Sentenza n. 382/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 110/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi) promossi con n. 3 ordinanze emesse il 26 gennaio
1982 dal Tribunale di Vicenza, il 14 ottobre 1982 dal Tribunale di
Mondovì, e il 21 aprile dal Tribunale di Bassano del
Grappa, iscritte rispettivamente ai nn. 512, 513, 514 e 877 del
registro ordinanze 1982 e n. 636 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno
1982, nn. 4 e 156 dell'anno 1983 e n. 18 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Vicenza, con tre distinte ordinanze,
pronunziate in tre diversi procedimenti penali, sotto la stessa data
del 26 gennaio 1982 (nn. 512, 513 e 514/1982 reg. ord.), il Tribunale
di Mondovì con ordinanza 14 ottobre 1982 (n. 887/1982 reg.ord.), il
Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza 21 aprile 1983 (n.
636/1983 reg. ord.), sollevavano questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, comma terzo della legge 18 aprile 1975,
n. 110, in riferimento all'art. 3 Cost.
I Tribunali di Vicenza e Bassano ritenevano pregiudicato il
principio di eguaglianza dalla comminazione di una pena più grave
per il delitto di omessa immatricolazione di un'arma comune da sparo
rispetto a quella stabilita per la detenzione abusiva di un'arma
comune: maggiore gravità che quei giudici desumevano dalla
possibilità di concedere al delitto di abusiva detenzione di arma
comune da sparo e a questo soltanto, l'attenuante del fatto di lieve
entità, prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967. Ritenevano
in subordine quegli stessi giudici sussistere comunque il denunziato
pregiudizio per il solo fatto che ambo le predette violazioni fossero
punite con il comune minimo edittale di mesi sei di reclusione,
mentre doveva ritenersi - così come infatti ritenuto da questa Corte
con sent. n. 207 del 1982 - più grave l'ipotesi della abusiva
detenzione di arma comune rispetto alla sua omessa immatricolazione.
Infine, uguale contrasto, rispetto all'art. 3 Cost., sembrava ai
menzionati giudici derivare dalla mancata distinzione nell'articolo
impugnato fra detenzione denunziata di arma clandestina e detenzione
abusiva della stessa, che irrazionalmente risultavano così punite
con la stessa pena, pur essendo quest'ultima situazione diversa e
più grave; contrasto che inoltre si aggravava per la mancata
previsione di circostanza attenuante analoga a quella prevista
dall'art. 5 della legge n. 895 per il caso di fatto di lieve entità.
A sua volta, il Tribunale di Mondovì limitava l'impugnazione al
profilo concernente la mancata previsione dell'attenuante per il
fatto di lieve entità relativamente alla fattispecie di cui all'art.
23, comma terzo della legge in esame, mentre essa è prevista per la
più grave ipotesi criminosa dell'abusiva detenzione di arma comune
da sparo (artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967).
2. - Interveniva in tutti i giudizi innanzi a questa Corte il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, la quale chiedeva declaratoria d'infondatezza
per tutte le questioni sollevate, rilevando che spetta al legislatore
la scelta dell'intensità con cui reprimere le varie violazioni della
legge penale: scelta politica incensurabile sul piano della
costituzionalità fino a quando l'esercizio di tale potere non ecceda
i limiti della razionalità. Quanto poi all'attenuante di cui
all'art. 5 della legge del 1967, è opinione dell'Avvocatura Generale
che essa sia estensibile in via interpetrativa. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze dei tre tribunali
sono, in tutto o in parte, identiche, in guisa che i procedimenti
possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.
Poiché i giudici rimettenti dubitano, ampiamente motivando,
proprio in punto razionalità della norma impugnata, la generica
obbiezione d'infondatezza opposta dall'Avvocatura dello Stato non
può essere accolta, dovendosi previamente esaminare se la lamentata
irragionevolezza non renda incostituzionale l'asserito differenziale
trattamento.
Né è il caso di indugiare sulla prospettata alternatività per
subordinate avanzata dal Tribunale di Vicenza (e che, se fosse reale,
comporterebbe l'inammissibilità per consolidata giurisprudenza di
questa Corte), in quanto in realtà essa è apparente, trattandosi di
varianti sullo stesso tema di fondo, nel senso di ulteriori
argomentazioni sull'unica soluzione avanzata.
Ciò precisato, va detto subito innanzitutto che non esiste nella
legge una fattispecie di "omessa immatricolazione" come recita
l'ordinanza del Tribunale di Vicenza: esiste soltanto l'ipotesi
contemplata dalla norma impugnata che integra il reato di "detenzione
di armi clandestine". Il che è conforme al sistema generale della
legge, dato che se il detentore non sottopone all'immatricolazione,
entro il termine di cui all'art.11 della legge, l'arma legittimamente
posseduta in precedenza senza numero, oppure non la restituisce al
produttore o all'importatore, o non la abbandona alla dogana, nei
casi di cui all'art. 14, egli diventa automaticamente "detentore di
arma clandestina" ai sensi del primo comma dell'art. 23 ed è
punibile ai sensi dell'impugnato terzo comma. Correttamente, infatti,
come tale definisce la fattispecie l'ordinanza del Tribunale di
Mondovì.
Ed è esatto, comunque, che - come ha ritenuto anche questa Corte
- si tratta di fattispecie di minore gravità rispetto alla
detenzione abusiva di arma immatricolata, ma non è esatto che la
pena comminata sia superiore a quella prevista per quest'ultima
ipotesi. Stando ai criteri suggeriti, sia pure agli effetti
processuali dall'art. 255 cod. proc. pen., la gravità del reato va
desunta dalla pena edittale, e delle circostanze attenuanti non si
tien conto, salvo per l'età e per quella prevista dall'art. 62 n. 4
cod. pen.: e non c'è dubbio che la detenzione di arma clandestina è
notevolmente più tenue dell'altra. La circostanza, proprio perché
non riguarda gli essentialia delicti, ma soltanto la quantitas in
concreto, ha carattere eventuale, accidentale, e non può influire
sulla comparazione fra due pene edittali così come comminate in
astratto da due norme penali.
D'altra parte è corretto il rilievo dell'Avvocatura Generale in
ordine all'estensibilità per via interpetrativa dell'attenuante di
cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 anche all'ipotesi in
esame. Analogamente, del resto, a quanto deciso da questa Corte con
sent. n. 199 del 1982 a proposito della fattispecie di collezioni di
armi senza licenza, e alla consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, che ha rilevato l'assurdità delle conseguenze di una
diversa interpetrazione che priverebbe dell'attenuante ipotesi più
lievi, quando essa è applicabile a fattispecie di gran lunga più
gravi, come quella della detenzione abusiva di armi da guerra. In
realtà, solo perché clandestina non muta la natura dell'arma, che
è pur sempre quella di cui all'art. 7 della legge del 1967, cui
pacificamente è applicata l'attenuante in parola.
Né può essere presa in considerazione - come si vorrebbe dei
rimettenti - l'identità del minimo della pena fra le due ipotesi in
comparazione per ritenere violato l'art. 3 Cost. La maggior gravità
della pena va considerata nella sua intera espansione, e poco rileva
il minimo comune se poi l'una pena si estende fino a livelli
notevolmente superiori a quelli dell'altra.
Quanto, infine, al fatto che nel terzo comma dell'articolo
impugnato non si distingue la detenzione di arma clandestina
denunziata da quella non denunziata, si tratta di un evidente
equivoco. Quella disposizione, infatti, non può contemplare tale
distinzione perché si limita a punire la detenzione di arma
clandestina senza ulteriori specificazioni. Ché se poi la detenzione
è anche abusiva perché l'arma non è nemmeno denunziata, allora si
ha concorso formale di reati con l'ipotesi di cui agli artt. 2 e 7
della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 23, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
sollevate dal Tribunale di Vicenza con tre ordinanze datate 26
gennaio 1982 (nn. 512, 513 e 514/1982 reg. ord.), dal Tribunale di
Mondovì con ordinanza 14 ottobre 1982 (n. 887/1982 reg. ord.) e dal
Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza 21 aprile 1983 (n.
636/1983 reg. ord.), in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte