Sentenza n. 382/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/12/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 8legge 772/1972
- art. 2legge 695/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della
legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento
della obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 14
febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Pavia nel procedimento penale a carico di Massimiliano
Fiini, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Richiesto dall'imputato, con il consenso del pubblico
ministero, di pronunciare sentenza di applicazione di pena
concordata, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato
previsto dall'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n.
772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come
sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695
(Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza),
concernente il rifiuto di prestazione del servizio sostitutivo civile
da parte di persona già ammessa a svolgerlo, il giudice per le
indagini preliminari presso la pretura di Pavia ha sollevato, con
ordinanza del 14 febbraio 1997, questione di legittimità
costituzionale della richiamata disposizione penale, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
2. - La norma impugnata, della quale il giudice a quo deve fare
applicazione alla stregua della contestazione portata a giudizio e
delle risultanze del procedimento, prevede, per chi, "ammesso ai
benefici della (presente) legge, rifiuti il servizio militare non
armato o il servizio sostitutivo civile", la sanzione della
reclusione tra un minimo di due anni e un massimo di quattro anni.
Questa previsione sanzionatoria appare al rimettente di dubbia
costituzionalità, sotto un duplice profilo.
Per un primo aspetto, la misura della pena edittale sarebbe
ingiustificatamente maggiore rispetto a quella applicabile nei
riguardi dell'obiettore totale, vale a dire di colui che rifiuti il
servizio militare, adducendo un motivo previsto dalla legge, al di
fuori dei casi e delle procedure di ammissione a uno dei servizi
sostitutivi. Per questi, infatti, in applicazione del secondo comma
dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, la misura della pena è
stabilita nella reclusione da sei mesi a due anni, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 409 del 1989, che, in virtù
del raffronto tra il reato di rifiuto globale del servizio e quello
di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace), ha
sostituito la pena stabilita dal secondo comma dell'art. 8 - pena
originariamente determinata in misura uguale a quella prevista
nell'attuale primo comma - con quella prevista dalla norma del codice
militare (reclusione da sei mesi a due anni). Ne è derivato,
secondo la prospettazione del giudice rimettente, uno squilibrio
dell'assetto punitivo interno all'art. 8, irragionevolmente deteriore
per chi rifiuti il servizio sostitutivo dopo esservi stato ammesso
(primo comma) rispetto a chi rifiuti tout court il servizio (secondo
comma): pur non essendo le condotte richiamate del tutto omogenee, il
disvalore sociale a ciascuna di esse attribuito dal legislatore
sarebbe stato originariamente, e sarebbe tuttora, il medesimo.
Varrebbe come indice l'identità delle pene previste per le
rispettive incriminazioni nel testo dell'art. 8 anteriore alla
sentenza.
Per un secondo e collegato aspetto, l'attuale diversificazione
sanzionatoria pare al giudice a quo contrastare altresì con il
finalismo rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, della
Costituzione), quale principio che impone il rispetto del criterio di
proporzione tra offesa e sanzione, dovendosi tenere conto, nel
bilanciamento degli interessi che è presupposto alla determinazione
della sanzione, del mutato assetto normativo derivante dalla
ricordata pronuncia della Corte costituzionale.
Del resto, ad avviso del giudice rimettente, la differenziazione
punitiva censurata non è neppure coerente con la disciplina,
contenuta nello stesso art. 8, che regola le speciali cause estintive
del reato o della pena in caso di successiva richiesta - accolta - di
assegnazione a un servizio sostitutivo (quarto e settimo comma
dell'art. 8), giacché questa disciplina di incentivazione del
"recupero" dell'obiettore non differenzia in alcun modo le due
fattispecie incriminatrici cui è riferita, quanto a condizioni ed
effetti; anche sotto tale profilo, ne risulterebbe confermata
l'intenzione legislativa originaria della piena equiparazione tra i
due casi.
La questione sollevata è rilevante - conclude il rimettente -
perché incide sulla valutazione della congruità della pena,
concordata dalle parti, allo stato, in base ai limiti edittali
vigenti. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di
Pavia dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione,
dell'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772
(Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come
sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695
(Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), il
quale punisce con la reclusione da due a quattro anni colui che,
ammesso ai benefici previsti dalla legge, rifiuta la prestazione del
servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile.
Ritiene innanzitutto il giudice rimettente che la misura della pena
comminata per il reato in questione sia ingiustificatamente diversa e
maggiore rispetto a quella prevista dal secondo comma del medesimo
articolo per il fatto del cosiddetto "obiettore totale", cioè di
colui il quale, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici del
servizio militare non armato o del servizio civile, adducendo i
motivi di coscienza previsti dall'art. 1 della legge n. 772 del 1972,
rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare
di leva. La pena prevista per tale ipotesi di reato era
originariamente fissata nella stessa misura di quella prevista nel
primo comma. Ma con la sentenza n. 409 del 1989 di questa Corte, a
seguito del raffronto operato tra il reato di rifiuto globale del
servizio (secondo comma dell'art. 8) e quello di mancanza alla
chiamata previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace, la pena della
reclusione da due a quattro anni stabilita per il primo è stata
sostituita con quella meno grave della reclusione da sei mesi a due
anni, prevista per il secondo. Analoga riduzione non essendosi
determinata con riguardo alla pena comminata per il reato previsto
nel primo comma, ne sarebbe derivato, ad avviso del giudice
rimettente, un ingiustificato squilibrio tra le pene relative ai
reati rispettivamente previsti nei due primi commi dell'art. 8. Da
qui la prospettata violazione dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione, sotto il profilo dell'irrazionale trattamento diverso
di fattispecie analoghe.
In secondo luogo, il giudice rimettente ritiene rotta la
proporzione tra la gravità dell'offesa e la misura della sanzione.
La prevista pena da due a quattro anni di reclusione risulterebbe
infatti eccessiva rispetto al disvalore del fatto, il quale sarebbe
da misurare alla stregua delle considerazioni contenute nella
sentenza n. 409 del 1989 di questa Corte, riferibili anche
all'ipotesi di reato del primo comma dell'art. 8, tenuto conto
altresì della comune possibilità, prevista dal quarto comma del
medesimo articolo, riconosciuta all'imputato o al condannato, di
formulare (nell'ipotesi prevista dal secondo comma) o di riformulare
(in quella prevista dal primo comma) domanda di assegnazione al
servizio militare non armato o a un servizio civile sostitutivo:
domanda che, se accolta, produce in entrambe le ipotesi gli effetti
estintivi indicati nel settimo comma del medesimo articolo. Da qui
la censura d'incostituzionalità per violazione del principio della
finalità rieducativa della pena previsto dall'art. 27, terzo comma,
della Costituzione.
La proposta questione mira in definitiva a ottenere, attraverso una
decisione d'incostituzionalità di questa Corte, un riallineamento
della misura delle pene per i reati previsti nei due primi commi
dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, al livello determinato per
il reato di "obiezione totale" dalla sopra ricordata sentenza n. 409
del 1989 di questa Corte.
2. - La questione è fondata.
L'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 8 presuppone che il
soggetto, avendone fatto domanda sulla base dei motivi di coscienza
indicati dall'art. 1 della legge, abbia ottenuto l'ammissione al
servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile. Il
reato consiste nel fatto di colui che successivamente rifiuta - per
usare la formula della legge - i "benefici" ai quali è stato
ammesso. L'ipotesi prevista dal secondo comma, invece, prevede il
caso di colui che, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art.
1, al di fuori dei casi di ammissione al servizio militare non armato
o al servizio sostitutivo civile, rifiuta, prima di assumerlo, il
servizio militare di leva.
Le due ipotesi di reato sono dunque diverse tanto dal punto di
vista soggettivo quanto da quello oggettivo. Ciò, se non consente
interventi omologanti sulle fattispecie, ognuna delle quali è dotata
di una sua autonoma ragion d'essere (così la sentenza n. 422 del
1993 di questa Corte), non esclude peraltro che possa essere compiuta
una valutazione comparativa in ordine alla razionalità delle diverse
misure delle pene, dal punto di vista dei caratteri delle due
condotte: una valutazione sull'arbitrarietà delle scelte
legislative che, nei limiti dell'evidenza, compete a questa Corte
senza che ciò comporti invasione nella discrezionalità del
legislatore (sentenze n. 84 del 1997, n. 313 del 1995, n. 341 del
1994).
Al fine di tale valutazione è sufficiente considerare che i primi
due commi dell'art. 8 della legge n. 772 hanno a che vedere con
ipotesi di reato che, dal punto di vista del significato delle
condotte che prevedono, possono finire per coincidere. Il primo comma
dell'art. 8 prevede il caso di chi, all'inizio, avendo avanzato
motivi di coscienza contro il servizio militare armato, ottiene per
questo di essere ammesso al servizio militare non armato o al
servizio sostitutivo civile e poi, in un momento successivo, rifiuta
di assoggettarsi anche a queste diverse prestazioni. Nella
fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 8 potrebbero perciò
rientrare casi di obiezione totale che vengono a determinarsi per
fasi successive.
È bensì vero che la fattispecie prevista da tale primo comma ha
una portata più comprensiva, riguardando il rifiuto del servizio
militare non armato e del servizio sostitutivo civile tanto per i
motivi di coscienza previsti dall'art. 1, quanto per qualunque altro
diverso motivo. Ed è dunque vero che l'equiparazione della
previsione del primo comma a quella del secondo, sotto l'anzidetto
profilo del medesimo significato delle condotte, in astratto potrebbe
essere fatta solo nel primo caso, e non nel secondo. Ma è il
legislatore e solo il legislatore che, volendo, avrebbe potuto
distinguere, considerando rilevante la natura dei motivi del rifiuto
opposto alla soggezione al servizio militare non armato o al servizio
sostitutivo civile. In mancanza di una tale distinzione legislativa,
è giocoforza considerare unitariamente la fattispecie del primo
comma dell'art. 8, sotto il profilo della medesima gravità dei fatti
che in essa ricadono. Ciò che appare decisivo, ai fini del presente
giudizio di costituzionalità, è allora la stretta connessione fra
le fattispecie dei due primi commi dell'art. 8 della legge n. 772 e
l'identità di valutazione del legislatore circa la gravità dei
fatti che essi prevedono, identità di valutazione che si esprimeva
originariamente nell'identità di pene, stabilita l'una con una
formula di rinvio all'altra ("Alla stessa pena soggiace ...").
Il sistema delineato dalle disposizioni in esame, a seguito della
sentenza n. 409 del 1989 che, in relazione comparativa col reato
previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace, ha già più che
dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel secondo comma
dell'art. 8, risulta dunque manifestamente privo di razionalità e
quindi incostituzionale per violazione dell'art. 3, primo comma,
della Costituzione. Il rimedio che è consentito a questa Corte
apprestare non può consistere in altro che in una pronuncia
d'incostituzionalità del denunciato primo comma del medesimo art. 8
dalla quale consegua la rinnovata equiparazione delle pene nella
misura attualmente prevista dal secondo comma.
3. - La predetta dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 8,
primo comma, della legge n. 772 del 1972 per violazione dell'art. 3,
primo comma, della Costituzione assorbe la censura prospettata per
violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della
legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento
della obiezione di coscienza), nella parte in cui determina la pena
edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in
quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in
quella di due anni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte