Ordinanza n. 382/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419, primo
comma, del codice civile (Mezzi istruttori e provvedimenti
provvisori), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1981 dal
Tribunale di Torino, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno
1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel giudizio promosso da Adelaide Rovero per ottenere
la pronuncia di interdizione del fratello Francesco Rovero, il
Tribunale di Torino rilevava che il giudice istruttore si era recato
presso il domicilio dell'interdicendo senza poterlo esaminare perché
irreperibile, non essendo questi comparso, poi, neppure nelle
successive udienze;
che, in dipendenza di ciò, il suddetto Tribunale sollevava
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24
Cost., dell'art. 419, primo comma, c.c., nella parte in cui esclude
la dichiarazione di interdizione nel caso di impossibilità di
procedere all'esame dell'interdicendo resosi irreperibile;
che ad avviso del giudice a quo la disposizione denunciata
poteva essere interpretata solo nel senso che "la mancanza di
preventivo esame dell'interdicendo... da qualunque causa determinata,
preclude irrevocabilmente la pronuncia dell'interdizione";
che, sempre secondo il giudice rimettente, una preclusione così
rigorosa ed assoluta, oltre a poter risultare svantaggiosa per lo
stesso interdicendo, menomava il diritto di difesa dei soggetti
legittimati a chiedere l'interdizione, ponendosi così in contrasto
con l'art. 24 Cost.;
che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, argomentando e concludendo per
l'infondatezza della questione;
che, secondo la Presidenza, la disposizione impugnata non
produce gli effetti paralizzanti del procedimento di interdizione
ipotizzati nell'ordinanza di rinvio, dovendo essere chiaramente
interpretata come norma che consente la prosecuzione del procedimento
anche in caso di irreperibilità dell'interdicendo, dopo che siano
stati esperiti senza esito i mezzi di ricerca della dimora del
convenuto;
Considerato che l'esame ex art. 419, primo comma, c.c., deve
essere inteso come indagine sulla complessiva personalità
dell'interdicendo, quale emerge non solo dalle risposte date alle
domande del giudice ma anche dall'intero comportamento tenuto in
occasione dell'incontro con il giudice ovvero dalla stessa eventuale
scelta di sottrarsi a tale incontro;
che, sulla base di questa linea interpretativa, la
giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che l'obbligo
dell'esame può considerarsi assolto ed il procedimento di
interdizione può proseguire ogniqualvolta l'interdicendo, che abbia
già rifiutato di comparire dinanzi al giudice istruttore, insista
nel suo rifiuto a farsi esaminare;
che, al pari di quanto avviene per il rifiuto dell'esame,
l'irreperibilità, ritualmente accertata, dell'interdicendo (che
vanifica ogni tentativo del giudice di raggiungerlo) non ha l'effetto
di paralizzare il corso del procedimento di interdizione;
che, in tale ipotesi estrema di irreperibilità, l'assenza
dell'interdicendo non implica pregiudizio dei suoi diritti e delle
sue ragioni nel giudizio di interdizione, soprattutto se si considera
che, in tale giudizio, è previsto l'intervento necessario del
pubblico ministero, finalizzato a garantire l'attuazione della legge
nel rispetto dell'interesse generale cui è ispirata la normativa
sull'interdizione;
che la norma impugnata, nell'interpretazione accolta e
corrispondente al diritto vivente, non lede affatto le garanzie
contemplate nell'art. 24 Cost.;
che per le suesposte ragioni la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 419, primo comma, c.c. sollevata, in
riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Torino con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte