Sentenza n. 381/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito in legge
25 febbraio 2000, n. 35, promossi con ordinanze emesse il 4 maggio
2000 dalla Corte di appello di L'Aquila, l'8 maggio 2000 dal
tribunale di Firenze ed il 3 ottobre 2000 dalla Corte di appello di
Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 514 e 511 del registro
ordinanze 2000 ed al n. 130 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 2000 e n. 9, prima serie speciale, dell'anno
2001.
Visti l'atto di costituzione di A. M., nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 e nella camera
di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria
Flick;
Uditi gli avvocati Jacopo Bartolomei e Mauro Mellini per A. M.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di appello di L'Aquila ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 (verosimilmente: art. 1, comma 2) del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2, in materia di giusto processo), come modificato dalla
legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35, "limitatamente alla
parte in cui consente, sia pure in via transitoria, la valutazione,
come elementi probatori, delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre
volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo
difensore, nella ipotesi in cui le dichiarazioni siano già acquisite
al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della
legge attuativa dell'art. 111 della Costituzione". Osserva al
riguardo la Corte rimettente che la legge di conversione non avrebbe
introdotto modifiche di sostanza alle previsioni dettate dal
decreto-legge, giacché sarebbe rimasta ferma la differenza di regime
probatorio tra processi, a seconda della fase in cui questi si
trovavano al momento di entrata in vigore della legge attuativa del
"nuovo" art. 111 della Costituzione Si sottolinea, in proposito, che,
mentre la regola generale è l'applicazione ai processi in corso del
principio enunciato dall'art. 111 Cost., secondo il quale non hanno
valore probatorio le dichiarazioni accusatorie di chi si è poi
sottratto per libera scelta alla escussione dibattimentale, si
introduce una deroga per l'ipotesi in cui tali dichiarazioni, rese
durante le indagini, siano state già acquisite al fascicolo per il
dibattimento alla data di entrata in vigore della legge attuativa,
giacché in tal caso quelle dichiarazioni assumono valore probatorio
"se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova,
assunti o formati con diverse modalità".
La norma transitoria sarebbe pertanto - a parere del rimettente -
in contrasto con il principio fondamentale introdotto dall'art. 111
della Costituzione Quest'ultimo, infatti, esclude tassativamente che
abbiano valore probatorio le dichiarazioni rese da chi si sia poi
sottratto liberamente e volontariamente al contraddittorio, mentre la
norma transitoria conferisce, sia pure temporaneamente, valore ed
efficacia di prova ad elementi che ormai tale valore avrebbero perso
per effetto della introduzione del nuovo principio costituzionale.
D'altra parte - osserva ancora il rimettente - il fatto che la legge
costituzionale n. 2 del 1999, introduttiva del "nuovo" art. 111
Cost., abbia previsto la emanazione di norme transitorie nella forma
della legge ordinaria non implica che tale legge possa derogare a
principi costituzionali già in vigore, ovvero procrastinarne od
impedirne l'applicazione. Così - sottolinea il giudice a quo -
mentre la disposizione dettata dal comma 3, dell'art. 1 del d.l. n. 2
del 2000, come modificato dalla legge di conversione, costituisce
specificazione del principio costituzionale, giacché la sottrazione
del dichiarante all'interrogatorio, dipendente da violenza, minaccia
od offerta di utilità, non può ritenersi frutto di libera scelta,
altrettanto non può dirsi per la regola sancita dal comma 2
dell'art. 1 del medesimo decreto, ponendosi la stessa in termini di
"effettivo contrasto con il nuovo principio costituzionale". La
sostanziale differenza di regime probatorio, fatta dipendere dal mero
dato cronologico, spesso fortuito, che quelle dichiarazioni siano
state o meno già acquisite al fascicolo dibattimentale,
evidenzierebbe anche una disparità di trattamento tra imputati,
essendo questi sottoposti "a diverso regime ed a regole diverse in
tema di valutazione della prova, e quindi di colpevolezza, per
circostanze indipendenti dal loro comportamento, e sostanzialmente
casuali". Il che - conclude il rimettente - porrebbe la norma
impugnata in contrasto anche con l'art. 3 Cost.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A
parere della Avvocatura, il legislatore costituzionale, nel definire
i principi fondamentali del giusto processo, ha inteso consentire
alla legge ordinaria di derogare a quei principi per le esigenze
transitorie dei procedimenti penali in corso alla data della sua
entrata in vigore. Una deroga - puntualizza l'Avvocatura - "contenuta
nei ristretti limiti necessitati dal coordinamento fra il vecchio ed
il nuovo sistema e giustificati, sul piano della ragionevolezza,
dalla legittimità delle acquisizioni dibattimentali avvenute prima
della entrata in vigore della nuova legge ordinaria".
3. - Ha infine spiegato intervento una delle parti private,
chiedendo dichiararsi la illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata. Osserva in particolare l'interventore che la
funzione della legge ordinaria, secondo il disposto dell'art. 2 della
legge costituzionale n. 2 del 1999, deve essere quella di stabilire
particolari modalità del processo in funzione dell'innesto del nuovo
principio costituzionale; mai, invece, può considerarsi consentito
alla stessa legge ordinaria di limitare in generale l'applicazione di
quel principio ai processi in corso. Tanto meno la legge ordinaria -
si assume ancora - può trasformare per talune categorie di processi
la portata del disposto del quarto comma dell'art. 111 Cost., il
quale ha connotazioni squisitamente interdittive. Pertanto, far
dipendere l'applicabilità di un principio costituzionale in ordine
al valore delle prove penali, non dal momento della decisione o della
verifica in contraddittorio, ma da un dato meramente estrinseco, per
di più dipendente dalla richiesta di parte, quale è quello
dell'inserimento nel fascicolo per il dibattimento di verbali delle
indagini preliminari, rappresenterebbe - a dire dell'interventore -
un "criterio chiaramente irrazionale ed arbitrario che in linea
generale e ancor più con riferimento alla specifica finalità della
legge, concreta un vero eccesso di potere legislativo".
4. - Anche la Corte di appello di Catania ha sollevato, in
riferimento agli artt. 111 e 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge
25 febbraio 2000, n. 35 (recte: del decreto-legge 7 gennaio 2000,
n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000),
nella parte in cui consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese
da chi per libera scelta si è sottratto all'esame dell'imputato o
del suo difensore, se già acquisite al fascicolo per il
dibattimento. Il giudice a quo - chiamato a celebrare il giudizio di
rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di
cassazione - ha in particolare sottolineato come, nel caso di specie,
si sia realizzato un singolare parallelismo tra l'evolversi del
procedimento e le modifiche normative via via succedutesi nel tempo:
evenienza, questa, che, a dire dello stesso rimettente, avrebbe
generato "problemi interpretativi di notevole portata circa la
disciplina attualmente applicabile e la sua eventuale aderenza ai
nuovi principi costituzionali posti dall'art. 111 Cost.". Il giudizio
di legittimità, infatti, a differenza di quelli di merito, era stato
celebrato in costanza dei principi affermati da questa Corte nella
sentenza n. 361 del 1998, e la stessa Corte di cassazione - ha
soggiunto il giudice rimettente - "con l'annullamento ed il rinvio,
ha disposto l'acquisizione e la valutazione delle dichiarazioni dei
coimputati e degli imputati di reato connesso astenutisi dal deporre,
mediante contestazione a termini dell'art. 500, comma 4, c.p.p.".
Dopo la sentenza di legittimità sono infine sopravvenuti i principi
del giusto processo e la legge "di provvisoria attuazione" n. 35 del
2000. Il primo dubbio che il rimettente si pone è dunque quello di
stabilire se il principio di diritto affermato nella sentenza di
annullamento con rinvio sia rimasto superato dallo jus superveniens e
se, quindi, rimanga spazio per l'acquisizione e la valutazione delle
dichiarazioni di che trattasi: v'è da chiedersi, in altri termini,
se l'espressione "acquisite al fascicolo per il dibattimento", che
compare nella disposizione impugnata, coincida con il termine
"acquisite" usato dalla Cassazione. Dubbio, questo, che si rivela - a
dire del giudice a quo - di notevole portata, giacché se le
dichiarazioni in questione devono ritenersi non acquisite, non si
potrà procedere a nuova contestazione, così sostanzialmente
vanificandosi il relativo valore probatorio. Se, invece, tali
dichiarazioni possono considerarsi acquisite, esse sarebbero
valutabili nei limiti previsti dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2
del 2000, dando luogo, peraltro, ad "immediati profili di
costituzionalità della legge stessa in rapporto al principio di cui
all'art. 111 Cost.". È ben vero - soggiunge il rimettente - che
l'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 ha previsto una
disciplina transitoria da realizzare con legge ordinaria, ma tale
possibilità non può che riguardare l'adeguamento ed il
coordinamento del quadro normativo al principio costituzionale, senza
che questo possa subire compressioni. Sarebbe violato anche l'art. 3
Cost., in quanto l'applicabilità della norma costituzionale e del
relativo regime probatorio verrebbe fatta dipendere da un dato
temporale aleatorio, quale è quello della acquisizione delle
dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento, così determinando
l'irragionevole conseguenza di introdurre una diversa disciplina
probatoria nell'ambito dello stesso procedimento o anche in più
procedimenti pendenti nella stessa fase.
5. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha svolto considerazioni identiche a quelle formulate
in relazione alla questione sollevata dalla Corte di appello di
L'Aquila.
6. - Anche il tribunale di Firenze ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della "legge
25 febbraio 2000, n. 35", nella parte in cui "permette
l'utilizzazione e la valutazione dei verbali delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo
difensore acquisiti al fascicolo per il dibattimento prima
dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del
23 novembre 1999". A parere del giudice a quo sarebbe violato
l'art. 3 della Costituzione, in quanto la acquisizione e la
valutazione del materiale probatorio verrebbero fatte dipendere da un
criterio estrinseco, aleatorio, legato a dinamiche organizzative e ad
un mero dato temporale, che prescinde dalla volontà delle parti;
cosicché, posizioni processualmente omologhe, nell'ambito della
stessa vicenda processuale, sarebbero "suscettibili di differente
valutazione sulla base dell'avvenuta o meno acquisizione di
dichiarazioni della fase delle indagini di contenuto accusatorio".
7. - Anche in tale giudizio ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, la quale si è limitata a richiamare le
considerazioni già svolte a proposito della questione sollevata
dalla Corte di appello di L'Aquila. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni del tutto
analoghe. I relativi giudizi devono pertanto essere riuniti per
essere definiti con un'unica decisione.
2. - La questione sollevata dalla Corte di appello di L'Aquila è
infondata.
Il giudice rimettente muove dalla premessa secondo la quale la
disposizione dettata dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del
2000, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2000,
ancorché destinata ad introdurre una specifica disciplina
transitoria volta a presidiare l'applicazione nei processi in corso
dei principi contenuti nel novellato art. 111 della Costituzione,
risulterebbe in concreto elusiva proprio della regola "fondamentale"
sancita da quello stesso articolo della Carta costituzionale. Ciò in
quanto la norma oggetto di impugnativa, attribuendo valore probatorio
"anche alle dichiarazioni di chi si sia poi sottratto liberamente e
volontariamente all'interrogatorio dibattimentale", assegnerebbe
efficacia di prova ad elementi che tale valenza non potrebbero più
avere per effetto della nuova previsione costituzionale. Né secondo
il rimettente - simili risultati possono ritenersi legittimati
dall'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ove è
stabilito che la legge ordinaria avrebbe regolato l'applicazione dei
nuovi principi ai processi in corso alla data di entrata in vigore
della stessa legge costituzionale, in quanto la disposizione
censurata, lungi dal rappresentare - come il comma 3 dello stesso
articolo - una semplice specificazione applicativa di quei principi,
si pone, rispetto ad essi, in posizione di "effettivo contrasto".
Una simile argomentazione si rivela, però, priva di consistenza,
in quanto radicata su di una premessa che finisce per risultare
totalmente elusiva delle specifiche connotazioni che possono - ed
anzi debbono - caratterizzare tale regime transitorio: specie ove lo
stesso - come nel caso in esame - sia correlato all'inserimento in
una fonte costituzionale non soltanto di principi, ma anche di
specifiche regole, destinate a disciplinare aspetti essenziali della
giurisdizione e del processo penale.
È di tutta evidenza, infatti, che l'intera sequenza degli
enunciati che caratterizzano il nuovo testo dell'art. 111 Cost., in
parte introduttivo di regole destinate a calarsi in un corpo
normativo complesso, quale è quello dedicato alla disciplina del
procedimento penale, non può ricevere una lettura gerarchicamente
orientata - come pretenderebbe il giudice a quo - in virtù della
quale sarebbe dato rinvenire, all'interno della stessa disposizione
costituzionale, precetti "fondamentali" a fronte di altri, in ipotesi
privi di tale connotazione. Al tempo stesso, e proprio con
riferimento alle regole di carattere più squisitamente processuale,
il legislatore costituzionale si è fatto puntualmente carico di
assegnare alla legge ordinaria non soltanto il compito di adeguare il
tessuto codicistico alle nuove previsioni costituzionali; ma anche
quello di stabilire una specifica disciplina intertemporale, atta a
modulare l'applicazione di quei principi nei processi in corso di
celebrazione, secondo una linea chiaramente tesa a tracciare un
"ponte" normativo destinato a mitigare una drastica applicazione
della regola tempus regit actum.
Come lo stesso giudice a quo rammenta, infatti, la legge
costituzionale n.2 del 1999, dopo aver modificato l'art. 111 della
Costituzione ha, nell'art. 2, espressamente demandato alla "legge" il
compito di regolare "l'applicazione dei principi", contenuti nella
stessa novella costituzionale, "ai procedimenti penali in corso" alla
data della relativa entrata in vigore: così da congegnare un sistema
di "passaggio" che, per un verso, non si limitasse a sancire la
conservazione, sia pure medio tempore del pregresso sistema, nella
parte in cui questo fosse incompatibile con i nuovi principi e le
nuove regole; e che, per un altro verso, sul piano logicamente
reciproco, non vanificasse totalmente l'attività probatoria già
espletata, rendendo meccanicisticamente operante un diverso modello
processuale, con effetti di dispersione delle risultanze processuali,
pur ritualmente acquisite secondo la legge del tempo. D'altra parte,
ove così non fosse, l'art. 2 della legge costituzionale finirebbe
con l'apparire come semplice dichiarazione di principio
insuscettibile di dar vita ad un vero regime transitorio, giacché
esso limiterebbe la funzione del legislatore ordinario a quella di
pedissequa "trascrizione" del dettato costituzionale e non invece,
come pure emerge dal testo dello stesso articolo, di un suo
adattamento applicativo ai procedimenti in corso. Applicare quei
principi, dunque, non può voler significare altro che operare una
ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze tipiche di una
disciplina intertemporale.
Alla luce di tali rilievi emerge con chiarezza che la norma
oggetto di impugnativa, lungi dal porsi in contrasto con il parametro
evocato dal giudice rimettente, ha puntualmente soddisfatto proprio
quella funzione di adeguamento ad essa assegnata dallo stesso art. 2
della già richiamata fonte costituzionale, tracciando un equilibrato
passaggio di sistema all'interno dei confini propri del regime
transitorio. La disposizione censurata, infatti, non si è limitata a
recuperare dichiarazioni assunte al di fuori del contraddittorio,
assegnando ad esse - come pure prospetta il giudice rimettente -
"valore ed efficacia di prova", secondo un modulo teso in via
esclusiva alla conservazione del materiale raccolto. Al contrario, il
comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000, nel testo sostituito
dalla legge di conversione n. 35 del 2000, introduce un qualificante
elemento di novità che vale senz'altro ad escludere il semplice
"mantenimento" in vita del previgente regime di acquisizione e
utilizzazione delle prove dichiarative, sia pure con riferimento ai
soli procedimenti in corso di celebrazione. Infatti, la norma
stabilisce che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da chi,
per libera scelta, si sia sempre sottratto all'esame da parte
dell'imputato o del suo difensore, sono valutate solo ove concorrano
due specifiche condizioni: la prima, rappresentata dalla circostanza
che tali dichiarazioni siano state già acquisite al fascicolo per il
dibattimento; la seconda, costituita dal fatto che la relativa
attendibilità risulti confermata "da altri elementi di prova",
sempre che, però, si tratti di elementi confermativi "assunti o
formati con altre modalità". Ciò sta quindi a significare che la
compressione della dialettica nel momento di assunzione della prova
dichiarativa è contemperata - nel momento della valutazione - dal
concorrere di emergenze probatorie "esterne", che a loro volta si
qualificano non solo sul piano dei relativi risultati ma - anche e
soprattutto - per le modalità diverse di assunzione o di formazione.
Un composito meccanismo, dunque, tutt'altro che elusivo delle
garanzie e dei principi ora espressamente recepiti dalla novella
costituzionale.
3. - Il dispositivo della ordinanza di rimessione pronunciata
dalla Corte di appello di L'Aquila indica la violazione anche
dell'art. 25 della Costituzione, ma di tale profilo non v'è traccia
alcuna nella motivazione del provvedimento: talché la Corte non ha
ragione di occuparsi di esso.
4. - Comune, invece, a tutte le ordinanze di rimessione è la
dedotta violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale in cui
sarebbe incorso l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2000,
nella parte in cui ha consentito di utilizzare le dichiarazioni rese
da chi, per libera scelta, si è sottratto all'esame dell'imputato o
del suo difensore, "se già acquisite al fascicolo per il
dibattimento". A parere del tribunale di Firenze e della Corte di
appello di Catania, infatti, la disciplina transitoria dettata dalla
norma oggetto di impugnativa determinerebbe una irragionevole
diversità di regime probatorio nell'ambito della stessa fase
processuale: con conseguente rischio di diverso giudizio di
responsabilità e di diverso trattamento sanzionatorio per soggetti
imputati, in ipotesi, degli stessi reati; e ciò in dipendenza di un
mero dato temporale, del tutto aleatorio, legato a dinamiche
organizzative che prescindono dalla volontà delle parti. Analoghe
sono le osservazioni svolte nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di
appello di L'Aquila, ove parimenti si denunzia la irragionevole
disparità di trattamento tra imputati, sottoposti a regole diverse
in tema di valutazione della prova e, quindi, della colpevolezza, per
circostanze indipendenti dal loro comportamento e sostanzialmente
casuali.
La censura è palesemente destituita di fondamento. Le possibili
diversità di regime processuale, che i rimettenti prospettano a
sostegno di essa, rappresentano infatti delle disparità di mero
fatto che scaturiscono dalla natura stessa del regime transitorio;
quest'ultimo, per definizione, è chiamato ad introdurre una
disciplina "di passaggio" tra sistemi normativi e necessariamente si
salda ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare
quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è
chiamato ad operare. La circostanza che si tratti di un fatto
"aleatorio", che prescinde dalla volontà delle parti, è un dato del
tutto inconferente agli effetti della pretesa censura di
irragionevolezza, giacché ciò che conta è che quel "fatto
processuale" sia coerente rispetto alle esigenze del regime
transitorio e non si presti ad arbitri. Condizioni, queste ultime,
che l'intervenuta acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per
il dibattimento soddisfa appieno.
5. - La questione sollevata dalla Corte di appello di Catania
deve invece essere dichiarata manifestamente inammissibile, giacché
il giudice rimettente si è limitato ad esprimere una nutrita gamma
di perplessità e dubbi interpretativi che non ha provveduto a
dirimere in modo univoco: con la conseguente formulazione di un
dubbio di costituzionalità in termini meramente ipotetici, formulato
in base all'ipotesi in cui la ricostruzione del quadro ermeneutico
coinvolto, da parte del giudice, induca alla applicabilità, nella
specie, della disciplina censurata.
Considerato, infatti, che - come emerge dalla ordinanza di
rimessione - nel procedimento a quo la Corte di cassazione "con
l'annullamento ed il rinvio, ha disposto l'acquisizione e la
valutazione delle dichiarazioni dei coimputati di reato connesso
astenutisi dal deporre, mediante contestazione a termini
dell'art. 500, comma 4, c.p.p."; e posto che il giudice rimettente si
domanda se l'espressione "acquisite al fascicolo per il
dibattimento", utilizzata dalla norma impugnata, coincida con il
termine "acquisite" che compare nella pronuncia della Cassazione: è
evidente che tale "dubbio", non risolto dallo stesso rimettente, si
riverbera sulla ammissibilità del quesito di costituzionalità,
giacché quest'ultimo finisce per essere prospettato solo per
l'ipotesi in cui si ritenga che la "acquisizione" delle dichiarazioni
sia già intervenuta, rendendo così applicabile (e dunque rilevante)
la disciplina di utilizzazione processuale oggetto di impugnativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.-l. 7 gennaio 2000, n. 2
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto
processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della
Costituzione, dalla Corte di appello di L'Aquila con l'ordinanza in
epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del menzionato
d.-l. n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111
della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza
in epigrafe;
3) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del menzionato
d.-l. n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte