Sentenza n. 381/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre
1991 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a
carico di Ciervo Stefano ed altro, iscritta al n. 136 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale aperto a seguito della
querela proposta da Graci Gaetano nei confronti di Ciervo Stefano e
Pirondini Enrico, rispettivamente autore dell'articolo di cronaca,
ritenuto diffamatorio, pubblicato sul quotidiano "La Nuova Ferrara",
e direttore responsabile dello stesso giornale, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Mantova, competente per territorio
(essendo il quotidiano stampato in quel circondario), presentava
richiesta di giudizio direttissimo nei confronti dei querelati.
All'udienza, che aveva luogo in data 15 marzo 1991, il Tribunale di
Mantova, preso atto della sentenza in data 8 febbraio 1991, n. 68,
con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo
l'articolo 233, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), che obbligava il pubblico ministero a
procedere, per i reati commessi con il mezzo della stampa e per
quelli concernenti le armi e gli esplosivi, al giudizio direttissimo
anche fuori dai casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di
procedura penale, ordinava la rimessione degli atti al pubblico
ministero. Quest'ultimo richiedeva il rinvio a giudizio degli
imputati, ma il Giudice per le indagini preliminari emetteva una
sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce
reato. Il querelante, costituitosi parte civile, proponeva appello
avverso tale decisione avanti alla Corte d'appello di Brescia,
innanzi alla quale i difensori ed il pubblico ministero eccepivano
l'inammissibilità dell'appello. Da un lato, l'articolo 577 del
codice di rito avrebbe oggettivamente limitato la facoltà
d'impugnazione alle sole sentenze di proscioglimento (o di condanna)
per i reati di ingiuria e diffamazione; da un altro, la parte civile
avrebbe avuto la possibilità d'impugnare le sentenze pronunciate dal
Giudice per le indagini preliminari solo ai sensi del terzo comma
dell'articolo 428 del codice di procedura penale, e cioè ricorrendo
per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 419 del
codice di rito.
La Corte bresciana, in data 27 dicembre 1991, emetteva ordinanza
con la quale, in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione,
sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
428 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede,
per la persona offesa costituita parte civile, la facoltà di
proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il
reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa.
2. - A dire della Corte remittente, a seguito della declaratoria
d'incostituzionalità dell'articolo 233, secondo comma, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), che
obbligava il pubblico ministero a procedere al giudizio direttissimo
anche fuori dai casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di
procedura penale (per i reati commessi con il mezzo della stampa e
per quelli concernenti le armi e gli esplosivi), si sarebbe venuta a
determinare una violazione dell'articolo 76 della Costituzione per la
mancata attuazione della direttiva numero 85 della legge delega 16
febbraio 1987, n. 81, con la sua "previsione dell'impugnabilità
delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di
ingiuria o diffamazione anche da parte della parte privata".
Prima della pronuncia d'incostituzionalità della Corte n. 68 del
1991, infatti, l'impugnabilità delle sentenze in tema di
diffamazione a mezzo della stampa, per la persona offesa costituita
parte civile, era assicurata dal naturale esito dibattimentale delle
decisioni (sentenza di proscioglimento o di condanna) imposto dal
rito direttissimo, obbligatorio ai sensi dell'articolo 233, secondo
comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Essendo stata
dichiarata illegittima tale norma, ne è conseguita la possibilità
di decisioni diverse, quale quella di non luogo a procedere resa
all'esito dell'udienza preliminare, non suscettibili della facoltà
d'impugnativa dalla parte privata.
E, invece, secondo la Corte bresciana, la direttiva n. 85 della
legge di delega avrebbe chiaramente espresso l'intenzione di
concedere alla persona offesa costituita nel processo la più ampia
facoltà d'impugnazione. Di qui, la censura di sostanziale violazione
dei criteri direttivi e dei fini della delega e, pertanto,
dell'articolo 76 della Costituzione, secondo l'indirizzo coerente
della Corte costituzionale (sentenze nn. 218 del 1987 e 41 del 1975).
3. - La seconda censura formulata dalla Corte remittente vuole
rilevare un doppio contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.
Secondo un primo profilo si sottoporrebbero irragionevolmente a
disparità di trattamento situazioni uguali, certamente, quali sono
quelle della parte civile posta di fronte a una sentenza di
proscioglimento o a una sentenza di non luogo a procedere, entrambe
emesse nel corso di un procedimento penale per il reato di
diffamazione a mezzo stampa (rispettivamente dal Tribunale, all'esito
del dibattimento, ovvero dal Giudice per le indagini preliminari, a
conclusione dell'udienza preliminare). La disparità irragionevole si
espliciterebbe nella facoltà di appello anche agli effetti penali
accordata alla persona offesa (costituita parte civile) solo con
riguardo alla sentenza di proscioglimento resa nella fase
dibattimentale.
Sotto un secondo profilo si lamenta la irragionevole disparità di
trattamento della medesima parte privata a seconda che la
diffamazione sia stata commessa o meno con il mezzo della stampa. In
quest'ultimo caso, infatti, essendo il reato di competenza del Pretore, avanti al quale manca il filtro dell'udienza preliminare, si
darebbe sempre alla parte la possibilità di appellare l'esito
assolutorio. Al contrario, per il più grave reato di diffamazione a
mezzo stampa (assai più dannoso per la persona offesa, considerata
la potenza dello strumento dato, per la cui cognizione è competente
il Tribunale), tale completa estensione verrebbe ad essere limitata
dalla non impugnabilità della sentenza emessa all'esito dell'udienza
preliminare, fatta salva la ricorribilità in Cassazione per
limitatissimi casi.
4. - È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento con
il quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza.
La questione sarebbe innanzitutto infondata in relazione alla
pretesa violazione dell'articolo 76 della Costituzione, atteso che la
legge delega ha espressamente previsto la facoltà d'impugnazione per
le sole sentenze di proscioglimento. Tali tipi di sentenze sono, dal
legislatore delegante, tenute ben distinte da quelle di non luogo a
procedere rese all'esito dell'udienza preliminare, com'è dimostrato
dal linguaggio adottato dalla legge nelle direttive numero 52 e 55.
Ma lo sarebbe ancor più con riferimento alla pretesa violazione
del principio di uguaglianza.
Il remittente, ponendo sullo stesso piano (e sostanzialmente
assimilando) la sentenza di non luogo a procedere, resa in esito
all'udienza preliminare, e la sentenza di proscioglimento, emanata in
esito al dibattimento, cercherebbe di assicurare alla persona offesa
dal reato quella tutela eccezionale, e derogatoria dei principi
generali, anche con riferimento al primo tipo di pronuncia. Ma la
disposizione, contenuta nell'articolo 577 del codice di procedura
penale, non potrebbe estendersi pure alle pronunce rese all'esito
dell'udienza preliminare, perché, da un lato, esse sono fondate sul
principio della "evidenza probatoria" (che non vale invece per la
fase dibattimentale) e, da un altro, perché l'art. 428, sesto comma,
del codice di procedura penale, nel consentire l'impugnazione contro
la sentenza di non luogo a procedere, ne limiterebbe fortemente
l'effetto devolutivo consentendo, in caso di accoglimento, la sola
emissione del decreto che dispone il giudizio.
Le esigenze, sottoposte dalla Corte remittente di dar luogo a
quella più ampia tutela del patrimonio morale della persona offesa,
posta a base della stessa direttiva n. 85 della legge delega,
sarebbero comunque soddisfatte, per la fase conclusiva dell'udienza
preliminare, dal diritto d'impugnazione del pubblico ministero,
previsto in linea generale dal codice di rito penale. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Brescia dubita, in relazione agli
articoli 3 e 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'articolo 428 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la
facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a
procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della
stampa.
Con riferimento al primo parametro si sottolinea l'irragionevole
disparità di trattamento tra la parte civile che intende (ma non
può) impugnare una sentenza di non luogo a procedere e l'altra che
vuole (e può) gravare una decisione di proscioglimento nonché tra
le stesse parti a seconda che il procedimento abbia luogo avanti al
Pretore (ove manca la pronuncia del primo tipo e l'impugnativa è
sempre consentita) oppure davanti al Tribunale (dove la duplicità
delle pronunce è conseguenza necessaria del passaggio attraverso la
fase dell'udienza preliminare e per queste ultime l'impugnativa non
è possibile).
Con riferimento al secondo parametro si lamenta la mancata
attuazione della direttiva n. 85 della legge-delega.
2. - Le doglianze sono infondate.
Il quadro di partenza, anche perché espressamente richiamato dal
giudice a quo con riferimento alla seconda delle due norme
costituzionali che si assumono violate, dev'essere costruito
attraverso le previsioni della legge 16 febbraio 1987, n. 81,
contenente la delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.
Nell'economia della questione sottoposta alla Corte, come sopra
delineata, ci si può limitare alle seguenti previsioni:
a) ambito del giudizio direttissimo riservato alle sole ipotesi
previste dalle lettere a), b) e c) della direttiva n. 43, non
inclusivo di alcuna specifica figura di reato, ma solo di un dettato
di tipo generale, facente riferimento alle situazioni della flagranza
e della confessione;
b) potere-dovere del giudice delle indagini preliminari di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti
(se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione
penale non poteva essere iniziata o proseguita o se il fatto non è
previsto dalla legge come reato o risulti evidente che il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso) o di disporre il rinvio a
giudizio (direttiva n. 52);
c) generale impugnabilità delle sentenze di non luogo a
procedere (direttiva n. 55);
d) esclusione dell'udienza preliminare nella disciplina del
processo davanti al pretore (direttiva n. 103);
e) generale proponibilità delle impugnazioni dalla parte
civile ai fini della tutela dei suoi interessi (civili) ma facoltà
per la stessa e per la persona offesa dal reato di chiedere al
pubblico ministero, con istanza motivata, l'impugnazione agli effetti
penali (direttiva n. 87);
f) impugnabilità delle sentenze di condanna o
"proscioglimento" per l'imputazione di ingiuria o diffamazione "anche
da parte della parte privata" (direttiva n. 85).
Il quadro della delega è dunque mancante d'una previsione di
giudizio direttissimo obbligatorio per determinate ipotesi di reato,
quali quelle (concernenti le armi e gli esplosivi o il mezzo della
stampa) stabilite nel cennato art. 233, secondo comma, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, emanate con il decreto legislativo del 28 luglio 1989, n.
271. L'avere questa Corte dichiarato, con la sentenza n. 68 del 1991,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, delle
predette norme di attuazione, non ha determinato alcuna alterazione
del quadro della delega, ma solo consentito che emergesse il dubbio
sulla legittimità costituzionale della norma impugnata dalla Corte
d'appello di Brescia.
Quale conseguenza di quella declaratoria d'incostituzionalità,
infatti, si è venuta a creare un'area di decisioni che sfugge al
potere d'impugnativa della persona offesa costituita parte civile:
quelle di non luogo a procedere per il delitto di diffamazione
commesso con il mezzo della stampa. Prima della pronuncia n. 68 del
1991 le decisioni relative ai procedimenti d'ingiuria e diffamazione
erano sempre impugnabili dalla parte privata sia che fossero di
competenza pretorile (per la mancanza della fase dell'udienza
preliminare e delle conseguenti decisioni di non luogo a procedere);
sia che fossero di competenza del tribunale (per l'obbligatorietà
del giudizio direttissimo previsto in ordine ai reati commessi con il
mezzo della stampa, con i suoi esiti di proscioglimento o di
condanna). Essendo venuta meno l'obbligatorietà di tale ultima forma
procedimentale, a seguito della sentenza n. 68 del 1991, si è posto,
da un lato, il problema della conformità alla delega del mutato
quadro codicistico e, da un altro, quello della ragionevolezza della
non impugnabilità delle decisioni di non luogo a procedere relative
ai processi di diffamazione.
3. - La direttiva n. 85, contenuta nella legge-delega per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, non prevista nel
testo originario, nacque da un emendamento di alcuni giuristi
parlamentari e venne approvata non senza discussioni.
L'innovazione, secondo i suoi sostenitori, tendeva a garantire la
persona offesa da due inconvenienti che, di frequente, venivano
riscontrati nei processi di diffamazione: il facile rovesciamento
delle posizioni tra l'offeso e l'imputato con potenziale scambio
delle accuse rilanciate dal secondo contro il primo; la facilità con
la quale i contenuti della motivazione delle sentenze potevano
allontanarsi, talvolta in modo imprevedibile, dalle statuizioni
contenute nel dispositivo. E ciò sulla base della comune convinzione
che i beni giuridici dell'onore, della dignità e del valore della
persona sono facilmente comprimibili e abbisognano di particolari
cautele e protezioni quando sono coinvolti espressamente nel
processo.
Il legislatore delegante ha perciò ritagliato all'accusa privata
un ruolo dichiaratamente eccezionale, legato ai peculiari processi
per i reati di ingiuria e diffamazione e limitatamente alla
possibilità dell'impugnativa, senza un particolare accrescimento dei
poteri che la persona offesa e la parte civile hanno già nel normale
quadro del processo di primo grado.
Se di norma la persona offesa dal reato ha solo il potere di
chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, l'impugnazione
agli effetti penali (direttiva n. 87), in questo caso le si è
attribuito il diritto d'impugnare direttamente le sentenze ad essa
non favorevoli (direttiva n. 85).
4. - Che però il potere d'impugnativa debba restare strettamente
circoscritto alle sole sentenze di "condanna e di proscioglimento" in
senso stretto, vale a dire, per quel che attiene a questa seconda
categoria, alle sentenze che il capo II, sezione I, del III titolo
del settimo libro del codice di procedura penale divide in sentenze
"di non doversi procedere" (art. 529) e sentenze "di assoluzione"
(art. 530), emerge dalle seguenti considerazioni.
Innanzitutto va rilevato che, nella legge-delega, la previsione
della generale impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere
trova il suo posto subito dopo la disciplina dell'udienza preliminare
(direttive nn. 52-55), mentre, invece, la previsione
dell'impugnabilità delle "sentenze di condanna o proscioglimento per
l'imputazione di ingiuria e diffamazione" trova posto solo dopo la
disciplina del giudizio (direttive nn. 66-82), il che rende già
chiaro il collegamento tra la facoltà d'impugnativa e gli epiloghi
decisori del giudizio. A tanto si aggiunga che l'alternativa, posta
dalla norma, tra provvedimento terminativo di condanna e
provvedimento terminativo di proscioglimento colloca i due (tipi di)
esiti decisori sullo stesso piano logico, sottolineando la struttura
cognitiva del merito del processo.
Non è dunque un caso che, lessicalmente, per tali esiti decisori
venga usata la formula "di non doversi procedere" volutamente diversa
da quella di "non luogo a procedere", utilizzabile all'esito
dell'udienza preliminare. La legge di delega ricorre,
significativamente, alla diversa espressione di "proscioglimento"
(comprensiva degli esiti di assoluzione e "di non doversi procedere")
quando, in materia d'impugnazioni, deve indicare una conclusione
opposta a quella di condanna all'esito del giudizio (è il caso, ad
esempio, della direttiva n. 86).
Nessuna violazione, dunque, della legge di delega.
5. - Ma neppure violazione del richiamato principio di
uguaglianza.
È proprio infatti la diversità della fase dell'udienza
preliminare rispetto a quella del giudizio, caratterizzata, la prima,
da decisioni basate su una regola di tipo processuale (e non
sostanziale), che giustifica e rende non arbitraria la scelta del
legislatore di limitare il potere d'impugnativa della parte privata,
nei processi per reati di ingiuria e diffamazione, alle sole sentenze
di condanna e proscioglimento. Ciò rende giustizia, automaticamente,
della prospettata eccezione per la parte riguardante la diversità di
regime tra i due tipi di pronunce terminative, emesse nelle due diverse fasi processuali, quand'anche in relazione allo stesso tipo di
reato. La decisione che, unica nel tipo, è pronunciabile all'esito
dell'udienza preliminare risponde, infatti, a criteri processuali e
si basa esclusivamente sull'evidenza probatoria, prescindendo dal
compiuto esame del merito dell'ipotesi accusatoria, che si porrebbe
in antinomia con le funzioni che il legislatore ha inteso assegnare a
quell'udienza.
Ma pure quando si chieda di considerare la diversità di
trattamento che obiettivamente ricevono le dette pronunce, nei
procedimenti di diffamazione e ingiuria di competenza pretorile
(dove, per la mancanza dell'udienza preliminare, si emettono soltanto
quelle di proscioglimento) rispetto a quelli aggravati e pertanto di
competenza del tribunale (dove, accanto al proscioglimento all'esito
del giudizio vi è anche la possibilità di pronunce di non luogo a
procedere), la doglianza mostra, del pari, la sua infondatezza.
Infatti, nei procedimenti di competenza pretorile l'assenza di
un'area di decisioni che sfugga (come invece accade per il Tribunale)
al potere d'impugnativa della parte privata non è un privilegio che
il legislatore ha accordato agli imputati delle diffamazioni meno
gravi rispetto a quelle commesse con il mezzo della stampa, ma solo
una conseguenza del diverso tipo di procedimento che, per quello
pretorile, disegnato con maggior snellezza di forme in considerazione
sia del numero che della minor gravità dei reati, consente la
citazione dell'imputato in pubblica udienza senza passare attraverso
il filtro dell'udienza preliminare.
Anche sotto questo profilo la questione è infondata, rispondendo
la diversità dell'iter processuale a una scelta discrezionale, ma
non arbitraria, del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 428 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte