giudice a quo così da far quantomeno risultare che si

tratti di ipotesi di reato diversa da quelle "per le quali sono

previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3"

dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, proprio e solo come

tale rientrante nell'a'mbito applicativo della denunciata norma;

che, pertanto, non essendo stata osservata la prescrizione

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale

il giudice è tenuto ad evidenziare nell'ordinanza i termini della

rimessione, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione - dal

pretore di Novara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte