Sentenza n. 382/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 415/1989
applicata al caso
- art. 2legge 415/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma
bis, 17, 25, quinto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1989, n.
415, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990 n. 38, dal
titolo "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti
finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie",
promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia, notificati il
27 e il 30 marzo 1990, depositati in cancelleria il 4 e il 9 aprile
successivi ed iscritti ai nn. 26 e 33 del registro ricorsi 1990;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi gli Avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana,
Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato
Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione
Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, terzo comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, per violazione
dell'art. 119 della Costituzione.
Secondo la ricorrente, l'art. 17, nel disporre che il residuo
importo (mille miliardi) del fondo ivi indicato sia ripartito in base
a criteri che verranno fissati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sentita la Conferenza permanente
Stato-regioni, violerebbe innanzitutto la riserva di legge posta
dall'art. 119 della Costituzione.
In secondo luogo, lo stesso articolo, nella parte in cui prevede
che il residuo importo del fondo anzidetto sia ripartito in funzione
perequativa, violerebbe ancora l'art. 119 della Costituzione, in
riferimento al gettito diversificato delle entrate regionali
stabilito dall'art. 23 del medesimo decreto-legge. In altre parole,
precisa la ricorrente, il meccanismo discrezionale previsto dalla
disposizione impugnata comporterebbe uno svantaggio per quelle
regioni, tra cui la Toscana, che hanno esercitato correttamente i
poteri di riscossione tributaria previsti in relazione alla tassa
automobilistica, dal momento che da esso conseguirebbe una
sottrazione di parte delle somme che, per la loro inerenza al fondo
comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, dovrebbero
essere ripartite secondo criteri perequativi, e non già in
proporzione alle entrate riscosse.
2. - Con un distinto ricorso regolarmente notificato e depositato
la Regione Lombardia ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale nei confronti di vari articoli del decreto-legge n.
415 del 1989.
In primo luogo, la ricorrente contesta la costituzionalità
dell'art. 2, primo comma bis, che - nel prevedere mutui (i cui oneri
di ammortamento sono a totale carico dello Stato) a favore dei comuni
con popolazione inferiore a cinquemila abitanti per la realizzazione
di opere pubbliche nei settori degli acquedotti, delle fognature,
degli impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani - configurerebbe una lesione delle relative
competenze regionali, garantite dall'art. 117 della Costituzione,
nell'attuazione ad esso conferita dagli artt. 87 e 109 del d.P.R. n.
616 del 1977 e dall'art. 6 del d.P.R. n. 915 del 1982. Ad avviso
della ricorrente, l'articolo impugnato, diversamente dalle ipotesi
già sottoposte al giudizio di questa Corte, mancherebbe di prevedere
che si debba tener conto della programmazione regionale nelle materie
su cui incidono gli interventi di cui beneficiano i finanziamenti ivi
predisposti.
La Regione Lombardia contesta, altresì, la legittimità
costituzionale dell'art. 17 del decreto-legge impugnato, dal momento
che quest'ultimo farebbe venir meno, persino formalmente, quel legame
con le "quote di tributi erariali" previsto dall'art. 119 della
Costituzione (peraltro già venuto meno sostanzialmente a partire dal
quinquennio di efficacia della legge n. 356 del 1976). Infatti, ad
avviso della ricorrente, la disposizione impugnata, dopo aver fissato
una quota del gettito dell'imposta di fabbricazione degli olii
minerali (13,18%), stabilisce in modo autonomo l'ammontare del fondo.
E di questo ammontare, mentre una parte (cinquemila miliardi) viene
ripartita in base a criteri storici, un'altra parte (mille miliardi)
è distribuita secondo criteri che verranno fissati, in relazione a
scopi "perequativi", con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. In tal modo, la tassa automobilistica - che è l'unico dei
tributi propri a dare entrate significative a favore delle regioni -
darebbe luogo a entrate aleatorie nel loro ammontare e sarebbe
collegata a un meccanismo di ripartizione "perequativo" che
colpirebbe maggiormente quelle regioni, fra cui la Lombardia, nelle
quali il gettito della tassa automobilistica è più elevato.
L'ultima questione sollevata dalla ricorrente concerne l'art. 25,
quinto comma, nella parte in cui istituisce un albo dei fornitori
presso il Ministero della sanità nell'ambito dell'"osservatorio sui
prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema
informativo sanitario". Secondo la Lombardia, l'istituzione del
suddetto albo presso il Ministero comporterebbe la cessazione degli
albi regionali, in contrasto con quanto affermato da questa Corte con
la sentenza n. 245 del 1984. Lo stesso articolo, poi, nel prevedere
un atto di indirizzo e di coordinamento in materia senza la
predeterminazione di alcun criterio per l'esercizio di tale funzione,
violerebbe il principio di legalità e porterebbe all'assurdo
risultato di imporre alle Unità Sanitarie Locali le regole valide
per le forniture curate dal Provveditorato generale dello Stato,
finendo così con l'attribuire al Governo il potere sostanziale di
definire i capitolati per le forniture delle Unità Sanitarie Locali.
3. - Con distinti atti si è costituito in ambedue i giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere il rigetto di
tutte le questioni sollevate.
Premesso che, sulla base dei dati desumibili dalla relazione al
disegno di legge di conversione dell'impugnato decreto-legge,
l'ammontare complessivo del fondo comune per l'anno 1990 è
determinabile in 6689 miliardi e che il gettito presumibile della
tassa automobilistica assommi a 900 miliardi (cioè un ammontare
sostanzialmente coincidente con i mille miliardi scorporati dal fondo
e ripartiti secondo criteri perequativi da applicarsi "a
consuntivo"), l'Avvocatura dello Stato osserva che non sussiste,
nell'art. 17, alcuna violazione della riserva di legge, sia perché i
criteri di ripartizione sarebbero vincolati alla predetta finalità
perequativa, sia perché il parere obbligatorio della Conferenza
permanente Stato-regioni costituirebbe garanzia sufficiente affinché
quei criteri rispondano alle reali esigenze delle singole regioni.
Anche in relazione all'altra censura mossa dalle ricorrenti all'art.
17, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che le disposizioni
impugnate, le quali si iscrivono in una manovra finanziaria di
contenimento del deficit dei conti pubblici, risponderebbero al
principio di "coordinamento" stabilito dall'art. 119 della
Costituzione, principio nel quale dovrebbe ricomprendersi l'esigenza
di una correzione, per un limitato periodo, della distribuzione delle
risorse finanziarie tra le varie regioni, richiesta dalle condizioni
generali della finanza pubblica. Del resto, conclude sul punto
l'Avvocatura dello Stato, non andrebbe trascurato il fatto che la
perequazione viene prevista, non più in riferimento al previsto
introito della tassa automobilistica, ma con riguardo all'effettivo
gettito della stessa.
Riguardo alla questione di costituzionalità sollevata dalla
Regione Lombardia nei confronti dell'art. 2, primo comma bis,
l'Avvocatura dello Stato sostiene che la ricorrente non terrebbe
conto del fatto che gli interventi previsti rientrerebbero nella
categoria di quelli comportanti spese obbligatorie per i comuni e
tali da non poter essere condizionati dall'attività di
programmazione della regione (v. artt. 91, lett. c, n. 14, del r.d. 3
marzo 1934, n. 383; art. 19 della legge n. 319 del 1976). Inoltre,
l'art. 87 del d.P.R. n. 616 del 1977 riguarderebbe soltanto gli
acquedotti d'interesse regionale, e l'art. 101, secondo comma, lett.
b, dello stesso decreto, limiterebbe le funzioni programmatorie
regionali ai soli rifiuti solidi urbani di tipo industriale.
In ogni caso, conclude l'Avvocatura dello Stato, le ricorrenti non
potrebbero giovarsi dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte,
in quanto la norma impugnata non comporterebbe che l'erogazione di
mezzi finanziari si traduca in esonero degli enti locali
dall'osservanza delle procedure amministrative che richiedano, in
ipotesi, interventi regionali sulla progettazione e sulla
realizzazione delle opere in questione.
Infine, quanto alle censure mosse dalla Regione Lombardia all'art.
25, quinto comma, l'Avvocatura dello Stato sottolinea, per un verso,
che l'istituzione dell'albo dei fornitori rientra nell'ambito
dell'osservatorio sui prezzi, espressione necessaria del potere di
indirizzo e coordinamento in materia e, comunque, che la sua
istituzione presso il Ministero della sanità non dovrebbe comportare
la soppressione degli albi regionali; per altro verso, l'Avvocatura
afferma che la disposizione impugnata non innoverebbe affatto
rispetto a quanto disposto dagli artt. 5 e 50, primo comma, n. 1,
della legge n. 833 del 1978, limitandosi a ribadire l'esigenza di
porre a base della gestione amministrativo-contabile delle Unità
Sanitarie Locali i principi generali della contabilità pubblica al
fine dell'osservanza dei criteri di rigore e di efficienza della
spesa pubblica.
4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie le
Regioni Toscana e Lombardia, le quali, oltre a ribadire in forma più
ampia argomenti già svolti nei ricorsi, formulano alcune repliche
alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato.
In particolare, riguardo all'art. 17, la Regione Toscana sostiene
che non potrebbe equivalere alla riserva di legge la previsione del
parere della Conferenza Stato-regioni, tanto più che si tratta di
parere obbligatorio, ma non vincolante. La stessa Regione osserva
che, mentre la composizione del fondo si è sempre basata sul gettito
annuale dei tributi erariali (art. 8, primo comma, della legge n. 281
del 1970) e su una quota del complesso delle entrate tributarie dello
Stato che non prendeva in considerazione le entrate proprie delle
regioni (art. 1 della legge n. 356 del 1976) e mentre l'incremento
degli importi del fondo era stato sempre ripartito annualmente in
proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo
titolo per l'anno prima, viceversa con la disposizione impugnata le
entrate proprie verrebbero sommate a quelle dello Stato e
diventerebbero oggetto di una perequazione che violerebbe i principi
basilari dell'autonomia regionale.
La Regione Lombardia, in relazione alle censure attinenti all'art.
2, primo comma bis, obietta all'Avvocatura che con la disposizione
impugnata lo Stato ha preteso di esercitare funzioni di
programmazione attraverso il finanziamento delle opere indicate, le
quali sono già state trasferite alle regioni dagli artt. 87 e 101
del d.P.R. n. 616 del 1977. Sicché sarebbe del tutto irrilevante
stabilire se la competenza per l'esecuzione delle relative opere sia
dei comuni (per i quali, comunque, l'art. 7 del decreto-legge n. 702
del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979, ha abolito la
distinzione tra spese obbligatorie e facoltative). Né si potrebbe
invocare, per la ricorrente, il principio di coordinamento ex art.
119 della Costituzione, trattandosi piuttosto di una sovrapposizione
dello Stato in materie trasferite alle regioni.
Sull'art. 17 la Regione Lombardia, nel ribadire che il meccanismo
escogitato penalizza le regioni che hanno utilizzato lo strumento
della tassa automobilistica, aggiunge che la discriminazione si
estenderebbe alle relative popolazioni, le quali, pagando
l'accresciuta tassa automobilistica, vedrebbero andare tale
incremento a favore dello Stato e indirettamente delle altre regioni.
Infine, riguardo all'art. 25, quinto comma, la ricorrente
sottolinea che l'albo dei fornitori istituito presso il Ministero non
potrebbe essere che unico, con il rischio di trasformare quelli
regionali in sue mere articolazioni. Sicché sarebbe impropriamente
richiamata dall'Avvocatura dello Stato la funzione di indirizzo e
coordinamento, come lo sarebbe anche per la restante parte delle
disposizioni impugnate, giacché una cosa è l'obbligo di rispetto
nella legislazione regionale dei principi della contabilità pubblica
e altra cosa è l'emanazione di criteri di azione direttamente
operanti per le Unità Sanitarie Locali e rivolti ad estendere a
queste ultime le norme vigenti per gli acquisti del Provveditorato
dello Stato. Considerato in diritto
1. - La Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n.
38, per violazione dell'art. 119 della Costituzione. Con un
successivo ricorso la Regione Lombardia ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 2, comma primo
bis, 17 e 25, quinto comma, del medesimo decreto-legge, per
violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
Poiché i due ricorsi hanno ad oggetto disposizioni di legge
analoghe o connesse, contenute in un medesimo atto legislativo, i
relativi giudizi vanno riuniti per esser decisi con un'unica
sentenza.
2. - Le Regioni Toscana e Lombardia hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 119 della
Costituzione, nei confronti dell'art. 17, terzo comma, del
decreto-legge n. 415 del 1989, nella parte in cui prevede che il
residuo importo del fondo comune ivi indicato sia "ripartito ed
erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri".
La disposizione impugnata demanda a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri - sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano - la fissazione dei criteri per la ripartizione del
"residuo importo" (mille miliardi) del fondo comune regionale
(determinato ai sensi dell'art. 17, comma secondo, del medesimo
decreto-legge), che viene ripartito quale "fondo perequativo che
tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di
cui all'art. 23, comma primo", costituite da un aumento dell'importo
della tassa automobilistica regionale pari al 45% della tassa
erariale vigente al 1° gennaio 1990. Ad avviso delle ricorrenti, tale
disposizione violerebbe l'art. 119 della Costituzione, sia perché
contrasterebbe con il principio della riserva di legge stabilito nel
primo comma di tale articolo, sia perché, prefiggendosi un fine
perequativo nella distribuzione fra le regioni dell'importo relativo
ai proventi derivanti dalla tassa automobilistica, penalizzerebbe
quelle regioni nelle quali il maggior introito del tributo de quo
abbia già prodotto un effetto di compensazione fra tributo proprio
accresciuto ed entità della partecipazione al fondo comune.
La questione è fondata.
La disposizione impugnata, nell'autorizzare la distribuzione fra
le regioni del "residuo importo" del fondo comune determinato ai
sensi delle disposizioni precedenti del medesimo art. 17, dice
espressamente che esso sarà "ripartito ed erogato con i criteri che
all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano". Nel
rinviare a un atto governativo la determinazione di qualsivoglia
criterio di ripartizione del fondo residuo senza porre in proposito
il benché minimo limite alla discrezionalità dell'Esecutivo, l'art.
17, terzo comma, viola il principio della riserva di legge stabilito
dall'art. 119, primo comma, della Costituzione (v. sent. n. 307 del
1983).
Né si può ipotizzare, contrariamente a quanto mostra di supporre
l'Avvocatura generale dello Stato, che il riferimento operato dalla
stessa disposizione impugnata a una generica finalità perequativa
della distribuzione del residuo importo del fondo possa essere
configurato come un criterio, se pure minimo, di ripartizione,
poiché in realtà è insito nel concetto stesso di perequazione,
come in quello strettamente legato di eguaglianza, che esso possa
svolgersi e attuarsi soltanto in base a parametri fungenti da tertia
comparationis. Tanto più ciò vale in una situazione che si presenta
in pratica estremamente diversificata, nel senso che, per un verso,
si è di fronte a un gettito necessariamente differenziato da regione
a regione in dipendenza del numero dei veicoli immatricolati nel
territorio di ciascuna di esse e, per altro verso, sussistono regioni
che hanno provveduto a imporre la tassa automobilistica nel massimo
consentitto dalla normativa statale e altre che non vi hanno
provveduto. Sicché, in mancanza di precisi criteri stabiliti dal
legislatore, il rinvio a finalità perequative non è minimamente
idoneo a delimitare o indirizzare il libero apprezzamento
dell'autorità governativa in una materia che la Costituzione
sottopone a riserva di legge.
Né, tantomeno, può essere invocata allo stesso scopo, come
vorrebbe ancora l'Avvocatura dello Stato, la previsione del parere
obbligatorio (ma non vincolante) della Conferenza permanente fra
Stato e Regioni (e Province autonome), poiché, pur se tale parere
fosse vincolante, esso sarebbe idoneo a delimitare la scelta del
Governo, ma non già a surrogarsi a quei limiti o a quei criteri che
il principio costituzionale della riserva di legge esige che siano
determinati, se pure nel loro contenuto minimo, dal legislatore.
Resta assorbito ogni altro profilo di legittimità costituzionale
sollevato dalle ricorrenti.
3. - La Regione Lombardia ritiene che l'art. 119 della
Costituzione, il quale garantisce l'autonomia finanziaria regionale,
sia violato dall'art. 17 del decreto-legge n. 415 del 1989, in quanto
quest'ultimo non ancorerebbe neppure formalmente al gettito dei
tributi erariali l'ammontare complessivo del fondo, che sarebbe
invece fissato in modo autonomo e in un'entità (seimila miliardi)
superiore a quella della predetta quota di gettito erariale.
La questione non è fondata.
Contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, l'articolo
impugnato non svincola la composizione del Fondo comune regionale
dalle quote di tributi erariali, ma ne mantiene saldo, nella
sostanza, l'ancoraggio. Infatti, mentre il primo comma dell'art. 17
si limita a ridurre la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli
minerali e sui loro derivati e prodotti analoghi dal 15% al 13,8%, il
secondo comma dello stesso articolo ribadisce che il fondo deve esser
determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
il quale, a sua volta, commisura il medesimo fondo al gettito annuale
di alcuni tributi. Questo collegamento alle quote di gettito erariale
non viene, certo, alterato nella sua sostanza né dalle integrazioni
previste dall'art. 17, secondo comma, al fine di assicurare una
consistenza del fondo pari a seimila miliardi di lire per l'anno
1990, né dalle somme conglobate ai sensi dell'art. 1, secondo comma,
della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al fine di garantire alle
regioni una maggior autonomia di spesa.
4. - Ad avviso della Regione Lombardia il decreto-legge n. 415 del
1989 conterrebbe una lesione delle competenze garantite alle regioni
dall'art. 117 della Costituzione nel suo art. 2, comma primo bis, il
quale prevede la concessione ai Comuni con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti di mutui ventennali erogati dalla Cassa depositi
e prestiti e destinati alla costruzione, all'ampliamento e alla
ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione
delle acque e di smaltimento di rifiuti solidi urbani.
La questione non è fondata.
Al fine di decidere correttamente la questione sottoposta al
giudizio di questa Corte con l'impugnazione ora considerata, occorre
tener presente la distinzione tra finanziamenti e programmi (o
attività). La norma impugnata, partendo dal realistico presupposto
della carenza di mezzi finanziari a disposizione dei comuni più
piccoli, si preoccupa di erogare a questi ultimi mutui con oneri di
ammortamento totale a carico dello Stato allo scopo di compiere opere
pubbliche di prima necessità relative agli acquedotti, alle
fognature, agli impianti di depurazione delle acque e di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. La stessa norma, tuttavia, non incide
minimamente sui programmi e sulle attività cui si riferiscono i
finanziamenti previsti: quelle attività, infatti, seguono le
relative norme di competenza, di modo che, ove rientrino fra gli
oggetti sottoposti ai poteri di programmazione delle regioni, devono
essere determinate in armonia con questi ultimi.
5. - La Regione Lombardia contesta la legittimità costituzionale
dell'art. 25, quinto comma, del decreto-legge n. 415 del 1989, nella
parte in cui prevede, nell'ambito dell'osservatorio sui prezzi e
sulle tecnologie sanitarie, l'istituzione dell'albo dei fornitori del
Servizio sanitario nazionale e ne affida la tenuta al Ministero della
sanità. Tale disposizione, a giudizio della ricorrente, violerebbe
gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto lederebbe le
competenze che le regioni posseggono in materia sanitaria.
La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.
L'istituzione del menzionato albo nazionale dei fornitori non
implica affatto la soppressione di quelli regionali, né configura
una interferenza con la tenuta degli stessi da parte delle regioni
medesime (salvi gli interventi del Ministro in ordine alle
"tipologie", alle "classi di appartenenza" e ai "requisiti per
l'iscrizione"), sui quali questa Corte si è già espressa nella
sentenza n. 245 del 1984. Secondo la norma impugnata, infatti, l'albo
dei fornitori è istituito "nell'ambito dell'osservatorio sui prezzi
e sulle tecnologie sanitarie per la effettuazione di rilevazioni,
studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con
particolare riguardo ai beni di largo consumo e alle apparecchiature
e agli strumenti di alta tecnologia". Come lascia chiaramente
intendere la citazione appena riportata, l'istituzione dell'albo
nazionale dei fornitori non riguarda i beni e i servizi cui si
riferiscono gli albi regionali, ma concerne soltanto quelli sui quali
si estende la competenza degli organi e degli enti dipendenti dallo
Stato. Essa, in altre parole, rientra nell'ambito di una sfera
separata rispetto a quella sulla quale incide la competenza delle
regioni.
6. - Un'ultima censura è stata sollevata dalla Regione Lombardia
nei confronti del medesimo art. 25, quinto comma, nella parte in cui
prevede che il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, emanerà un atto di indirizzo e coordinamento diretto a
stabilire i "criteri in materia di acquisti e di approvvigionamento
di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle
normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per
le forniture alle amministrazioni pubbliche statali". Secondo la
ricorrente, tale disposizione violerebbe l'art. 117 della
Costituzione, in quanto lederebbe il principio di legalità
"sostanziale" proprio della funzione di indirizzo e coordinamento,
nonché le competenze regionali in materia di contabilità delle
Unità sanitarie locali (art. 50 della legge n. 833 del 1978).
La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.
Per i motivi espressi nel punto immediatamente precedente, i beni
e i servizi sanitari cui si riferisce l'art. 25, quinto comma, del
decreto-legge impugnato sono quelli rientranti fra gli oggetti delle
competenze attribuite agli organi e agli enti statali. Sicché,
quando la norma impugnata parla di un atto di indirizzo e di
coordinamento del Ministro della sanità non può alludere alla
omologa funzione che il Governo esercita nei confronti delle
autonomie regionali, ma riguarda necessariamente i poteri di
direttiva che il Ministro della sanità possiede verso gli organi e
gli enti statali. Di qui deriva l'inconferenza delle censure proposte
dalla Regione Lombardia nei confronti della disposizione appena
considerata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo
comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 ("Norme urgenti in
materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le
Regioni, nonché disposizioni varie"), convertito nella legge 28
febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo
importo del fondo comune ivi indicato sarà "ripartito ed erogato con
i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, nelle disposizioni restanti rispetto a quella
precedentemente indicata, del decreto-legge n. 415 del 1989,
convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione
Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma primo bis, del decreto-legge n. 415 del 1989,
convertito nella legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione
Lombardia, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma,
terzo periodo, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella
legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione Lombardia, in
riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma,
quarto periodo, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella
legge n. 38 del 1990, sollevata dalla Regione Lombardia, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte