Corte costituzionale

Ordinanza n. 382/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419, primo

comma, del codice civile (Mezzi istruttori e provvedimenti

provvisori), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1981 dal

Tribunale di Torino, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno

1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Adelaide Rovero per ottenere

la pronuncia di interdizione del fratello Francesco Rovero, il

Tribunale di Torino rilevava che il giudice istruttore si era recato

presso il domicilio dell'interdicendo senza poterlo esaminare perché

irreperibile, non essendo questi comparso, poi, neppure nelle

successive udienze;

che, in dipendenza di ciò, il suddetto Tribunale sollevava

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24

Cost., dell'art. 419, primo comma, c.c., nella parte in cui esclude

la dichiarazione di interdizione nel caso di impossibilità di

procedere all'esame dell'interdicendo resosi irreperibile;

che ad avviso del giudice a quo la disposizione denunciata

poteva essere interpretata solo nel senso che "la mancanza di

preventivo esame dell'interdicendo... da qualunque causa determinata,

preclude irrevocabilmente la pronuncia dell'interdizione";

che, sempre secondo il giudice rimettente, una preclusione così

rigorosa ed assoluta, oltre a poter risultare svantaggiosa per lo

stesso interdicendo, menomava il diritto di difesa dei soggetti

legittimati a chiedere l'interdizione, ponendosi così in contrasto

con l'art. 24 Cost.;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, argomentando e concludendo per

l'infondatezza della questione;

che, secondo la Presidenza, la disposizione impugnata non

produce gli effetti paralizzanti del procedimento di interdizione

ipotizzati nell'ordinanza di rinvio, dovendo essere chiaramente

interpretata come norma che consente la prosecuzione del procedimento

anche in caso di irreperibilità dell'interdicendo, dopo che siano

stati esperiti senza esito i mezzi di ricerca della dimora del

convenuto;

Considerato che l'esame ex art. 419, primo comma, c.c., deve

essere inteso come indagine sulla complessiva personalità

dell'interdicendo, quale emerge non solo dalle risposte date alle

domande del giudice ma anche dall'intero comportamento tenuto in

occasione dell'incontro con il giudice ovvero dalla stessa eventuale

scelta di sottrarsi a tale incontro;

che, sulla base di questa linea interpretativa, la

giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che l'obbligo

dell'esame può considerarsi assolto ed il procedimento di

interdizione può proseguire ogniqualvolta l'interdicendo, che abbia

già rifiutato di comparire dinanzi al giudice istruttore, insista

nel suo rifiuto a farsi esaminare;

che, al pari di quanto avviene per il rifiuto dell'esame,

l'irreperibilità, ritualmente accertata, dell'interdicendo (che

vanifica ogni tentativo del giudice di raggiungerlo) non ha l'effetto

di paralizzare il corso del procedimento di interdizione;

che, in tale ipotesi estrema di irreperibilità, l'assenza

dell'interdicendo non implica pregiudizio dei suoi diritti e delle

sue ragioni nel giudizio di interdizione, soprattutto se si considera

che, in tale giudizio, è previsto l'intervento necessario del

pubblico ministero, finalizzato a garantire l'attuazione della legge

nel rispetto dell'interesse generale cui è ispirata la normativa

sull'interdizione;

che la norma impugnata, nell'interpretazione accolta e

corrispondente al diritto vivente, non lede affatto le garanzie

contemplate nell'art. 24 Cost.;

che per le suesposte ragioni la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 419, primo comma, c.c. sollevata, in

riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Torino con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte