Sentenza n. 381/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/10/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 895/1967
- art. 1d.P.R. 75/1990
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 22legge 110/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il
controllo delle armi), 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi) e 1, comma 1, lett. d, del d.P.R.
12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con
ordinanza emessa il 9 marzo 1992 dalla Corte d'Appello di Roma nel
procedimento penale a carico di Riggi Fernando Antonio ed altro,
iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Martini Ezio,
che aveva prestato a un amico, Riggi Fernando, richiestone per
ragioni di difesa personale, un'arma comune da sparo, il Tribunale di
Cassino aveva condannato entrambi alla pena complessiva di un anno e
5 mesi di reclusione e a lire 160.000 di multa per i reati di dazione
e ricezione in comodato di armi, ai sensi dell'art. 22 della legge 18
aprile 1975, n. 110. Comodante e comodatario avevano interposto
gravame, chiedendo tra l'altro che, concessa loro l'attenuante
prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che consente
al giudice di diminuire la pena fino a due terzi in considerazione
della quantità o della qualità dell'arma, fosse applicata
l'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75.
Nell'ipotesi che la Corte di appello avesse ritenuto di uniformarsi
al "contrario e dominante indirizzo giurisprudenziale formatosi - in
subiecta materia - presso la Corte di cassazione", il difensore aveva
eccepito nel corso del dibattimento, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 della
legge n. 895 del 1967, 22 della legge n. 110 del 1975 e 1, comma 1,
lett. d), del d.P.R. n. 75 del 1990.
2. - La Corte d'appello di Roma ha condiviso il contenuto
dell'eccezione e ha sollevato questione di legittimità
costituzionale nei termini esposti dalla parte privata, sulla
premessa che la corrente interpretazione dell'art. 5 della legge n.
895 del 1967 e dell'art. 22 della legge n. 110 del 1975
(consolidatasi a partire dalla sentenza n. 2061 del 22 ottobre 1982
della prima sezione penale della Corte di cassazione) non
consentirebbe di accordare agli appellanti l'attenuante prevista
dalla prima disposizione, che riguarderebbe i soli reati contemplati
dalla legge n. 895 e non quelli di cui alla legge n. 110. Si sarebbe
così creata un'evidente e macroscopica disparità di trattamento tra
i venditori (abusivi) di armi e coloro che le concedono in comodato,
posto che soltanto ai primi, e non anche ai secondi, è possibile
riconoscere l'attenuante di cui all'articolo 5 della citata legge n.
895 e, quindi, il diritto a usufruire del provvedimento di clemenza.
Tale disparità sarebbe irrazionale, giacché "nella vendita di
un'arma possono intravedersi gli estremi di un fatto non meno
preoccupante del momentaneo prestito di un identico ordigno".
L'eguale gravità dei due tipi di fatti delittuosi e il pari allarme
sociale suscitato dai medesimi avrebbe dovuto perciò comportare
l'equiparazione delle discipline.
Sembrerebbe pertanto fondato il dubbio di costituzionalità,
sollevato con riferimento all'art. 3 della Costituzione, del
combinato disposto dei predetti articoli nella parte in cui non
accorda la diminuzione di pena di cui all'art. 5 della legge ai
responsabili del reato previsto dall'art. 22, e nella parte in cui
non concede a questa ipotesi di reato, l'amnistia di cui al d.P.R. n.
75 del 1990.
La questione sarebbe rilevante nel giudizio, poiché il suo
accoglimento comporterebbe l'applicazione del provvedimento di
clemenza a entrambi gli imputati.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto la declaratoria d'inammissibilità o d'infondatezza della
questione. Ha osservato l'Avvocatura che l'ordinanza del giudice a
quo muove da una interpretazione corrente secondo cui la circostanza
attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 5 della
citata legge n. 895 sarebbe applicabile solo alle fattispecie
regolate dalla stessa legge e non anche alle violazioni contenute
nell'altra legge sulle armi, la n. 110 del 1975.
Pur non ignorando che l'orientamento assunto come "diritto
vivente" è senza dubbio maggioritario nella giurisprudenza di
legittimità, l'Avvocatura asserisce che, per non essere questo
unanime (in senso contrario avrebbe deciso Cassazione, Sez. I, 30
luglio 1981, n. 7660 e 14 dicembre 1988, n. 12456; ma, già prima,
Cassazione, Sez. II, 2 novembre 1978, n. 13393) il giudice a quo
potrebbe reinterpretare le disposizioni coinvolte per renderle
conformi alla norma costituzionale che ritiene violata. L'impugnativa
dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967 risulterebbe inoltre priva di
rilevanza ai fini della questione proposta.
Anche ammessa tale estensiva applicazione non ne conseguirebbe
affatto l'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 75 del 1990
ai reati contemplati dalla normativa sulle armi contenuta nella legge
n. 110 del 1975. L'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.R. invocato
riguarderebbe infatti solo "i reati di cui all'art. 7 in relazione
agli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 895 del 1967 quando ricorre
l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge .." e, cioè,
esclusivamente le fattispecie riguardanti le armi comuni da sparo
comprese nella legge n. 895, per le quali intervenga anche il
giudizio di "lievità del fatto". Si tratterebbe dunque di una scelta
discrezionale del legislatore, al quale soltanto compete stabilire
quali reati debbano rientrare nell'ambito di applicazione
dell'amnistia (si citano le sentenze nn. 59 del 1980 e 214 del 1975
nonché l'ordinanza 480 del 1991 di questa Corte).
Nella specie non ricorrerebbe, poi, una manifesta e intrinseca
irragionevolezza del criterio seguito dal legislatore, che le citate
decisioni individuano come unico limite alla insindacabilità delle
opzioni legislative. Ciò perché tra la fattispecie di cui all'art.
22 della legge n. 110 e le altre comprese nella legge n. 895
sussisterebbero obiettive differenze di contenuto e di tutela (si
cita la sentenza della Corte di cassazione, I Sez. penale, del 19
dicembre 1989, n. 17558, che ha ritenuto, in relazione al parametro
costituzionale di eguaglianza, manifestamente infondata un'identica
questione, sia pure con riferimento al precedente decreto concessivo
di amnistia).
La questione, prima ancora di essere decisa nel merito, andrebbe
dichiarata inammissibile per un doppio ordine di ragioni. Da un lato,
perché il remittente farebbe richiesta di una sentenza a contenuto
additivo in ambito non costituzionalmente obbligato e, perciò,
riservato alla discrezionalità del legislatore (ordinanze nn. 80 del
1991, 125 del 1988 e 438 del 1987); e da un altro, perché il giudice
remittente lamenterebbe non tanto un dato puramente interpretativo
(riguardante l'applicazione della diminuente a fattispecie estranee
alla legge n. 895), quanto la mancanza di una vera e propria "norma
di interpretazione autentica" in materia di legislazione sulle armi
che, in tal modo, verrebbe a costituire una sorta di censura di
incostituzionalità all'omissione del legislatore che non avrebbe
inserito nell'elenco dei reati amnistiabili pure la fattispecie
disegnata dall'art. 22 della legge n. 110 del 1975 (si citano,
ancora, ord. n. 317 del 1991, la sent. n. 26 del 1990 e l'ord. n. 848
del 1988). Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di remissione chiede a questa Corte se sia
costituzionalmente legittimo, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, il combinato disposto degli artt. 5 della legge 2
ottobre 1967, n. 895, 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e 1,
comma 1, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, là dove non
consente di accordare la diminuzione di pena prevista dal citato art.
5 ai responsabili del reato di cui all'art. 22, nonché là dove non
prevede di concedere a questi ultimi l'amnistia di cui al d.P.R.
citato.
Si tratta, in realtà, di questione che deve essere scomposta
nelle due seguenti:
A) se, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sia
legittimo l'art. 5 della legge n. 895, nella parte in cui, alla luce
del diritto vivente, non sia applicabile anche alla figura del reato
di comodato delle armi prevista dall'art. 22 della legge n. 110;
B) se, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sia
legittimo l'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 75 del 1990,
nella parte in cui non consente l'applicazione dell'amnistia alla
figura di reato di cui all'art. 22 della menzionata legge n. 110
(comodato di armi), al contrario di quanto previsto per le figure di
reato di cui agli artt. 1, 2 e 4 della già richiamata legge n. 895
(che regolano altre ipotesi delittuose in materia di armi, fra le
quali anche la "cessione a qualsiasi titolo" delle stesse) quando
ricorra l'attenuante di cui al predetto art. 5 della legge n. 895.
Essendo questioni successive, occorre esaminarle nel loro stretto
ordine logico.
2. - Deve, anzitutto, riguardarsi la prima questione, quella che,
fondandosi sul diritto vivente, lamenta l'inapplicabilità della
diminuente del fatto di lieve entità, di cui all'art. 5 della legge
2 ottobre 1967, n. 895, anche alla figura di reato del comodato delle
armi, prevista dall'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, dopo
qualche iniziale incertezza, si è stabilizzata nel senso di negare
l'applicabilità dell'attenuante al di fuori delle fattispecie
criminose richiamate dall'art. 5 della legge n. 895 (artt. 1, 2, 3 e
4 della medesima legge). In tal modo si è venuto superando, di
fatto, l'opposto orientamento che, sulla base di sporadici precedenti
della stessa Cassazione, questa Corte aveva ritenuto di avallare con
la decisione n. 199 del 1982 (seguita dalla sentenza n. 382 del 1987
e dall'ordinanza n. 542 del 1988).
L'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale
l'inapplicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità (di cui
all'art. 5 della legge n. 895) alle figure criminose disegnate dalla
legge n. 110 troverebbe il suo fondamento e la sua spiegazione in
differenti ragioni di politica criminale, non fa certo contrastare la
norma con l'invocato principio di ragionevolezza. Tanto più che la
figura di reato del comodato delle armi (art. 22 della legge n. 110)
appare assai diversa da quella, da cui pure storicamente deriva,
della messa in vendita delle armi (art. 1 della legge n. 895). Anzi,
esso sanziona come fatto d'indubbia gravità una potenziale
circolazione delle armi, in quanto ben più rapida ed efficace di
quella con trasferimento a titolo definitivo qual è la cessione,
specie onerosa.
Non è dunque priva d'una sua ratio e, perciò, non è
irragionevole la previsione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967
(secondo l'interpretazione della Corte di cassazione) nella parte in
cui delimita la sua applicabilità alle sole figure criminose
disegnate da quella stessa legge.
La dichiarazione di non fondatezza della prima questione, rende
inammissibile la seconda. Quest'ultima ha ad oggetto la pretesa
irrazionale esclusione, dal provvedimento concessivo dell'amnistia
(n. 75 del 1990), del delitto di comodato delle armi per l'ipotesi
che fosse ritenuto ad esso applicabile l'attenuante prevista
dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967. Ipotesi che ha formato
oggetto della prima questione di costituzionalità e con la quale si
intendeva creare, attraverso una pronuncia additiva di questa Corte,
una norma non esistente nell'ordinamento giuridico. Essendo stata
rigettata la prima questione e, pertanto, difettando del tutto
nell'ordinamento la fattispecie di reato come indicata nell'ordinanza
di remissione, ne consegue l'inammissibilità della seconda questione
per carenza dell'oggetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2
ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi),
sollevata, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n.
110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), dalla Corte d'Appello
di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara inammissibile, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, comma 1, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione
di amnistia), sollevata, in relazione all'art. 22 della legge 18
aprile 1975, n. 110, dalla Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte