Corte costituzionale

Ordinanza n. 381/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e

terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

del 18 luglio 2001 dal Tribunale di Parma nel procedimento civile

vertente tra l'Ordine degli avvocati di Parma e la Giary group s.p.a.

ed altro, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'Ordine degli avvocati di Parma

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dal

Consiglio dell'ordine degli avvocati di Parma nei confronti di una

società ritenuta responsabile di aver gestito un servizio telefonico

di consulenza legale senza averne i titoli, il Tribunale di Parma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 82, secondo e terzo comma, del

codice di procedura civile;

che il giudizio in corso, conseguente alla concessione di un

provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., è

stato promosso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Parma allo

scopo di impedire alla società convenuta di continuare a gestire,

tramite quattro laureati in giurisprudenza (fra cui anche un

avvocato), un servizio telefonico denominato "Avvocato in linea";

che, radicatosi il contraddittorio, uno dei quattro laureati

ora menzionati non si costituiva col ministero di un difensore e

veniva, pertanto, dichiarato contumace; nel contempo, però, il

medesimo depositava una memoria eccependo l'illegittimità

costituzionale dell'art. 82 cod. proc. civ. nella parte in cui tale

norma non prevede l'esonero dall'obbligo di munirsi di un difensore

abilitato in favore della parte che, in possesso di laurea in

giurisprudenza, sia portatrice di un interesse oggettivamente in

conflitto con quello del difensore che dovrebbe assisterla;

che, ad avviso del Tribunale di Parma, in situazioni simili

la parte non ha alternativa tra rimanere contumace oppure farsi

difendere da un legale della cui indipendenza è lecito dubitare;

che, in particolare, il laureato in giurisprudenza privo del

titolo di avvocato si troverebbe "in una posizione di ingiustificata

disparità di trattamento rispetto al laureato che è anche avvocato

e che può difendere da solo i propri interessi";

che, dopo aver affermato che la questione di legittimità

costituzionale è rilevante ai fini della decisione, il giudice a quo

chiede che l'art. 82 cod. proc. civ. venga dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente alla

parte laureata in giurisprudenza di difendersi personalmente in

giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello

dell'intera categoria degli avvocati;

che si è costituito in giudizio il Consiglio dell'ordine

degli avvocati di Parma, in persona del suo Presidente eccependo in

rito l'inammissibilità e sostenendo nel merito l'infondatezza della

questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo analogamente che la questione venga dichiarata

inammissibile o infondata.

Considerato che è priva di fondamento l'eccezione preliminare di

inammissibilità sollevata dalla parte privata in ordine ad una

presunta carenza di motivazione sulla rilevanza della questione,

poiché dalla lettura globale del provvedimento di remissione si

deducono con sufficiente chiarezza gli effetti di ordine processuale

derivanti da un eventuale accoglimento della questione;

che analogamente è infondata l'eccezione di difetto di

rilevanza conseguente all'intervenuta - declaratoria di contumacia di

una delle parti convenute declaratoria dalla quale deriverebbe la

consumazione del potere decisorio in ordine alla norma impugnata -

poiché è possibile la revoca del provvedimento a suo tempo emesso

(art. 177 cod. proc. civ.);

che la funzione e la natura della professione di avvocato,

anche alla luce del vigente codice di deontologia forense, rendono

del tutto ipotetica una situazione di conflitto tra l'interesse

dell'avvocato e quello del cliente, poiché è pacifico che il primo

dovere del difensore è quello di tutelare gli interessi

dell'assistito, anche se ciò dovesse tradursi in un contrasto con

quelli del proprio ordine di appartenenza;

che, comunque, qualora la parte che ha bisogno

dell'assistenza tecnica di un difensore ritenga di non potersi

affidare al patrocinio di un iscritto all'albo territoriale dove il

giudizio è in corso, ha la facoltà di scegliere un difensore che

proviene da un altro ordine professionale, con ciò eliminando ogni

possibilità di conflitto di interessi e di sudditanza psicologica,

non configurabile, quindi, rispetto all'intera categoria degli

avvocati;

che non è pertanto ipotizzabile che la presenza di un

difensore avente la qualifica professionale di avvocato si risolva in

un danno per la parte assistita;

che l'invocato paragone, ipotizzato dal Tribunale di Parma in

termini di violazione del principio di eguaglianza, tra il semplice

laureato in giurisprudenza ed il laureato che è anche avvocato non

è giuridicamente fondato, perché il conseguimento della laurea e

l'abilitazione all'esercizio della professione forense sono

situazioni profondamente diverse; e, d'altra parte, al legislatore è

consentito subordinare l'esercizio di determinate professioni

all'inserimento in un apposito albo, da compiersi dopo il superamento

di un esame di abilitazione che costituisce garanzia del

conseguimento di un'adeguata capacità tecnica;

che, pertanto, la proposta questione di legittimità

costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte