Sentenza n. 382/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/10/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.lgs. 27/1993
usata come parametro
citata
- art. 8d.lgs. 27/1993
- art. 2d.lgs. 28/1993
- art. 5d.lgs. 28/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 2, primo comma, lett. b) e c), e terzo comma;
dell'art. 8, secondo comma, lett. b), nonché dell'all. A e dell'all.
B, punto 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 recante:
"Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza
tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione
della legislazione veterinaria e zootecnica";
b) dell'art. 2, primo comma, lett. f) e g); e dell'art. 5,
secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,
recante: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative
ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi
intracomunitari", promosso con ricorso della Regione Lombardia,
notificato il 6 marzo 1993, depositato in cancelleria il 13
successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia, l'avvocato
dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei
ministri, e l'Avv. Antonio Funari per il Sindacato Italiano
Veterinari Medicina Pubblica;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 6 marzo 1993 la Regione Lombardia ha promosso
giudizio di legittimità costituzionale, in via principale, delle
norme indicate in epigrafe; premette la Regione che le funzioni in
materia di controlli e vigilanza veterinaria sono state interamente
attribuite alla competenza delle Regioni con l'art. 27 del d.P.R. n.
616 del 1977, conservando in capo allo Stato solo le funzioni
concernenti "i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia
veterinaria" (art. 6, primo comma, lett. a), della legge n. 833 del
1978). Compiti in relazione ai quali lo Stato ha conservato un
apparato periferico, costituito dagli uffici veterinari di dogana
interna, di porto e di aeroporto, disciplinato dal d.P.R. 31 luglio
1980, n. 614.
Ora, espone la Regione, il decreto legislativo n. 27 del 1993, nel
disciplinare i controlli veterinari interni in conformità alle
direttive comunitarie, e in particolare la collaborazione con i
servizi competenti degli altri Stati membri e della Commissione della
CEE, stabilisce, all'art. 2, primo comma, lett. b), che l'autorità
dello Stato membro che formula domande di assistenza (c.d. "autorità
richiedente") sia per lo Stato italiano il "Ministero della sanità
che può avvalersi dei suoi uffici periferici di cui all'allegato A";
e all'art. 2, primo comma, lett. c), che le "competenti autorità"
cui sono indirizzate domande di assistenza (c.d. "autorità
interpellata") siano, per lo Stato italiano, solo "gli uffici di cui
all'allegato A" del medesimo decreto, e cioè gli uffici statali
veterinari di dogana interna, di porto e di aeroporto, con competenza
territoriale corrispondente per lo più a singole regioni,
ribattezzati all'uopo "uffici veterinari del Ministero della sanità
per gli adempimenti degli obblighi comunitari" (allegato A). L'art.
2, terzo comma, stabilisce altresì che detti uffici "sono retti da
medici veterinari con qualifica dirigenziale", elevandone quindi il
rango. In tale modo, sostiene la Regione, si riservano a detti uffici
statali tutte le funzioni che, in attuazione delle direttiva CEE, il
decreto attribuisce alla "autorità interpellata" (cfr. ad es. gli
artt. 4, 5, 6, 7, che prevedono attività di indagine, di notifica di
atti e provvedimenti, di sorveglianza sulle aziende, sui depositi e
sui movimenti di merci, sui mezzi di trasporto).
Ancora, l'art. 8, secondo comma, lett. b), del decreto riserva a
detti uffici statali il compito di ricevere le informazioni su
operazioni che sono o sembrano contrarie alla legislazione
veterinaria, o sui mezzi e metodi utilizzati per tali operazioni, e
di comunicarle alle autorità competenti degli altri Stati membri
interessati. Ora, poiché le attività demandate a tali uffici
rientrano fra le competenze di vigilanza e controllo veterinario
spettanti alle Regioni, si realizzerebbe, sotto le vesti di un
"adempimento" comunitario, lo svuotamento delle competenze regionali
e il loro trasferimento, quanto meno in parte rilevante, agli uffici
statali.
In conclusione, le disposizioni denunciate risulterebbero, ad
avviso della Regione, illegittime e lesive dell'autonomia regionale
per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché per
violazione dell'art. 76 in relazione alla legge di delega n. 142 del
1992. Quest'ultima all'art. 47 (relativo ai criteri di delega in tema
di controlli veterinari) non solo non avrebbe autorizzato un
riaccentramento di competenze, ma avrebbe previsto che si dovesse
"individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalità
di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di
criteri di organicità, razionalità ed economicità, prevedendo, ove
necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle
Regioni"; accenno che presupponeva, secondo la ricorrente, che le
attività disciplinate fossero poste in essere dalle Regioni e che lo
Stato si limitasse ad esercitare nei loro confronti la sola potestà
di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa.
Anche il coevo decreto legislativo n. 28 del 30 gennaio 1993, nel
disciplinare i controlli veterinari applicabili negli scambi
intracomunitari, accentrerebbe negli uffici statali, anche
periferici, funzioni che spettano invece alle Regioni.
L'art. 2, primo comma, lett. f), del decreto designa come
"autorità competente" solo il Ministero della sanità o "quello
individuato" (rectius: quella individuata) ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614"; e l'art. 2,
primo comma, lett. g), definisce come "veterinario ufficiale" solo
"il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o
dall'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 614".
Ora, argomenta la Regione Lombardia, il d.P.R. n. 614 del 1980 non
è altro che il decreto delegato il quale ha disciplinato
l'organizzazione, le funzioni e i compiti degli uffici periferici del
Ministero della sanità, e cioè quegli "uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, dipendenti dal Ministero
della sanità" (art. 1, primo comma), che sono stati mantenuti per
l'esercizio delle residue funzioni statali attinenti alla profilassi
internazionale veterinaria.
Il decreto legislativo n. 28 del 1993 attribuisce invece a detti
uffici i compiti di controllo veterinario, e ai soli medici
veterinari dipendenti dal Ministero, o da tali uffici statali,
attribuisce la qualifica di "veterinari ufficiali", e cioè di medici
competenti e abilitati a svolgere determinate attività
amministrative.
In particolare, l'art. 5, secondo comma, del decreto prevede delle
convenzioni stipulate "con gli uffici di cui all'allegato A del
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27" - e cioè con gli uffici
periferici del Ministero della sanità, ribattezzati "uffici per gli
adempimenti degli obblighi comunitari" - ai fini di stabilire le
garanzie che i destinatari dei prodotti devono fornire allorquando si
registrano ai sensi dello stesso art. 5, quarto comma, lett. a):
registrazione la quale pertanto sembra a sua volta doversi effettuare
presso gli uffici statali.
Anche le predette disposizioni del decreto legislativo n. 28 del
1993 sarebbero dunque illegittime e lesive dell'autonomia regionale,
per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché
dell'art. 76 della Costituzione in relazione ai criteri della delega,
i quali, ripete la Regione, non prevederebbero affatto il
riaccentramento in capo ad organi statali delle funzioni di
controllo.
3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
instando per il rigetto del ricorso.
Ad avviso della difesa del governo la tesi sostenuta dalla Regione
ricorrente muove da un erroneo presupposto consistente nel ritenere
che, essendo state abolite dal 1 gennaio 1993 le frontiere tra gli
Stati membri, tutta la materia attenga ormai ai "controlli interni"
che l'ordinamento nazionale attribuisce alla competenza regionale.
Il fatto che i controlli non si effettuino più alle frontiere
(art. 1, secondo comma, del decreto legislativo n. 28 del 1993),
bensì nel luogo di destinazione (art. 5, primo comma, lett. a) non
comporta che oggetto dei controlli siano tuttora scambi
intracomunitari di prodotti o addirittura importazioni da paesi
terzi.
L'attribuzione di tali funzioni allo Stato risulterebbe dall'art.
4, primo comma, in fine, del d.P.R. n. 616 del 1977 (" ..rapporti
internazionali e con la Comunità economica europea .."), nonché
dall'art. 6, lett. a), della legge n. 833 del 1978 ("i rapporti
internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di
frontiera, anche in materia veterinaria ..").
Sarebbe quindi del tutto errato ritenere che tali attribuzioni
statali siano venute meno per il fatto che - pur restando le relative
funzioni di contenuto identico a quello precedente - i controlli sui
prodotti scambiati tra Stati membri o importati da paesi terzi
avvengano ora nel "territorio della Repubblica", e non più alle
frontiere.
Infatti, prosegue l'Avvocatura, i due decreti legislativi nn. 27 e
28 del 1993 sono attuativi di direttive comunitarie, in forza della
delega di cui all'art. 47 della legge n. 142 del 1992.
La direttiva 89/608/CEE si occupa della mutua assistenza tra le
autorità amministrative degli Stati membri e della collaborazione
tra queste e la Commissione comunitaria, nella " ..prospettiva della
soppressione dei controlli veterinari alle frontiere in vista della
realizzazione del mercato interno .." (cfr. secondo "considerando").
La mutua assistenza e la collaborazione sono disciplinate allo
scopo di assicurare l'osservanza della legislazione veterinaria e di
quella zootecnica negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi.
In sostanza, la direttiva 89/608/CEE disciplina la mutua assistenza e
la collaborazione facendo riferimento ad una attività unitaria ed a
livello nazionale degli Stati membri, per assicurare l'osservanza
delle legislazioni veterinaria e zootecnica di matrice comunitaria
(art. 2, n. 1, primo e secondo trattino).
Conseguentemente, la stessa direttiva vuole che l'autorità
richiedente sia " ..la competente autorità centrale di uno Stato
membro .." (ivi, terzo trattino).
Le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE si occupano dei controlli
veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari,
nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
Per sommi capi, espone l'Avvocatura, si può dire che i controlli,
effettuati prima alle frontiere, avvengono ora, di regola, nel luogo
di partenza, o a campione nel luogo di destinazione, o durante il
trasporto nel caso di fondati sospetti di irregolarità. Anche la
direttiva 89/662/CEE parla di " ..autorità centrale di uno Stato
membro .." quando definisce la "competente autorità" (art. 2, n. 4)
e lo stesso fa la direttiva 90/425/CEE all'art. 2, n. 6. Il
riferimento, nelle tre direttive, alle autorità centrali degli Stati
membri (quando d'ordinario il diritto comunitario non si interessa
del "livello" delle autorità nazionali) conferma che il contenuto
delle direttive riguarda una materia da trattare in modo unitario ed
a livello nazionale.
4. - Ha depositato fuori termine atto "d'intervento" il Sindacato
Italiano Veterinari Medicina Pubblica, parte ricorrente in un
giudizio d'impugnazione, avanti il TAR del Lazio, di alcuni decreti
del Ministero della Sanità applicativi dei decreti legislativi in
esame, dichiarando di aderire alle ragioni esposte dalla Regione
Lombardia. Con separata ordinanza, pronunciata all'udienza del 6
luglio 1993, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento del
detto Sindacato. Considerato in diritto
1. - La Regione Lombardia ha promosso giudizio di legittimità
costituzionale, in via principale, su varie norme del decreto
legislativo 30 gennaio 1993 n. 27 e del decreto legislativo 30
gennaio 1993 n. 28, recanti, rispettivamente: "Attuazione della
direttiva 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra autorità
amministrative per assicurare la corretta applicazione della
legislazione veterinaria e zootecnica", e "Attuazione delle direttive
89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici
di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari".
2. - Premette la ricorrente che le funzioni in materia di
controlli e vigilanza veterinaria sono state interamente attribuite
alla competenza delle Regioni con l'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977
n. 616, mantenendo in capo allo Stato, ai sensi dell'art. 6, primo
comma, lett. a, della legge 27 dicembre 1978 n. 833, solo le funzioni
concernenti "i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia
veterinaria"; compiti per i quali lo Stato conserva un apparato
periferico costituito dagli uffici veterinari di dogana interna, di
porto e di aeroporto.
Sulla base di tale presupposto la ricorrente lamenta, in sintesi,
che i decreti legislativi impugnati, nel dare attuazione alle citate
direttive comunitarie - e cioè, nel disciplinare i controlli
veterinari interni negli scambi intracomunitari, e la collaborazione
con i corrispondenti servizi degli altri Stati membri al fine della
corretta applicazione della legislazione veterinaria - realizzino,
sotto le vesti di un adempimento comunitario, lo svuotamento delle
competenze regionali in materia e il loro trasferimento, quanto meno
in parte rilevante, agli uffici statali.
Conseguentemente, sostiene la Regione, tutte le norme che nei
decreti in esame prevedono l'inserimento di organi e uffici statali
al posto dei corrispondenti organi regionali (e cioè: art. 2, primo
comma, lett. b e c, e terzo comma; art. 8, secondo comma, lett. b;
allegato A e allegato B, punto 4, del decreto legislativo n. 27 del
1993, nonché gli artt. 2, primo comma, lett. f e g, e 5, secondo
comma, del decreto legislativo n. 28 del 1993) comportano una
sostanziale avocazione di funzioni rientranti nell'ambito delle
competenze trasferite alle Regioni.
Dette disposizioni, ad avviso della ricorrente, risultano lesive
dell'autonomia regionale per violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, nonché per violazione dell'art. 76 della Costituzione
in relazione all'art. 47 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 (legge
comunitaria per il 1991), che, nel dettare i criteri di delega per
l'attuazione delle citate direttive, non autorizzava affatto il
riaccentramento di competenze realizzato con i predetti decreti
legislativi nn. 27 e 28 del 1993.
3.1. - La questione non è fondata, e, per quanto attiene ad una
specifica censura, deve ritenersi inammissibile, secondo quanto di
seguito si dirà.
I decreti in esame sono attuativi di direttive comunitarie, in
forza della delega prevista all'art. 47 della legge 19 febbraio 1992
n. 142.
La direttiva n. 89/608, cui è data attuazione dal primo dei
citati decreti, disciplina la mutua assistenza tra le autorità
amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la
Commissione comunitaria, nella "prospettiva della soppressione dei
controlli veterinari alle frontiere in vista della realizzazione del
mercato interno" (cfr. secondo "considerando"), al fine di assicurare
l'osservanza della legislazione veterinaria e di quella zootecnica
negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi. Poiché si fa
riferimento ad un'attività unitaria a livello nazionale degli Stati
membri per assicurare l'osservanza delle legislazioni di matrice
comunitaria, la direttiva stessa indica "la competente autorità
centrale di uno Stato membro" allorché individua l'autorità
competente nelle richieste di assistenza o di collaborazione.
3.2. - Le direttive n. 89/662 e 90/425 si occupano invece dei
controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi
intracomunitari, sempre in prospettiva della realizzazione del
mercato interno.
Conseguentemente all'abolizione delle frontiere tra gli Stati
membri dal 1 gennaio 1993, detti controlli, prima effettuati alle
frontiere, devono ora avvenire nel luogo di partenza (di regola), o
nel luogo di destinazione, ovvero anche durante il trasporto, in caso
di sospetti d'irregolarità.
4. - Proprio quest'ultimo punto evidenzia l'erroneità del
presupposto da cui muove il ricorso; erroneità consistente nel
ritenere che, poiché i controlli non si effettuano più alle
frontiere, tutta la materia attenga ormai ai "controlli interni" che
l'ordinamento nazionale attribuisce alla competenza regionale.
Al contrario, pur essendo evidentemente mutato il luogo dei
controlli veterinari, le relative funzioni restano di contenuto
identico a quello precedente, in quanto oggetto dei controlli sono
tuttora gli scambi intracomunitari o le importazioni da paesi terzi;
funzioni che, essendo in definitiva dirette ad assicurare, in
rapporto alla Comunità ed agli altri Stati membri, il sistema dei
controlli unitariamente e complessivamente considerato, ed a
garantire la mutua assistenza tra Stati e la collaborazione con la
Commissione CEE, devono ritenersi attribuite allo Stato ai sensi
dell'art. 6, lett. a, della citata legge n. 833 del 1978.
5.1. - Alla luce delle considerazioni ora esposte tutte le censure
dedotte dalla ricorrente in ordine alle singole norme impugnate
risultano prive di consistenza.
5.2. - Una volta riconosciuto che le attività di collaborazione
con la Comunità e di mutua assistenza con gli altri Stati membri
integrano funzioni di spettanza statale, è pienamente legittimo che
l'"autorità richiedente" e l'"autorità interpellata", ai sensi
dell'art. 2, primo comma, lett. b e c, del decreto legislativo n. 27
del 1993, siano, rispettivamente, il Ministero della Sanità, ed i
suoi uffici periferici. Inoltre, come si è già prima posto in
evidenza, non solo la stessa direttiva 89/698 identifica l'autorità
richiedente con la "competente autorità centrale" dello Stato membro
(a conferma dell'aspetto necessariamente unitario di tali funzioni)
ma è costante giurisprudenza di questa Corte che l'apprezzamento
delle esigenze unitarie nell'attuazione della normativa comunitaria
competa agli organi centrali dello Stato, quale destinatario
dell'obbligo previsto dall'art. 189 del trattato C.E.E. di assicurare
anche, ove occorra, l'uniformità delle relative misure di esecuzione
(cfr. sent. n. 632 del 1988).
5.3. - Viene altresì impugnato il terzo comma del citato art. 2,
il quale stabilisce che gli uffici periferici del Ministero della
Sanità per gli adempimenti degli obblighi comunitari siano retti da
medici veterinari con qualifica dirigenziale. In ordine a tale
censura, peraltro del tutto sfornita di specifica motivazione, non
può riconoscersi alcun interesse apprezzabile della Regione a
sindacare il grado dei dirigenti preposti ai detti uffici, una volta
riconosciuta la legittimità dell'attribuzione allo Stato delle
funzioni in esame. Detta censura deve pertanto ritenersi
inammissibile.
5.4. - Anche le attività descritte nell'art. 8, secondo comma,
lett. b, in tema di collaborazione ed assistenza ad altri Stati
membri attengono in piena evidenza a rapporti internazionali o
comunitari, e quindi di riconosciuta spettanza statale secondo le
motivazioni prima indicate.
5.5. - La Regione lamenta inoltre l'inclusione dei Prefetti fra le
autorità interne di cui il Ministero dell'Agricoltura può avvalersi
ed alle quali sono presentate le domande di assistenza in materia di
controllo sull'applicazione della legislazione zootecnica (allegato
B, punto 4, del decreto legislativo n. 27 del 1993).
Anche in questo caso, ad avviso della ricorrente, poiché a tali
organi non spetta alcuna competenza in materia, la previsione si
tradurrebbe in un parziale disconoscimento della competenza regionale
e risulterebbe quindi illegittima.
Ai sensi dell'art. 10 della legge 15 gennaio 1991 n. 30
("Disciplina della riproduzione animale") deve invece riconoscersi ai
Prefetti una specifica competenza proprio in materia di controllo
sulla riproduzione animale ed applicazione delle relative sanzioni, e
pertanto anche tale doglianza risulta infondata.
6.1. - Del pari, in ordine alle censure relative all'art. 2, primo
comma, lett. f e g, del decreto legislativo n. 28 del 1993 (che
identificano in uffici statali l'"autorità competente" e il
"veterinario ufficiale", ai fini del decreto stesso), valgono le
medesime considerazioni già espresse al punto n. 5.2. sulla natura
delle funzioni di controllo veterinario e zootecnico negli scambi
intracomunitari e sulla legittimità del mantenimento allo Stato
(Ministero della sanità ed uffici periferici) di tali compiti.
6.2. - Parimenti infondata è la censura rivolta nei confronti
dell'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 28 del 1993.
Detta norma prevede delle convenzioni stipulate "con gli uffici di
cui all'allegato A del decreto legislativo n. 27 del 1993", e cioè
con gli uffici periferici del Ministero della sanità, al fine di
stabilire le garanzie che i destinatari dei prodotti devono fornire
allorquando si registrano quali operatori in tale settore, ai sensi
dello stesso art. 5, quarto comma, lett. a.
Anche tale disciplina ha per oggetto l'importazione di prodotti
"originari di un altro Stato membro" e, conseguentemente, in base
alle ragioni fin qui esposte, le funzioni di controllo su tali scambi
devono ritenersi di competenza statale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, primo comma, lett. b e c, 8, secondo comma, lett. b,
nonché dell'allegato A e dell'allegato B, punto 4, del decreto
legislativo 30 gennaio 1993 n. 27, e degli artt. 2, primo comma,
lett. f e g, e 5, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio
1993 n. 28;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n.
27;
Questioni sollevate, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte