Sentenza n. 381/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/12/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 18legge 2290/1926
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.-l.
1 luglio 1926, n. 2290 (Ordinamento dei magazzini generali),
convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, promosso con ordinanza
emessa il 12 giugno 1996 dalla Corte d'appello di Milano nel
procedimento civile vertente tra il fallimento della s.r.l. Michele
Tavella e la s.p.a. Magazzini Fiduciari Cariplo iscritta al n. 1183
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione del fallimento della s.r.l. Michele
Tavella;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato dal fallimento
della s.r.l. Michele Tavella nei confronti della s.p.a. Magazzini
Fiduciari Cariplo la Corte d'appello di Milano ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 102
della Costituzione, dell'art. 18 del r.d.-l. 1 luglio 1926, n. 2290
(Ordinamento dei magazzini generali), convertito nella legge 9 giugno
1927, n. 1158.
Il giudice a quo ha premesso che il tribunale di Milano, nel
decidere in primo grado la causa tra le medesime parti, aveva
dichiarato l'improponibilità di una serie di domande risarcitorie
avanzate dalla società Tavella, successivamente dichiarata fallita,
trattandosi di domande per le quali doveva ritenersi per legge
devoluta la decisione ad un collegio arbitrale, ai sensi della norma
impugnata.
Tanto premesso la Corte rimettente ha osservato che l'arbitrato
delineato dall'art. 18 in oggetto è effettivamente un arbitrato
obbligatorio, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da
numerose sentenze di questa Corte, fra le quali il rimettente ha
richiamato la n. 127 del 1977.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il
fallimento della società Tavella, con apposita memoria, chiedendo
l'accoglimento della prospettata questione.
La parte privata, dopo aver brevemente ripercorso l'iter della
causa di merito, si è associata alle considerazioni fatte dalla
Corte d'appello di Milano, richiamando le numerose sentenze di questa
Corte che hanno in più occasioni dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'istituto dell'arbitrato obbligatorio. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Milano dubita che l'art. 18 del r.d.-l.
1 luglio 1926, n. 2290, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1158,
nella parte in cui stabilisce che le controversie tra gli esercenti i
magazzini generali e i depositanti in ordine all'applicazione delle
tariffe "saranno risolte dal competente consiglio provinciale
dell'economia" (ora Camera di commercio), sia in contrasto con gli
artt. 24 e 102 della Costituzione, in quanto prevede una forma di
arbitrato obbligatorio che non consente alle parti di optare per la
risoluzione in via giudiziaria delle controversie medesime.
2. - La questione è fondata.
La norma impugnata stabilisce che le "controversie" insorte tra gli
esercenti i magazzini generali ed i depositanti in ordine
all'applicazione delle tariffe "saranno risolte" dall'organo ivi
indicato, e non prevede alcuna diversa opzione degli interessati. La
Corte remittente (come già ritenuto dal Tribunale) ravvisa nel
tenore di tale norma una forma di arbitrato obbligatorio, dal momento
che le parti devono devolvere la risoluzione delle controversie alla
Camera di commercio, la decisione sul successivo ricorso al Ministro
è "inappellabile" e la legge stabilisce a priori anche gli organi
giudicanti in primo grado ed in sede di impugnazione. Siffatta
disposizione è stata sostanzialmente recepita nell'art. 90 del
regolamento dei Magazzini generali di Cremona, approvato con decreto
ministeriale del 30 maggio 1959, secondo cui la giunta della Camera
di commercio "decide quale arbitro amichevole compositore".
Tale arbitrato, in quanto obbligatorio, è costituzionalmente
illegittimo per contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione,
secondo il costante insegnamento di questa Corte (v., tra le altre,
le sentenze nn. 127 del 1977, 488 del 1991, 49 del 1994, 206 del
1994, 232 del 1994, 54 del 1996 e 152 del 1996).
Ne consegue che nell'odierna sede valgono le stesse ragioni più
volte indicate da questa Corte nelle sentenze sopra richiamate; per
cui si impone la declaratoria di illegittimità costituzionale della
norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.-l.
1 luglio 1926, n. 2290 (Ordinamento dei magazzini generali),
convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte